Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13610 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALLIANZ SPA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERRUCCIO 30, presso lo studio

dell’avvocato FRANCA SUCAPANE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SUCAPANE GIORGIO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.G.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA N. 44, presso lo studio

dell’avvocato ANTONANGELI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MANCINI PAOLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

Sezione Civile, emessa il 16/09/2008; R.G.N. 326/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CARPINELLA TOMMASO delegato dall’Avvocato SUCAPONE

Giorgio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità in via

principale ed in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 23 dicembre 2005 il Tribunale di Avezzano condannava D.R. G.R. al risarcimento dei danni in favore della Lloyd Adriatica, determinati in Euro 15.087,12 pari alle somme di cui il D.R. si era indebitamente appropriato, quale agente della Compagnia assicuratrice, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonchè al pagamento di Euro 11.672,00, oltre interessi legali in favore di B.A., socio accomandatario della Assicura s.a.s., di cui il D.R. era divenuto altro socio accomandatario e che aveva concesso al D. R. un prestito di L. 25 milioni.

Su gravame del D.R. la Corte di appello dell’Aquila il 19 novembre 2008 riformava integralmente la sentenza di prime cure.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione Allianz s.p.a., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il D.R..

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimato B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In punto di fatto, la Lloyd Adriatica e B.A. richiesero ed ottennero il 6 ottobre 1994 un sequestro conservativo sui beni di D.R.G.R. fino alla concorrenza di L. 275 milioni, di cui L. 250 milioni richiesti dalla Compagnia assicuratrice e L. 25 milioni per un prestito concesso dal B. al R.. Con citazione del 16 novembre 1994 i ricorrenti introducevano la causa di merito, adducendo la Compagnia come causa petendi l’appropriazione indebita, il B. la concessione di un prestito.

Asseriva la Compagnia che il D.R. nella gestione individuale, quale agente della Lloyd, ovvero fino al 30 giugno 1993 aveva omesso di contabilizzare 19 quietanze per un importo di L. 63.417.668, mentre (quale socio accomandatario della Assicura s.a.s., ovvero dal 1 luglio 1993) si era appropriato di L. 189.582.332.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, mentre quello di appello la rigettava.

Ancora in punto di fatto, è pacifico che il D.R. fino al 30 giugno 1993 ha svolto l’incarico di agente assicuratore per conto della Lloyd e dal 1 luglio 1993 l’incarico è stato assunto dalla Assicura s.a.s. di B.A. e D.R.G.R..

Per quanto concerne il rapporto D.R. – Lloyd dalla contabilità della Lloyd è risultato che a favore del D.R., a definizione dei sospesi contabili riferiti alla gestione fino al 30 giugno 1993 vi era un saldo a credito del D.R. di L. 17.651.097.

Alla data del 20 luglio 1994, secondo gli ispettori della Lloyd risultava a credito della Compagnia un importo di L. 239.791.360, come poi evidenziato anche dalla CTU contabile e relativo solo alla gestione dell’Assicura s.a.s..

Questo credito venne ripianato da B.A., socio accomandatario della Assicura s.a.s., come è risultato dalle deposizioni testimoniali assunte e come riconosciuto dalla Lloyd nella comparsa conclusionale di primo grado.

In base a ciò il giudice dell’appello ha ritenuto che la Lloyd fosse stata soddisfatta di ogni pretesa risarcitoria, in quanto l’adempimento del B. avvenne per nome e per conto della Assicura s.a.s., unica debitrice nei confronti della Loyd anche perchè quale socio accomandatario il B. era responsabile solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c., comma 1, per cui, essendo creditore la Lloyd e debitore la Assicura il debito, afferma il giudice dell’appello, risulta estinto, salvo la rivalsa che il B. potrebbe fare nei confronti del D.R. ed avendo il B. effettuata la prestazione in modo conforme all’obbligazione del debitore (Cass. N. 3577/05).

Ne consegue che il primo motivo (sull’applicazione dell’art. 1180 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) sotto entrambi i profili indicati va disatteso, a nulla rilevando gli eventuali interessi che avrebbero indotto il B. a “ripianare” la pronuncia debitoria della società.

Ciò che è certo è che l’Assicura s.a.s., tramite il B., ha onorato le sue obbligazioni ed il credito della Lloyd risulta estinto.

Contrariamente a quanto assume la ricorrente Compagnia in questo caso i debiti non erano imputabili al D.R., ma imputabili alla Assicura, per cui l’obbligazione da fatto illecito, costituente reato di appropriazione indebita, che è stato posto in essere dal solo D.R. ha avuto una ricaduta sulla società, la quale attraverso l’altro socio accomandatario ha estinto il debito.

Non vi è, dunque, confusione da parte del giudice dell’appello tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, ma solo presa d’atto che l’azione di responsabilità extracontrattuale fatta valere dalla Lloyd era stata correttamente impostata nei confronti del D.R. nella sua attività individuale, mentre per il debito consolidatosi successivamente in capo all’Assicura s.a.s., questa aveva agito, tramite l’altro socio accomandatario – il B. – in modo da riconoscere il debito ed estinguerlo.

A fronte di ciò, si deve dedurre che i quesiti di diritto non appaiono conferenti (Cass.S.U.n.8466/08).

2. – Ne consegue che il secondo motivo ( insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 5) resta assorbito e, peraltro, il quesito manca del necessario momento di sintesi. 3. – Nè si rinviene nella sentenza impugnata alcun vizio di natura processuale (violazione degli artt. 101, 112, 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) di cui tratta il terzo motivo.

In realtà, il giudice dell’appello ha posto in rilievo quanto emerso in sede penale e in sede civile e di quanto affermato nella compara conclusionale di primo grado dalla stessa Lloyd, per cui non si può dire che vi sia stata violazione dell’art. 112 c.p.c. Su questo “fatto storico” , ovvero dell’esborso da parte del B. della somma a credito della Lloyd si è sviluppato il contraddittorio ed il “ripianamento” è stato qualificato come adempimento del credito da parte del terzo, senza che tale qualificazione si configuri come ultrapetizione. Peraltro, la società ricorrente non contesta nel motivo di non aver ricevuto le somme che erano in suo diritto ricevere, ma si lamenta che in virtù della sentenza impugnata il B. non potrebbe agire contro il D.R. e questi, pur riconosciuto autore di appropriazione indebita aggravata, verrebbe “aiutato dalla statuizione della sentenza impugnata” (p. 11 – 12 ricorso). La qualcosa evidenzia che il peraltro duplice quesito di diritto non coglie nel segno anche perchè sembra riguardare un rapporto tra soggetti – il B. e il D.R. e non già il rapporto tra la la Lloyd e l’Assicura s.a.s., i cui debiti nei confronti della Compagnia furono estinti con l’adempimento totale da parte del B. (Cass. n. 7197/98;

Cass. n. 4329/08).

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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