Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13610 del 04/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 04/07/2016), n.13610
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12529-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, 11210661002, in persona del rappresentante
legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO
GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’Avvocato EMIDDIO PERRECA,
rappresentato e difeso dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
FALLIMENTO ESSE MODA SRL;
– intimata-
avverso il decreto n. 818/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI del
26/03/2015, depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con decreto in data 10 aprile 2015, il Tribunale di Napoli, ha respinto l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da Equitalia Sud Spa contro la Sua esclusione dai creditori del Fallimento Esse moda srl. Secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il credito non poteva essere ammesso al passivo della procedura in mancanza della prova dell’avvenuta notifica al contribuente fallito della cartella esattoriale, ai fini dell’eseguibilità del ruolo.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso Equitalia Sud Spa, con atto notificato l’8 maggio 2015, sulla base di un unico motivo (violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 19).
Il Fallimento non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè, secondo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 2014), “L’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.”;
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche, ma solo adesive da parte della ricorrente;
che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
PQM
La Corte, Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016