Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1361 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1361 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Portata –

SENTENZA

Valutazione
equitativa –

sul ricorso 22252-2008 proposto da:

Necessità

SOPRANI CINZIA, SOPRANI MARIANO, FOCACCI ELENA,
PANZAVOLTA VANNI, elettivamente domiciliati in ROMA,

Fondamento Principio di
integralità
del ristoro

VIA COLA DI RIENZO 8, presso lo studio dell’avvocato

– Nozione Portata –

PETRONIO MARINA, che li rappresenta e difende

Tabelle di
Milano –

unitamente agli avvocati BOCCARDI MONICA, BOCCARDI

Utilizzabilità
– Condizioni

2013

ERCOLE giusta delega in atti;

– Limiti Danno da

– ricorrenti –

2146

perdita
della vita –

contro

Ristorabilità

VALENTINI ROBERTO, RAS S.P.A., CUPO NUNZIANTE;
– intimati –

– Fondamento
Valutazione
equitativa –

1

Data pubblicazione: 23/01/2014

Necessità –

Nonché da:

Conseguenze

ALLIANZ S.P.A.

(gia RAS S.P.A.)

05032630963,

in
R.G.N. 22252/2008

persona dei procuratori speciali dott.ssa MIRELLA
Cron.

RESTELLI e dott.ssa ANNA GENOVESE, elettivamente
Rep.

A e’L
2_0 2

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
Ud. 19/11/2013

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

SOPRANI MARIANO, VALENTINI ROBERTO, SOPRANI CINZIA,
FOCACCI ELENA, PANZAVOLTA VANNI, CUPO NUNZIANTE;
– intimati –

Nonché da:
VALENTINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

SOPRANI MARIANO, SOPRANI CINZIA, FOCACCI ELENA,
PANZAVOLTA VANNI, CUPO NUNZIANTE, RAS S.P.A. ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1998/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/07/2007 R.G.N.
24/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

PU

udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ERCOLE BOCCARDI;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale condizionato.

3

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/7/2007, rigettato l’appello in via
incidentale spiegato dai sigg. Elena Focacci e Vanni
Panzavolta, la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente
accolto il gravame interposto dalla sig. Cinzia Soprani ( in

incidentale ) in relazione alla pronunzia Trib. Milano
29/4/2004 di parziale accoglimento della domanda, dai predetti
proposta nei confronti del sig. Roberto Valentini e della sua
compagnia assicuratrice per la r.c.a. società R.A.S. s.p.a.,
di risarcimento: a) dei danni sofferti

iure proprio

e

iure

successionis in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il
4/4/1988 sulla SS 254 in località Casemurate del Comune di
Forlì, all’esito del quale decedeva la sig. Giuliana íz-,
Panzavolta (rispettivamente madre di Cinzia e Mariano Soprani,
figlia della Focacci e sorella del Vanni Panzavolta) e
riportava gravi lesioni il sig. Marcello Soprani ( marito
della Giuliana Panzavolta, padre di Cinzia e Mariano Soprani e
affine della Focacci e del Vanni Panzavolta ); nonché b) dei
danni

iure proprio e iure successionis sofferti per la morte

del Marcello Soprani, che in conseguenza della «depressione
indotta dalla perdita della moglie, vittima diretta del
sinistro» stradale de quo, circa due anni dopo si suicidava.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i
sigg. Mariano e Cinzia Soprani, unitamente ai sigg. Elena
Focacci e Vanni Panzavolta, propongono ora ricorso per

4

via principale ) e dal sig. Mariano Soprani ( in via

cassazione, affidato a 6 complessi motivi, illustrati da
memoria.
Resistono con separati controricorsi il Valentini e la
società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.), che spiegano
entrambi ricorso incidentale condizionato sulla base di unico

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo i ricorrenti in via principale
denunziano violazione degli artt.

112,

132 c.p.c.,

in

riferimento all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c., nonché
violazione degli artt. 2043, 2059 c.c., 2, 3, 13, 22, 27, 32
Cost., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che, nel limitarsi a richiamare la motivazione
del giudice di prime cure secondo cui <>, erroneamente la corte di merito abbia negato il
risarcimento del danno da <> subito dalla
Giuliana Panzavolta e consistente nel <>
che «non può [non] sorgere, né mutare, per il solo fatto che
la morte sopravvenga dopo un tempo più [ o ] meno
apprezzabile, secondo un giudizio postumo espresso da terzi
circa detto lasso di tempo>>, e che si tratta invero di
<>.
Lamentano che la corte di merito non ha pronunziato in
ordine al pure richiesto risarcimento del danno da «morte
propria>> subito dalla Giuliana Panzavolta, atteso che la
suindicata motivazione <<è riferibile chiaramente ai soli danni di natura morale, biologica ed esistenziale, collegati alle lesioni ed alla loro assoluta gravità che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, debbono essere rapportati al tempo di sopravvivenza, ma non è in alcun modo riferibile ai danni da morte propria, che sono del tutto svincolati dalla durata della sopravvivenza>>, sicché invero
omessa risulta la considerazione del ristoro anche del <> della vittima.
Lamentano che erroneamente la corte di merito ha fatto
nel caso riferimento alla necessità della sussistenza di un
certo lasso di tempo tra il fatto evento dannoso e la morte,
giacché <>, e nella
specie «la morte della Panzavolta è sopravvenuta dopo oltre
tre ore e dopo che aveva chiesto, al personale del Pronto
soccorso, dei propri familiari>>.
Si dolgono non avere la corte di merito considerato che

biologico dalla medesima sofferto, e che <>.
Lamentano essersi dalla corte di merito erroneamente
considerato non risarcibile alla vittima il danno subito in
ragione della propria morte, argomentando dal rilievo che il
<>, laddove <>,
sicché, <>.

stesso istante, di tali eventi, non può e non deve essere
interpretata nel
sanzione

civile

senso
del

nel senso contrario,

favorevole

risarcimento

al reo,
del

risparmiandogli

danno

alla

vittima,

la
ma

imponendogli di risarcire alla vittima,

e

per lei ai suoi eredi,

il danno derivato dalla perdita della

vita,

più

che

subire.

Si

è

il

danno

tratta

-quindi-

assoluto
di

un

che

una

danno

non

persona

possa

patrimoniale

(biologico, morale ed esistenziale, o come diversamente lo si
voglia chiamare), trasmissibile agli eredi>>.
Deducono ancora che <>.
<>, precisano i ricorrenti, <>.
Osservano che <>, e che <>; ancora, che la giurisprudenza ha in più
occasioni riconosciuto alla vittima il danno biologico da
morte e il danno morale da morte, considerandolo trasmissibile
agli eredi.
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato
che <<è loro dovuto, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dalla vittima (per la morte provocata dalle lesioni mortali) da liquidare in via equitativa>>.

9

sede europea ) _ infatti _ anche la Costituzione Europea,

Con il 2 ° motivo denunziano violazione dell’art. 112
c.p.c., <> motivazione su punto decisivo della

Lamentano che erroneamente la corte di merito non ha
liquidato il <> subito per la «morte
del padre, suicidatosi in seguito alla depressione indotta
dalla perdita della moglie, vittima diretta del sinistro>>.
Si dolgono che dopo avere la corte di merito riconosciuto
che «l’accertato collegamento tra la morte del Soprani e
quella della moglie a seguito dell’incidente incide sulla
quantificazione del danno>>, nell’impugnata sentenza la
questione non risulti essere stata più a tal fine dalla stessa
presa in considerazione e valorizzata.
Lamentano che non solo il danno morale ed esistenziale
sofferto dal proprio padre per la morte della di lui moglie e
loro madre deve essere ristorato e considerato loro
trasmissibile

iure hereditatis,

ma anche il <>, essendosi «visti privare del genitore, sia
pure in seguito a suicidio, trattandosi di suicidio derivato
dal sinistro>>, giacché <>.
Con il 3 ° motivo denunziano <> la liquidazione operata dal
giudice di prime cure in favore della Focacci e del Vanni
Panzavolta, ravvisandola corrispondente <> e argomentando dal rilievo che <> non avevano fornito
<>, laddove essi
<>.
Lamentano che la corte di merito è invero pervenuta a
liquidare importi inferiori addirittura al minimo previsto
dalla Tabelle di Milano, da considerarsi per la notorietà e
diffusione raggiunta <>.

11

<> motivazione su

Con il 4 ° motivo denunziano violazione degli artt. 112,
163, 342 c.p.c., <> degli artt. 2043, 2059, 2909 c.c., 5 L. n. 57
del 2001, 138 Cod. ass., in riferimento all’art. 360, l ° co.
n. 3, c.p.c.; nonché <>.
Lamentano che il <>
da depressione è stato apoditticamente stimato nella
percentuale del 30%, invero incongrua atteso che <>.
Si dolgono che il danno biologico psichico del Soprani
sia stato liquidato considerandosi solamente l’età ai fini
della relativa personalizzazione.
Lamentano che il danno biologico fisico del Soprani,
superiore ai 9 punti, è stato liquidato con <> motivazione su punto decisivo della

inferiore a quella stabilita dalla legge 57/01 e dall’art. 138
del Codice delle Assicurazioni>>.
Si dolgono che anziché aumentare, come richiesto, quanto
liquidato dal giudice di prime cure a titolo di indennizzo per
il danno esistenziale, <>.
Con il 5 ° motivo denunziano violazione degli artt. 112,
132, 324, 342, 343, 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360,
l ° co. n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 2043, 2059, 2697,
2909 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia liquidato il
danno iure proprio subito dal Mariano e dalla Cinzia Soprani
per «la morte della madre … e non anche per quella del
padre>>.
Lamentano che il danno è stato liquidato con importi non
corrispondenti a quelli previsti dalle Tabelle di Milano, e
senza relativa adeguata personalizzazione in riferimento a
ciascuno dei essi, ma con meccanica divisione per due degli
importi presi in considerazione.
Con il 6 ° motivo denunziano violazione degli artt. 112,
324, 342, 343, 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co.

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defunto padre Marcello>>, la corte di merito abbia negato il

n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c., in riferimento
all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.; nonché «carenza o difetto
di congruità>> della motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente

delle spese di lite del giudizio di primo grado, giacché in
assenza di impugnazione incidentale della medesima, su di esso
si è conseguentemente formato il giudicato.
Con unico motivo la ricorrente incidentale società
Allianz s.p.a. ( già R.A.S. s.p.a. ) denunzia violazione
dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 4,
c.p.c.
Si duole che la corte di merito erroneamente non abbia
dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno
da morte, non proposta nel giudizio di primo grado, e dal
Mariano e Cinzia Soprani introdotta per la prima volta solo in
appello.
Con unico motivo il ricorrente incidentale Valentini
denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione
all’art. 360, 1 0 co. n. 4, c.p.c.
Si duole che la corte di merito erroneamente non abbia
dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno
da morte, non proposta nel giudizio di primo grado, e dal
Mariano e Cinzia Soprani introdotta per la prima volta solo in
appello.

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riformato il capo della condanna di controparte al pagamento

I motivi dei ricorsi, principale e incidentali, possono
congiuntamente esaminarsi, in quanto connessi.
Infondati e da rigettarsi quelli dei ricorsi incidentali,
i motivi del ricorso principale sono fondati e vanno accolti
nei termini e limiti di seguito indicati.

patrimoniale costituisce ormai regola di diritto effettivo.
La tradizionale interpretazione che negava la generale
risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione della
insuscettibilità di valutazione economica degli interessi
personali lesi, limitandola ad ipotesi eccezionali, risulta da
tempo superata.
Essa si basava sulla concezione paneconomica del diritto
privato, sulla quale ha peraltro decisivamente inciso
l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che anche
nei rapporti della vita comune di relazione ha determinato
l’assunzione di preminente rilievo del principio della
centralità della persona e della tutela dei suoi valori.
La coscienza sociale ha avvertito l’insopprimibile
esigenza di non lasciare priva di ristoro la lesione di valori
costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei
diritti fondamentali della persona, in particolare i diritti
all’integrità psico-fisica e alla salute, all’onore e alla
reputazione, all’integrità familiare ( v. Cass., 31/5/2003, n.
8827 e Cass., 31/5/2003, n. 8828; Corte Cost., 14/7/1986, n.
184. V. altresì Cass., 7/11/2003, n. 16716; Cass., 14/6/2007,

15

Va anzitutto osservato che la ristorabilità del danno non

n. 13953 ), allo svolgimento della personalità e alla dignità
umana.
Il ristoro della lesione dei diritti inviolabili e dei
diritti fondamentali mediante l’attribuzione di una somma di
denaro non assolve ad una funzione punitiva, propria invero di

1781; Cass., 12/6/2008, n. 15814; Cass., 19/1/2007, n. 1183 ),
e nemmeno deterrente, né costituisce la reintegrazione di una
diminuzione patrimoniale, ma vale a compensare un pregiudizio
non economico ( v. Cass., 8/8/2007, n. 17395; Cass.,
31/5/2003, n. 8827 ).
L’indennizzo non

ha

e non può avere

funzione

reintegrativa nemmeno delle sofferenze morali e dei «torti
giuridici» subiti, essendo invero volto a tutelare l’esigenza
di assicurare al danneggiato un’adeguata riparazione come
utilità sostitutiva

( cfr. Cass., 14/2/2000, n. 1633; Cass.,

25/2/2000,

n.

2134;

Cass.,

2/4/2001,

30/7/2002,

n.

11255;

Cass.,

23/2/2005,

n.
n.

4783;

Cass.,

3766;

Cass.,

25/5/2007, n. 12253 ).
La non patrimonialità -per non avere il bene persona un
prezzo- del diritto leso, che va tenuta distinta dalla natura
patrimoniale o non patrimoniale del danno, comporta che,
diversamente da quello patrimoniale, del danno non
patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere
alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la
valutazione equitativa ( V. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.

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altri settori dell’ordinamento ( cfr. Cass., 8/2/2012, n.

26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963,
n.

872. Cfr.

altresì Cass.,

10/6/1987,

1 ° /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106

n.

5063; Cass.,
).

La valutazione equitativa è diretta a determinare «la
compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio,

equa» ( in ordine al significato che nel caso assume l’equità
v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 ).
Subordinata all’esistenza del danno risarcibile e alla
circostanza dell’impossibilità o estrema difficoltà di prova
nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla
quantificazione e non già all’individuazione del danno ( non
potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell’onere
probatorio imposto all’art. 2697 c.c.: v., da ultimo, Cass.,
11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass.,
10/12/2009, n. 25820 ), la valutazione equitativa deve essere
condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le
circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare
la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza
sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della
lesione.
Come avvertito anche in dottrina, l’esigenza di una
tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione
non può d’altro canto tradursi in una preventiva tariffazione
della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono
necessariamente individuale e specifica la relativa

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quella che «l’ambiente sociale accetta come compensazione

quantificazione nel singolo caso concreto ( cfr. Cass.,
31/5/2003, n. 8828 ).
Il danno non patrimoniale non può essere liquidato in
termini puramente simbolici o irrisori o comunque non
correlati all’effettiva natura o entità del danno ( v. Cass.,

11/1/2007, n. 394 ), ma deve essere congruo.
Per essere congruo il ristoro deve tendere,

in

considerazione della particolarità del caso concreto e della
reale entità del danno, alla maggiore approssimazione
possibile all’integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n.
14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass.,
29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere
senz’altro “integrale” v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231).
Si profila altrimenti l’operare dell’istituto del
differenziale,

danno

proprio dei sistemi indennitari e di dubbia

compatibilità viceversa con quello della r.c.a.,
prospettandosi a tale stregua il rischio che vengano a
risultare (quantomeno parzialmente) vanificate le ragioni che
di quest’ultimo hanno a suo tempo determinato l’introduzione
nell’ordinamento.
Nell’operare la ricostruzione del sistema dei danni con
indicazione delle «regole generali della tutela risarcitoria
non patrimoniale» alla stregua di una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. ( cfr. Corte
Cost., 11/7/2003, n. 233 ), costituente principio informatore

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12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass.,

della materia, fondamentale rilievo le Sezioni Unite del 2008
hanno assegnato al principio della

integralità

del

risarcimento, sottolineando la necessità che si pervenga a
«ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre» ( v.
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ).

dell’apposizione di una limitazione massima non superabile
alla quantificazione del ristoro dovuto ( v.

infra ); e, per

altro verso, la indefettibile necessità che nessuno degli
aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno
non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto
accertata, rimanga priva di ristoro, dovendo essere essi presi
tutti in considerazione a fini della determinazione
dell’ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente
dovuto al danneggiato/creditore ( v. Cass., 30/6/2011, n.
14402; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108;
Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 ).
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo
(v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844),
all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 la
categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in
termini di categoria concernente ipotesi di lesione di
interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica, di natura composita, articolantesi in una pluralità
di aspetti

(o voci), con funzione meramente descrittiva,

quali

il danno morale, il danno biologico e il danno da perdita del

19

Emerge a tale stregua, da un canto, l’illegittimità

rapporto parentale o c.d. danno esistenziale (v. Cass., Sez.
Un., 11/11/2008, n. 26972, cit. v. altresì Cass., Sez. Un.,
19/8/2009, n. 18356, e, da ultimo, Cass., 19/2/2013, n. 4043).
Le Sezioni Unite del 2008 hanno inteso il

psichico,

o

sofferenza interiore

o perturbamento

di natura meramente emotiva e interiore (

morale soggettivo ),

danno

a tale stregua recependo la relativa

tradizionale concezione affermatasi in dottrina e
consolidatasi in giurisprudenza ( in precedenza volta a
limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale alla sola
ipotesi di ricorrenza di una fattispecie integrante reato ).
Con riferimento all’art. 2059 c.c., ribadendo
l’impossibilità di prescindersi dal dato normativo (in tali
termini v. già Cass., 12/6/2006, n. 13546) e dalla relativa
interpretazione andata maturando nel tempo ( cfr. Cass.,
11/6/2009, n. 13547 ), si è dalle Sezioni Unite escluso che la
formula danno morale individui «una autonoma sottocategoria di
danno».
Sottolineandosi che né l’art. 2059 c.c. né l’art. 185
c.p. ne fanno menzione, e «tantomeno lo dicono rilevante solo
se sia transitorio», il

danno morale si è

ravvisato indicare

solamente uno dei molteplici, possibili pregiudizi di tipo non
patrimoniale, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata
dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel
tempo rilevano non già ai fini della esistenza del danno,
bensì della mera quantificazione del relativo ristoro.

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quale patema d’animo

danno morale

Facendo richiamo a pronunzie ( in particolare a Cass.,
9/11/2005, n. 21683 e a Cass., 25/2/2004, n. 3806 ) che del
danno morale ( così_ come di quello biologico ) avevano
accordato il risarcimento in correlazione con il tempo di vita
effettiva, a tale stregua «postulandone la permanenza» in

orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità,
sono pervenute a negare che la sofferenza morale sia
necessariamente transeunte, ben potendo l’effetto penoso
protrarsi anche per lungo tempo, superando pertanto la tesi
che restringeva o limitava la categoria del danno non
patrimoniale alla mera figura del c.d.

danno morale soggettivo

transeunte.
In epoca successiva alle sentenze delle Sezioni Unite del
2008, il danno morale è stato dal legislatore definito quale
«sofferenza e turbamento dello stato d’animo,
lesione

alla

dignità

oltre che della

della persona» [Art. 5, primo comma,

lett. c), d.p.r. 3 marzo 2009, n. 37 (recante “Regolamento per
la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento
di particolari infermità da cause di servizio per il personale
impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e
nelle basi militari nazionali, a norma dell’articolo 2, commi
78 e 79, L. 24 dicembre 2007, n. 244”), poi abrogato dall’art.
2269, comma l n. 385, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell’Ordinamento militare), con la decorrenza prevista
dall’art. 2272, comma 1, del medesimo d.lgs. 66/2010 1, nonché

21

vita, le Sezioni Unite del 2008, innovando al precedente

«pregiudizio

quale

non

sofferenza soggettiva

patrimoniale

cagionata dal

costituito

dalla

fatto lesivo in sé

considerato» [D.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181 (“Regolamento
recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la
determinazione dell’individualità e del danno biologico e

tale matrice, a norma dell’art. 6 L. 3 agosto 2004, n. 206”)].
La qualificazione del danno morale in termini di
o

integrità morale,

umana,

quale massima espressione della

dignità
dignità

desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. l

della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di
Lisbona (ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190),
risulta peraltro già da tempo recepita ( anche ) dalla
giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 12/12/2008, n. 29191;
Cass., 11/6/2009, n. 13530; Cass., 10/3/2010, n. 5770), che
nel segnalarne l’ontologica autonomia, in ragione della
diversità del bene protetto, attinente alla sfera della
dignità morale della persona, ha sottolineato la conseguente
necessità di tenersene autonomamente conto, rispetto agli
altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non
patrimoniale, sul piano liquidatorio.
Laddove i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica
interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione
del danno biologico, avente tendenzialmente portata
onnicomprensiva ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e,
successivamente, Cass., 13/5/2011, n. 10527 ), sotto

22

morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di

quest’ultimo profilo si è escluso che il valore della
integrità morale possa stimarsi in una mera quota minore del
danno alla salute, e di potersi fare ricorso a meccanismi
semplificativi di tipo automatico ( v. Cass., 26/6/2013, n.
16041; Cass., 13/12/2012, n. 22909; Cass., 12/9/2011, n.

consentire di cogliere il punto di riferimento dai giudici di
merito in concreto preso in considerazione nel caso di specie
ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del
danno morale; nonché di far intendere in quali termini si sia
al riguardo tenuto conto della gravità del fatto, delle
condizioni soggettive della persona, dell’entità della
relativa sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, al
fine di potersi essa considerare congrua e adeguata risposta
satisfattiva alla lesione della dignità umana ( v. Cass.,
16/2/2012, n. 2228 ).
La definizione del danno morale è pertanto venuta ormai a
connotarsi di significati ulteriori rispetto al mero
d’animo,

alla

sofferenza interiore

patema

o perturbamento psichico,

secondo la relativa accezione come detto accolta dalle Sezioni
Unite del 2008. E il danno morale, inteso quale
dignità o integrità morale,
umana,

lesione della

massima espressione della

dignità

assume specifico e autonomo rilievo nell’ambito della

composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove
la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in
danno esistenziale ( v. Cass., 26/6/2013, n. 16041; Cass.,

23

18641; Cass., 19/1/2010, n. 702 ), in quanto inidonei a

16/2/2012, n. 2228. V. altresì Cass., 20/11/2012, n. 20292, e,
da ultimo, Cass., 3/10/2013, n. 22585 ).
L’autonomo rilievo del danno morale, ai fini della
liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto al danno
biologico e al danno esistenziale, trova significativa

(v. infra).
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la
natura non patrimoniale del danno morale non osta alla
cedibilità dell’acquisito diritto di credito al relativo
risarcimento e alla sua trasmissibilità iure hereditatis ( v.
Cass., 3/10/2013, n. 22601 ).
Il

danno biologico

costituisce aspetto, ulteriore e

diverso dal danno morale, che della categoria generale
prevista dall’art. 2059 c.c. concorre ad integrare il
contenuto.
Dalle Sezioni Unite del 2008 si è preso atto che il danno
biologico è normativamente definito in termini di lesione
psicofisica ( temporanea o permanente ) accertabile in sede
medico-legale ( art. 5, comma 3, L. n. 57 del 2001, in tema di
responsabilità civile auto; art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000,
n. 38, in tema di assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro e degli infortuni professionali; artt. 138 e 139
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, c.d. Codice delle
assicurazioni private ).

24

espressione pure sotto il profilo del danno morale terminale

che

Osservando

nel

Codice

delle

assicurazioni

private (d.lgs. n. 209 del 2005) viene fatto espressamente
riferimento ( anche ) alla negativa incidenza di tale lesione
sulle attività quotidiane e sugli aspetti

dinamico-relazionali

della vita del danneggiato, le Sezioni Unite hanno al riguardo

tale figura, sintesi dei «risultati ormai definitivamente
acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale» ( così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972 ).
Originariamente dalla Corte Costituzionale considerato
risarcibile ex art. 2059 c.c. ( v. Corte Cost., 26/7/1979, n.
88 ), il danno biologico è stato dalla stessa Corte
Costituzionale, al fine di sottrarlo ai limiti risarcitori
posti da tale norma, successivamente ritenuto risarcibile ai
sensi dell’art. 2043 c.c., ravvisato applicabile a tutti i
pregiudizi di carattere non patrimoniale subiti in dipendenza
dell’illecito, ivi ricompresi quelli corrispondenti alla
menomazione dell’integrità fisica in sé e per sé considerata
(v. Corte Cost., 14/7/1986, n. 184).
Nel superare la relativa configurazione in termini di
danno-evento (

elaborata da Corte Cost. n. 184 del 1986 e

accolta quindi nella giurisprudenza di legittimità: v. Cass.,
23/6/1990, n. 6366 ), e affermare la risarcibilità dei soli
danni-conseguenza,

il danno biologico è stato quindi sempre

25

sottolineato la generale valenza e il carattere vincolante di

dalla Corte Costituzionale nuovamente ricondotto nell’ambito
dell’art. 2059 c.c. ( v. Corte Cost., 27/10/1994, n. 372 ).
Orientamento quest’ultimo dapprima confermato dalle
sentenze gemelle Cass. n. 8827 del 2003 e Cass. n. 8828 del
2003, e quindi posto dalle Sezioni Unite del 2008 a base, come

patrimoniale.
Nel danno biologico si considerano ormai da tempo
ricomprese numerose figure, quali il c.d. “danno estetico”
(v., da ultimo, Cass., 16/5/2013, n. 11950) e il c.d. “danno
alla vita di relazione”, anch’esso ritenuto ( dopo essere
stato originariamente considerato un aspetto del danno
patrimoniale, quale impossibilità o anche mera difficoltà, per
colui che ha subito menomazioni fisiche, di reinserirsi nei
rapporti sociali e di mantenere questi ad un livello normale,
sì da diminuire o annullare, secondo i casi, le possibilità di
collocamento e di sistemazione del danneggiato: v. Cass.,
10/3/1992, n. 2840; Cass., 9/11/1977, n. 4821; Cass.,
3/6/1976, n. 2002; Cass., 5/12/1975, n. 4032; Cass.,
11/5/1971, n. 1346; Cass., 24/4/1971, n. 1195 ) rientrante nel
concetto di danno alla salute, e pertanto solo a tale titolo
liquidabile ( v. Cass., 21/3/1995, n. 3239; e, da ultimo,
Cass., 16/8/2010, n. 18713; Cass., 13/7/2011, n. 15414 ).
Ancora, il danno da impotenza sessuale, da malattie nervose,
insonnia, alterazioni mentali: figure tutte elaborate dalla
giurisprudenza al fine di ovviare ai limiti risarcitori

26

assioma, dell’operata ricostruzione sistematica del danno non

imposti dalla tradizionale rigorosa interpretazione dell’art.
2059 c.c.
Con riferimento al danno biologico, la natura non
patrimoniale si è escluso essere ostativa alla cedibilità
dell’acquisito diritto di credito al relativo risarcimento e
iure hereditatis (

v. Cass.,

3/10/2013, n. 22601 ).
Terzo aspetto o voce di danno non patrimoniale è
rappresentato dal danno da perdita

del

rapporto parentale

o

c.d. danno esistenziale.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, le
Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente
precisato che:
a) in presenza di reato (

è sufficiente che il fatto

illecito si configuri anche solo astrattamente come reato: v.
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. E già Cass., Sez. Un.,
6/12/1982, n. 6651. Da ultimo v. Cass., 6/4/2011, n. 7844 ),
superato il tradizionale orientamento che limitava il
risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con
il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità
del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione,
anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non
poter fare

(rectius,

nella sofferenza morale determinata dal

non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza
della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto,
desunto dall’ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni

27

alla sua trasmissibilità

internazionali

come la Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo ), e cioè purché sussista
il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043
c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza
dell’interesse leso;
assenza di reato,

e al di fuori dei

determinati dalla legge, pregiudizi di
risarcibili

casi

tipo esistenziale sono

purché conseguenti alla lesione di un

diritto

inviolabile della persona.
Fattispecie quest’ultima considerata integrata ad esempio
in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla
perdita di un congiunto ( c.d. danno da perdita del rapporto
parentale ), in quanto il

«pregiudizio di

tipo esistenziale»

consegue alla lesione dei «diritti inviolabili della famiglia
(artt. 2, 29 e 30 Cost.)».
In tali ipotesi, hanno precisato le Sezioni Unite,
vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo
all’esistenza della persona, per comodità di
essere descritti e definiti come

esistenziali,

sintesi possono
senza che ciò

possa tuttavia riverberare in termini di configurazione di una
«autonoma categoria di danno» ( v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972. Conformemente, nel senso che il «danno
c.d. esistenziale non costituisce voce autonomamente
risarcibile, ma è solo un aspetto dei danni non patrimoniali
di cui il giudice deve tenere conto nell’adeguare la
liquidazione alle peculiarità del caso concreto, evitando

28

b) in

peraltro duplicazioni risarcitorie, v., da ultimo, Cass.,
30/11/2011, n. 25575; Cass., 9/3/2012, n. 3718, Cass.,
12/2/2013, n. 3290 ).
Altri pregiudizi di tipo esistenziale, si è dalle Sezioni
Unite sottolineato, attinenti alla sfera relazionale della

rientranti nell’ambito del danno biologico, sono risarcibili
ove siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile
della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
Al contrario di quanto da alcuni dei primi commentatori
sostenuto, e anche in giurisprudenza di legittimità a volte
affermato ( v. Cass., 13/5/2009, n. 11048, e, da ultimo,
Cass., 12/2/2013, n. 3290 ), deve escludersi che le Sezioni
Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la
rilevanza a fini risarcitori ( anche ) del c.d.

danno

esistenziale.
Al di là della qualificazione in termini di

categoria,

nelle pronunzie del 2008 risulta infatti confermato che, quale
sintesi verbale (
13546 ), gli

in tali termini v. già Cass., 12/6/2006, n.

aspetti

o

voci

di danno non patrimoniale non

rientranti nell’ambito del danno biologico, in quanto non
conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere
definiti come

esistenziali,

attenendo alla sfera relazionale

della persona, autonomamente e specificamente configurabile
allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo
stato intimo ma evolvano, seppure non in «degenerazioni

29

persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non

patologiche» integranti il danno biologico, in pregiudizi
concernenti aspetti relazionali della vita [ v. Cass., Sez.
Un., 11/11/2008, n. 26972. Nel senso che il danno biologico
può sostanziarsi nel «danno alla salute» che risulti «il
momento terminale di un processo patogeno originato dal

danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da
particolari condizioni ( debolezza cardiaca, fragilità
nervosa, ecc. ), anziché esaurirsi in un patema d’animo o in
uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma
fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini
di perdita di qualità personali, e non semplicemente al
pretium doloris

in senso stretto, va allora commisurato il

risarcimento», v. già Corte Cost., 27/10/1994, n. 372 ) ].
Il danno esistenziale si è dunque ravvisato costituire un
peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto sia dal
danno morale che dal danno biologico, con i quali concorre a
compendiare il contenuto della generale ed unitaria

categoria

del danno non patrimoniale.
Essendo il c.d.

danno esistenziale

privo di fonte

normativa ( a meno di non voler in proposito valorizzare il
richiamato riferimento agli

aspetti relazionali

contenuti

definizione normativa del danno biologico, con la conseguenza
peraltro di ancorarne la considerazione al mero ricorrere di
quest’ultimo, laddove il danno esistenziale può invero
ricorrere anche in assenza di danno biologico e di danno

30

medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il

morale: v. oltre ), le Sezioni Unite del 2008 hanno ripreso la
nozione da esse stesse posta nel 2006.
Del tutto correttamente, non apparendo revocabile in
dubbio che è il principio di effettività E il quale designa la
regola che vive nella realtà dell’ordinamento, come essa è

relazione, il significato che ne emerge alla stregua della
evoluzione conseguente al relativo affinamento in ragione del
costante adeguamento al sentire sociale (regola effettiva):
cfr. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144 1, del quale la
giurisprudenza costituisce naturale e principale indice ( v.
Cass., 11/5/2009, n. 10741 ), a dover in tal caso orientare
l’interprete ( v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).
Orbene, il

danno esistenziale si è

dalle Sezioni Unite

ravvisato consistere nel pregiudizio di natura non meramente
emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato
sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini
di vita

e gli

assetti relazionali

che gli erano propri,

inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e
realizzazione

sua personalità nel mondo esterno.

della

In

altri termini, nel «danno conseguenza della lesione»,
sostanziantesi nei «riflessi pregiudizievoli prodotti nella
vita dell’istante attraverso una negativa alterazione dello
stile di vita» ( così Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ).
Per aversi danno esistenziale è quindi indefettibilmente
necessario

che

la

lesione

31

riverberi

sul

soggetto

applicata nella risoluzione dei casi concreti della vita di

danneggiato/creditore in termini tali da alterarne la
personalità, inducendolo a cambiare (stile di) vita, a scelte
di vita diversa ( in tali termini v. Cass., 5/10/2009, n.
21223 ), in senso ovviamente peggiorativo ( per il
riferimento al mero peggioramento della qualità della vita
stress ed al turbamento per il rischio del

verificarsi di gravi malattie v. invero Cass., Sez. Un.,
15/1/2009, n. 794 ), rispetto a quelle che avrebbe adottato se
non si fosse verificato l’evento dannoso.
Siffatto aspetto risulta nelle sentenze delle Sezioni
Unite del 2008 tenuto invero pienamente in considerazione,
potendo allora ben dirsi che alla stregua della regola vigente
in base al principio di effettività è l’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, lo
sconvolgimento (

il riferimento allo «sconvolgimento delle

abitudini di vita» si rinviene già in Cass., 31/5/2003, n.
8827 ) foriero di «scelte di vita diverse», in altre parole lo
sconvolgimento dell’esistenza,
c.d.

danno esistenziale,

a peculiarmente connotare il

caratterizzandolo in termini di

autonomia rispetto sia alla nozione di danno morale elaborata
dall’interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale ( e
successivamente recepita dal legislatore ) sia a quella
normativamente fissata di

danno biologico (

a tale stregua

cogliendosi una sicura diversità con quanto al riguardo
indicato dalla norma del Codice delle assicurazioni ).

32

conseguente allo

In alcuni passaggi dello snodo motivazionale le Sezioni
Unite del 2008 sembrano voler restringere invero la
considerazione del pregiudizio di tipo esistenziale alla mera
ipotesi della lesione del «rapporto parentale», formula
rievocante quella adoperata da Cass. n. 8827 del 2003.

«sconvolgimento» connotante il danno esistenziale ben può
conseguire anche laddove un rapporto di parentela invero
difetti, come ad esempio in caso di convivenza

more

uxorio [per l’affermazione che il diritto al risarcimento del
danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va
riconosciuto -con riguardo sia al danno morale, sia a quello
patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno
stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto
al danneggiato- anche al convivente

more uxorio del defunto

stesso, quando risulti dimostrata tale relazione
caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza
morale e materiale, v. Cass., 7/6/2011, n. 12278; Cass.,
16/9/2008, n. 23725. E già Cass., 28/3/1994, n. 2988. V.
altresì, in giurisprudenza di merito, Trib. Milano,
13/11/2009, in

Resp. civ.,

2010, 409 ss. Nel senso che il

danno non patrimoniale va ristorato pure in caso di mero
<>, dopo avere:
a) accolto la domanda di ristoro pecuniario del danno non
patrimoniale proposta dal Mariano e dalla Cinzia Soprani,
figli dei defunti Giuliana Panzavolta e Marcello Soprani,
riconoscendo ad essi rispettivamente dovuta la somma di euro
111.495,5 risultante «dalla sommatoria delle seguenti voci:
Euro 31.000,00 per danno morale

iure hereditatis;

10.000,00 per danno biologico psichico iure hereditatis;
8.495,5 per danno biologico fisico
62.000,00 per danno morale personale>>;

59

iure hereditatis;

Euro
Euro
Euro

all’obbligo risarcitorio per danni alla persona. Pur se emessa

b) accolto la doglianza dei predetti Mariano e Cinzia
Soprani circa la <>
effettuata dal giudice di prime cure <> nonché in forma <<"cumulativa">>, con
conseguente lamentata impossibilità di <>,

al riguardo precisando che «l’accertato collegamento

tra la morte del Soprani e quella della moglie a seguito
dell’incidente incide sulla quantificazione del danno>>;
d) provveduto alla <>;
e) osservato che <> è stato peraltro dal
giudice di prime cure riconosciuto «un importo superiore
(euro 250.000,00 a Mariano Soprani ed euro 170.000,00 a Cinzia
Soprani)>>.
La corte di merito ha disatteso i suindicati principi in
particolare là dove ha confermato il rigetto operato dal
giudice di prime cure <> sigg. Mariano e
Cinzia Soprani <>;

lesioni mortali ) subiti dalla loro madre Giuliana Panzavolta,
in quanto deceduta dopo circa tre ore e mezzo dal sinistro,
dopo cioè un lasso di tempo insufficiente a far sorgere in
capo alla vittima il diritto ad indennizzi di sorta>>.
Nel far proprie le argomentazioni del primo giudice senza

relazione ai motivi di impugnazione proposti in modo che il
percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva
delle due sentenze risulti appagante e corretto, la laconicità
sul punto della motivazione dell’impugnata sentenza
appalesandosi pertanto inidonea a rivelare la

ratio decidendi

e a consentire di ritenere che all’affermazione di
condivisione del giudizio di primo grado essa sia pervenuta
attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi
di impugnazione, sicché la motivazione si rivela sul punto
come meramente apparente (v. Cass., 20/7/2012, n. 12664;
Cass., 23/2/2011, n. 4377; Cass., 23/2/2011, n. 4375; Cass.,
8/1/2009, n. 161; Cass., 11/6/2008, n. 15483 ), la corte di
merito ha a tale stregua immotivatamente rigettato, oltre a
quella di ristoro del danno c.d. tanatologico, la domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale, nei molteplici
aspetti dei quali tale categoria generale si compone, cui il
riferimento al <> si
appalesa impropriamente operato.

61

esprimere invero le ragioni della conferma della pronunzia in

Orbene, a parte il rilievo che come questa Corte ha già
avuto modo di precisare ai fini dell’accoglimento della
domanda è irrilevante l’erronea denominazione del tipo di
pregiudizio non patrimoniale di cui si chiede il risarcimento
se ad esso sia stato fatto riferimento in un contesto nel

patrimoniale, evidentemente senza limitazioni connesse solo ad
alcune e non ad altre conseguenze pregiudizievoli derivatene
(v. Cass., 9/3/2012, n. 3718; Cass., 17/7/2012, n. 12236, e da
ultimo, Cass., 6/8/2013, n. 18659), in presenza di una domanda
sin dall’origine dagli odierni ricorrenti ed originari attori
estesa a

tutti i danni (

patrimoniali e non patrimoniali )

subiti in conseguenza del sinistro de

quo (

<>: v. atto di citazione in
– primo grado dei sigg. Mariano e Cinzia Soprani, Vanni
Panzavolta ed Elena Focacci, in atti, riprodotto anche dai
controricorrenti e ricorrenti incidentali nel rispettivo
controricorso e ricorso incidentale ), in particolare, la
corte di merito, dopo averne correttamente riconosciuto la
ricorrenza nella specie, ha immotivatamente e
contraddittoriamente non quantificato l’incidenza del danno

62

quale era stato richiesto il risarcimento del danno non

esistenziale

sofferto

dal

Marcello

Soprani

nella

determinazione del complessivo ammontare del danno non
patrimoniale al medesimo spettante e trasmissibile

iure

hereditatis ai figli, la relativa valutazione d’altro canto
non emergendo operata nei suoi propri termini di

nemmeno altrimenti considerata sotto il profilo degli aspetti
relazionali connessi al danno biologico), al riguardo
essendosi essa limitata a valutare l’<> dello
<>.
I suindicati profili risultano disattesi altresì là dove
la corte di merito ha del pari confermato la liquidazione
effettuata dal giudice di I grado in favore della Focacci e
del Vanni Panzavolta, invero genericamente e immotivatamente
ritenendola <>, nonché apoditticamente osservando che, <>, i medesimi non hanno fornito
<>.
Va ulteriormente osservato che, se da un canto ha
effettuato la liquidazione del danno non patrimoniale
prendendo correttamente a riferimento ( trattandosi di debito
di valore ) le Tabelle in vigore al momento della liquidazione
( v. Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 11/5/2012, n. 7272 ) e
<>, sicché infondate al riguardo

63

sconvolgimento dell’esistenza dal medesimo sofferto (e invero

risultano le doglianze mosse dai ricorrenti con il 4 ° motivo,
come dai medesimi lamentato nell’impugnata sentenza non
risulta essere stato dalla corte di merito dato viceversa
pienamente conto della personalizzazione del dato tabellare
assunto a base di calcolo, e in particolare della

vittima, quali ad esempio il sesso, il grado di sensibilità
dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza, la
gravità del fatto e dell’entità della sofferenza della vittima
( cfr. Cass., 2/7/1997, n. 5944; Cass., 1 ° /3/1993, n. 2491 ).
Sofferenza nella specie particolarmente grave e
degenerata in sconvolgimento dell’esistenza, essendo rimasto
nel corso del giudizio di merito accertato ( come emerge in
particolare dal tenore delle cartelle cliniche, in ossequio al
principio di autosufficienza riportate a pag. 85 ss. del
ricorso ) che nei circa due anni di sopravvivenza dopo la
morte della moglie il Marcello Soprani ha sempre palesato
<> (<>); non è più
riuscito <> venuta a
mancare quando aveva appena superato un «precedente periodo
depressivo>>, ripetutamente manifestando <> senza di lei e in
un’occasione ( a fine luglio 1988 ) essendosi addirittura
<>; ha

64

considerazione di indici altri e diversi dall’età della

smesso di <>; si è infine
indotto al suicidio.
Di tale danno la corte di merito non risulta avere tenuto
invero conto nella determinazione del danno non patrimoniale
ritenuto spettante agli odierni ricorrenti Mariano e Cinzia

Del pari immotivato risulta l’abbattimento dalla corte di
merito operato, in misura indicata dapprima come
<> e quindi come «massima» del dato tabellare
assunto a base di calcolo, <>.
Quanto al danno morale, nell’impugnata sentenza non
risulta dalla corte di merito dato conto della gravità del
fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità
della relativa sofferenza e del turbamento dello stato
d’animo, al fine di potersi essa considerare congrua ed
adeguata risposta satisfattiva alla lesione ( anche ) della
dignità umana ( cfr. Cass., 16/2/2012, n. 2228 ).
Non risulta infine essere stato dalla corte di merito in
alcun modo valutato il danno non patrimoniale ( nei diversi
aspetti in cui esso si scandisce ) dagli odierni ricorrenti
Mariano e Cinzia Soprani iure proprio rispettivamente sofferto
in conseguenza della morte del padre Marcello.
In ordine al pure domandato ristoro pecuniario del danno
iure proprio e

iure hereditatis

da perdita della vita

Panzavolta e del Soprani va osservato quanto segue.

65

della

Soprani.

La risarcibilità del danno da perdita della vita è stata
dalla Corte Costituzionale negata sulla base del rilievo che
oggetto di risarcimento può essere solo la «perdita cagionata
dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva», laddove
la morte immediata non è invero una «perdita» a carico «della

Corte Cost., 27/10/1994, n. 372, che nel dichiarare la non
fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., della
questione di costituzionalità dell’art. 2043 c.c., nella parte
in cui non consente il risarcimento

iure hereditatis

del

“danno biologico da morte”, ha affermato il principio in base
al quale, diversamente dalla lesione del diritto alla salute,
la lesione immediata del diritto alla vita ( senza una fase
intermedia di malattia ) non può configurare una perdita ( e
cioè una diminuzione o privazione di un valore personale ) a
carico della vittima ormai non più in vita, onde è da
escludere che un diritto al risarcimento del c.d. “danno
biologico da morte” entri nel patrimonio dell’offeso deceduto
e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi,
in ragione non già del carattere non patrimoniale del danno
suddetto bensì del limite strutturale della responsabilità
civile, nella quale sia l’oggetto del risarcimento che la
liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per
se stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona
offesa].

66

persona offesa», in quanto la stessa è «non più in vita» [così

A tale stregua la Corte di legittimità costituzionale
delle leggi ha fatto ricorso all’<> di <>, e di <>.

Pregiudizio che va del pari tenuto distinto dal c.d.
danno tanatologico inteso quale «danno connesso alla perdita
della vita» ( v., da ultimo, Cass., 21/3/2013, n. 7126 ).
Si è in dottrina da alcuni sostenuto che le Sezioni Unite
del 2008 hanno negato la risarcibilità del danno tanatologico

In realtà nelle richiamate pronunzie le Sezioni Unite non
si sono espresse al riguardo, limitandosi a fare il punto in
ordine all’orientamento interpretativo maturato (in
particolare nella giurisprudenza di legittimità) in argomento,
pervenendo ad ammettere la risarcibilità del danno subito
dalla persona danneggiata, rimasta lucida durante l’agonia in
consapevole attesa della fine, allorquando la morte segua
«dopo breve tempo» dall’evento dannoso, atteso che la vittima
soffre una «sofferenza psichica … di massima intensità», pur
se di «durata contenuta», in ragione del limitato intervallo
di tempo tra lesioni e morte ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008,
n. 26973, che ha nella specie riconosciuto la configurabilità
del danno morale da danno c.d. catastrofale in un caso di
agonia protrattasi per undici ore ).
A tale stregua Le Sezioni Unite hanno fatto in realtà
riferimento al c.d.

danno catastrofale,

quale particolare

espressione del danno morale.
Pur segnando tale affermazione un progresso sul piano
interpretativo, non sfugge che rimane a tale stregua priva di
tutela l’ipotesi dell’agonia inconsapevole, peraltro in

73

o da perdita della vita in favore del soggetto deceduto.

passato dalla giurisprudenza ritenuta ristorabile ( con
riferimento al danno biologico e al danno morale v., da
ultimo, Cass., 19/10/2007, n. 21976. Per la risarcibilità del
danno non patrimoniale sofferto anche se in stato di
incoscienza v. altresì Cass., 19/2/2007, n. 3760; Cass.,

14/6/1965, n. 1203 ).
Successivamente alla pronunzia delle Sezioni Unite del
2008, mentre la risarcibilità

iure hereditatis della perdita

del congiunto ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza
di merito [per la risarcibilità del danno da morte, non già
quale lesione della salute, bensì quale
bene

vita v.,

danno da perdita del

in giurisprudenza di merito, Trib. Venezia

15/6/2009 ( in Danno e resp.,

2010, 1013 ss. ). Anteriormente

al 2008, v. in particolare Trib. Terni, 20/4/2005 ( in
it.,

2005, 2281 ss. ); Trib. S. Maria C.V., 14/5/2003 in

Giur. it., 2004, 495 ss. ); Trib. Foggia, 28/6/2002 ( in
it.,

Giur.

Foro

2002, I, 3494 ss. ); Trib. Civitavecchia, 26/2/1996 ( in

Ass.,

1997, II, 2, 85 ss. ); App. Roma, 4/6/1992 ( in Resp.

civ.,

1992, 597 ss. ); Trib. Roma, 24/5/1988 ( in Dir. pratica

ass.,

1988, 379 ss. ) ], nella giurisprudenza di legittimità

si è ribadito che il c.d.

danno tanatologico,

o da morte

avvenuta a breve distanza di tempo da lesioni personali, deve
essere ricondotto al

danno morale,

concorrendo alla relativa

liquidazione, non potendo ritenersi riconducibile alla nozione
di danno biologico c.d. terminale ( v. Cass., 13/1/2009, n.

74

24/5/2001, n. 7075; Cass., 6/10/1994, n. 8177; Cass.,

458; Cass., 27/5/2009, n. 12326; Cass., 8/4/2010, n. 8360; e,
da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 29/5/2012, n.
8575. La risarcibilità del danno non patrimoniale morale c.d.
catastrofale è stato negata, in mancanza di prova in ordine
alla lucidità della vittima durante l’agonia, da Cass.,

Si è al riguardo altresì precisato che il risarcimento
del c.d.

danno catastrofale

hereditario

può essere fatto valere

iure

a condizione che sia entrato a far parte del

patrimonio della vittima al momento della morte (v. Cass.,
24/3/2011, n. 6754. Conformemente v. Cass., 9/5/2011, n.
10107).
Pur riconoscendosi che in una virtuale scala gerarchica
il

diritto alla vita è

sicuramente il

primo

tra tutti i

diritti inviolabili dell’essere umano, nel sottolinearsi come
esso risulti «in ogni contesto e con le più variegate
modalità» tutelato, se ne esclude invero la ristorabilità in
favore dello stesso soggetto che la vita abbia perso, appunto
morendo all’esito di lesioni inferte da terzi ( v. Cass.,
24/3/2011, n. 6754 ).
Del tutto improduttive, si afferma ( v. Cass., 24/3/2011,
n. 6754 ), si palesano le disquisizioni sul se la morte faccia
parte della vita o se, contrassegnando la sua fine, sia alla
stessa estranea (per tale tesi v. Cass., 16/5/2003, n. 7632).
Mero artifizio retorico viene qualificata ( v. Cass.,
24/3/2011, n. 6754 ) l’obiezione secondo cui, essendo il

75

28/11/2008, n. 28433 ).

risarcimento del danno da lesioni gravissime assai oneroso per
l’autore dell’illecito, ed escludendosi per converso la
risarcibilità del danno da soppressione della vita a favore
dello stesso soggetto di cui sia provocata la morte, viene
paradossalmente a risultare «economicamente più “conveniente”

«Improprio» si considera il rilievo secondo cui, essendo
quella risarcitoria la tutela minima di ogni diritto, la
negazione della risarcibilità del danno da lesione del diritto
alla vita a favore del soggetto stesso la cui vita è stata
spenta da terzi viene a porsi in intima contraddizione con il
riconoscimento della tutela propria del primo tra tutti i
diritti dell’uomo.
Il vero problema, si osserva, è che il risarcimento
costituisce solo una forma di tutela conseguente alla lesione
di un «diritto di credito, diverso dal diritto inciso, ad
essere tenuto per quanto è possibile indenne dalle conseguenze
negative che dalla lesione del diritto derivano, mediante il
ripristino del bene perduto, la riparazione, la eliminazione
della perdita o la consolazione-soddisfazione-compensazione se
la riparazione non sia possibile» ( v. Cass., 24/3/2011, n.
6754 ).
Non è allora «giuridicamente concepibile», si conclude,
che dal soggetto che muore venga acquisito un diritto
derivante dal fatto stesso della sua morte ( «chi non è più
non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non

76

uccidere che ferire».

essere più» ), essendo «logicamente inconfigurabile» la stessa
funzione del risarcimento che, nel diritto civile, non ha nel
nostro ordinamento natura sanzionatoria bensì riparatoria o
consolatoria, che in caso di morte che si è ravvisata «per
forza di cose>> non attuabile «a favore del defunto» ( v.

Si è ulteriormente asserito che il «Pretendere che tutela
sia data ( oltre che ai congiunti ) “anche” al defunto>>
risponda in realtà al mero <>, giacché non si sostiene
<> ( v. Cass., 24/3/2011, n. 6754 ).
Il risarcimento, si osserva, assumerebbe in tal caso una
«funzione meramente punitiva, viceversa assolta dalla sanzione
penale. E si risolverebbe in breve, come l’esperienza insegna,
in una diminuzione di quanto riconosciuto

iure proprio

ai

congiunti, cui viene ora riconosciuto un ristoro
corrispondente ad un’onnicomprensiva valutazione equitativa,
con la conseguenza che verrebbe a risultare frustrata anche la
finalità di innalzamento dell’ammontare del risarcimento» ( v.
Cass., 24/3/2011, n. 6754 ).

77

Cass., 24/3/2011, n. 6754 ).

I suindicati argomenti sono stati dalla giurisprudenza di
legittimità anche recentemente ribaditi ( v., da ultimo,
Cass., 17/7/2012, n. 12236 ).
In una non risalente occasione, nel fare richiamo alla
pronunzia Corte Cost., 6/5/1985, n. 132 e ricordando come

riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un
diritto di credito che entra istantaneamente, al momento della
lesione mortale, nel patrimonio della vittima quale
corrispettivo del danno ingiusto, senza che rilevi la
distinzione tra evento di morte mediata o immediata, questa
Corte ha peraltro sottolineato come la ristorabilità anche del
danno da morte, inteso come lesione del diritto inviolabile
alla vita, in favore di chi la perde, si appalesi in realtà
imprescindibile, in quanto tutelato dall’art. 2 Cost., e ora
anche dalla Costituzione europea ( v. Cass., 12/7/2006, n.
15760 ).
Tale affermazione costituisce invero un

obiter dictum,

che nella stessa pronunzia viene definito «sistematico» e
necessitato dall’essere la Corte Suprema di Cassazione
«vincolata dal motivo del ricorso» .
In dottrina si è per altro verso suggerito di configurare
la perdita della vita in termini di perdita della

chance di

sopravvivenza.
Movendo dalla qualificazione giurisprudenziale della
chance

quale

«entità

patrimoniale

78

giuridicamente

ed

parte della dottrina ( italiana ed europea ) suggerisca il

economicamente valutabile», che fa parte del soggetto la cui
«perdita produce un danno attuale e risarcibile»; nonché
argomentando dalla ammissione della risarcibilità del danno
(conseguente ad errata diagnosi medica) consistente nelle
chances di vivere di più e meglio E v. Cass., 16/10/2007, n.

(in Resp. civ.,

1998, 696 ss.) 1, si sostiene che, intendendo

il dictum della Suprema Corte in una accezione più ampia, come
se dicesse «alla vittima che, per effetto di un comportamento
(illecito/negligente, omissivo o attivo) di un dato soggetto,
abbia perduto la

chance

di vivere più a lungo, spetta il

risarcimento del danno», debba riconoscersi che allorquando
viene colpito un bene già parte del patrimonio della vittima
rappresentato dalla «aspettativa di vita media», non può
negarsene il ristoro.
Alla stessa stregua di quanto invero avviene, a
prescindere dalla sua sopravvivenza per un apprezzabile arco
temporale, per le cose materiali appartenenti alla vittima
medesima, come ad esempio il diritto di proprietà sul veicolo
distrutto in conseguenza del comportamento illecito altrui.
La suddetta ricostruzione è in effetti (anch’essa)
sintomatica dell’avvertita esigenza di superare in qualche
modo il recepito assunto della irrisarcibilità del danno da
perdita della vita.
Proprio l’individuazione della

chance

quale entità

patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la

79

21619. In giurisprudenza di merito v. Trib. Monza, 30/1/1998

cui perdita determina un danno attuale e risarcibile, depone
peraltro per la relativa autonoma considerazione rispetto al
bene vita, che, come da tempo in dottrina del resto
sottolineato, è bene altro e diverso, in sé anche la prima in
realtà racchiudendo.

vita, bene massimo della persona, non può lasciarsi invero
priva di tutela ( anche ) civilistica.
Orbene, il risultato ermeneutico raggiunto dal prevalente
orientamento giurisprudenziale appare non del tutto
rispondente all’effettivo sentire sociale nell’attuale momento
storico.
Il ricorso a soluzioni indirette, la cui strumentalità
traspare evidente, testimonia la necessità di ammettersi
senz’altro la diretta ristorabilità del bene vita in favore di
chi l’ha perduta in conseguenza del fatto illecito altrui.
Movendo dalla considerazione della morte quale massima
lesione del bene salute si è nella giurisprudenza di merito e
in dottrina segnalata l’incongruenza di un’interpretazione che
riconosce ristorabile la compromissione anche lieve della
integrità psico-fisica e la nega viceversa quando essa
raggiunge appunto la massima espressione,

a fortiori

in

ragione della circostanza che per quanto breve possa essere il
lasso di tempo in cui sopraggiunge, la morte costituisce pur
sempre conseguenza della lesione E ( in giurisprudenza di
merito v. Trib. Venezia, 15/6/2009, cit.: «in ogni caso quel

80

Se ne trae comunque la conferma che la perdita della

che si trasmette non è il diritto assoluto della persona, ma
quello patrimoniale al risarcimento del danno. Si è ancora
osservato che i diritti non sono azioni umane o beni che
vivono in tempo, ma sono in uno spazio logico: “tra fatto e
diritto esiste una relazione logica ( istituita

termini, se la morte determina una lesione della salute, nel
senso che elimina alla radice, l’evento morte determina sul
piano logico giuridico, la nascita di una pretesa risarcitoria
spettante agli eredi in virtù dell’apertura della successione
al momento della morte come stabilito dall’art. 456 c.c.».
Negli stessi termini v. Trib. Venezia, 15/3/2004, in
circolaz.,

2004, 1013 ss. e in Danno e resp.,

Arch.

2005, 1137 ss.

Nel senso che la morte è da intendersi quale massima lesione
del bene salute v.

altresì, in giurisprudenza di legittimità,

Cass., 7/6/2010, n. 13672; Cass., 12/2/2010, n. 3357; Cass.,
8/4/2010, n. 8360; Cass., 2/4/2012, n. 6273, e, da ultimo,
Cass., 21/3/2013, n. 7126; e, in giurisprudenza di merito,
Trib. S. Maria C.V., 14/5/2003, cit.; Trib. Brindisi,
5/8/2002; Trib. Messina 17/7/2002; Trib. Foggia 28/6/2002;
Trib. Vibo Valentia, 28/5/2001 ( in Danno e resp.,

2001, 1095

ss. ); Trib. Cassino, 8/4/1999 (in Giur. it., 2000, 1200 ss.);
Trib. Massa Carrara, 19/12/1996 ( in Danno e resp.,
ss. ); Trib. Civitavecchia, 26/2/1996 ( in
trasp.,

1997, 354

Riv. circ. e

1996, 958 ); Trib. Vasto, 17/7/1996; Pret. Montella,

81

dall’ordinamento ), ma non una relazione temporale”. In altri

12/4/1996 ( in

1998, 855 ss. ); Trib. Napoli,

Nuovo dir.,

1991, 586 ss.) 1.

6/2/1991 (in Arch. circolaz.,

Orbene, che il diritto alla vita sia altro e diverso dal
diritto alla salute costituisce dato invero inconfutabile,
quest’ultima rappresentando un minus rispetto alla prima, che

distinzione

Siffatta

non

comporta

tuttavia

necessariamente la conclusione che della perdita della vita
debba negarsi la ristorabilità.
In dottrina si è di recente autorevolmente suggerito di
mutare l’impostazione del problema.
Nel sottolinearsi che le categorie giuridiche non
costituiscono un dato oggettivo esistente

in rerum natura,

come il fatto che nelle stesse l’interprete si sforza di
sussumere ai fini dell’applicazione del diritto, ma è uno
strumento che lo stesso interprete a tale scopo crea, si è
osservato, evocando in particolare la recente Cass.,
17/7/2012, n. 12236, che non essendo entità oggettiva né
costituendo

a priori

concettuale ben possono le categorie

essere dall’interprete poste <>, e ciò <>.
Si

è

giustificare

criticamente
le

osservato
in

soluzioni

che

funzione

«Pretendere
di

di

categorie

classificatorie preconfezionate ( e il limite risulta tanto

82

ne costituisce altresì il presupposto.

più paradossale in quanto nella specie si tratta di categorie
di derivazione giurisprudenziale ), se può risultare
indifferente nella maggior parte dei casi, quando si tratta di
risolvere problemi in qualche modo consueti, e rispetto ai
quali il profilo qualificativo può ritenersi scontato ed è
di

valore

condivisi, appare invece ingiustificato ed ambiguo quando si
tratta di dare soluzione a problemi nuovi, dietro i quali
pulsano contrasti in chiave assiologica e rispetto ai quali il
pacifico riferimento ad una categoria classificatoria del
passato risulterebbe inevitabilmente riduttivo e
condizionante. È necessario allora mettere in discussione i
nostri schemi tradizionali modificandone la struttura o
forgiandone dì nuovi. Perché le categoria non sono trovate
dall’operatore giuridico, ma sono da lui ( consapevolmente o
inconsapevolmente ) costruite in vista del caso pratico che si
tratta di risolvere».
Si è per altro verso posto in rilievo come sia invero
«aprioristico sostenere che, essendo, nell’ordinamento
civile, la funzione del risarcimento di segno riparatorio o
consolatorio, ne sarebbe impensabile un’attuazione a favore
del defunto».
Si è proposto di considerare allora la vita come
«riconducibile alla sfera dei diritti e alla loro relativa
tutela finché appartiene al suo titolare», e di intenderla
viceversa «nell’ottica dei beni nel momento in cui viene

83

comunque pacificamente accolto in base a criteri

distrutta»,

rimarcando

che

all’esito

della

relativa

estinzione, la vita «non è più riconducibile ad un titolare,
ma non per questo, nella sua oggettività, immeritevole di
tutela nell’interesse della collettività».
L’ordito argomentativo risulta muovere anzitutto dal

in termini oggettivi non è alternativa ad una tutela in
termini … soggettivi ( essendo per esempio consentito al
titolare del nome di reagire contro una sua infondata
contestazione o contro una sua pregiudizievole usurpazione )».
Si è sottolineato, ancora, come in un ordinamento in cui
il diritto alla salute è definito dalla giurisprudenza quale
«situazione resistente a tutta oltranza» ( formulazione
utilizzata da Cass., Sez. Un., 6/10/1979, n. 5172 ), sia
«impensabile che invece il diritto alla vita possa degradare
ad una tutela meno penetrante e diretta, finendo in qualche
modo per dipendere dalla garanzia del primo» ( e si evidenzia
che tale è sostanzialmente l’assunto di Cass., 24/3/2011, n.
6754 ).
Privo di fondamento si è altresì ravvisata la tesi
secondo cui la vita non sarebbe protetta ( almeno nell’ottica
della tutela risarcitoria ) in quanto tale, ma solo in quanto
la sua «perdita derivi da una lesione del diritto alla
salute», obiettandosi essere «invero difficile pensare che
un’impostazione di questo tipo non dipenda dal modo con cui

84

rilievo che «la qualificazione (e conseguentemente la tutela)

vengono aprioristicamente assunte, ai fini della soluzione, le
categorie qualificanti».
Si è stigmatizzato che la giurisprudenza, pur avendo
<>, degli stessi

schiava>>.
Si è osservato che il problema risulta «non direttamente
affrontato nei suoi profili qualificanti» ma «aggirato» là
dove, «anziché circoscrivere il danno tanatologico alla sola
lesione del bene vita, lo si sposta sul terreno di un danno
ulteriore ( ed eventuale ) qual è la sofferenza che la vittima
ha subito nel percepire la fine della propria esistenza», a
tale stregua addivenendosi ad «artificiose enfatizzazioni»,
quali l’individuazione del c.d. danno catastrofico o del c.d.
danno biologico terminale, nonché a figure frutto della
«fantasia della giurisprudenza» quali il “danno al rapporto
parentale” e il “danno edonistico” ( figura quest’ultima di
diritto americano, concernente il «più ampio valore della
vita», comprendente <>: v. Corte distr. Illinois, 15/11/1995
(Sherrod v. Berry, Breen and City of Joiliet),

in Foro it.,

1987, IV, 71 ss.).
Si è invitato a «rompere» allora «postulati categoriali»,
e in particolare quello della «scontata coincidenza tra il

85

abbia poi finito per rimanere <<( almeno entro certi limiti ) punto di incidenza del danno e il titolare dell'azione risarcitoria», mutando la prospettiva in modo da avere riguardo non più alla posizione del titolare bensì a quello dell'intera collettività, alla stregua di quanto avviene relativamente in tema di interessi diffusi e di tutela di Si è proposto di considerare quindi la perdita del bene vita quale danno non già del singolo individuo che la subisce bensì dell'intera collettività, in quanto «la morte rappresenta certo un danno (il più grave fra quelli possibili) per la persona, ma anche un costo per la società al quale deve corrispondere un risarcimento capace ( sul terreno civilistico e non solo quindi sul versante delle sanzioni penali ) di trasmettere ai consociati il disvalore dell'uccisione e la deterrenza della reazione dell'ordinamento», sottolineandosi che «ridurre tutto al profilo della soggettività e delle sue tutele è certamente riduttivo e per tanti versi distorcente». Diversamente, in dottrina si è del pari autorevolmente da altri sottolineata la possibilità e la necessità di non abbandonare i tradizionali schemi argomentativi e di trarre piuttosto da essi nuovi e differenti corollari. Si è posto in rilievo come l'assunto della assenza di capacità giuridica della vittima si profili carente laddove non considera che al momento della lesione mortale la medesima è ancora in vita, ed è in tale momento che acquista il diritto 86 consumatore. al risarcimento ( principio rispondente, secondo alcuni, al brocardo momentum mortis vitae tribuitur ). Si è ulteriormente osservato che tra fatto e diritto esiste una relazione «logica» e non già «temporale», sicché nel determinare la scomparsa della persona la morte determina e del relativo trapasso agli eredi. Si è negato, sotto altro profilo, validità all'assunto che solo il danno conseguenza, e non anche il danno evento, debba ritenersi risarcibile, non trovando esso riscontro nel dato normativo e risultando smentito dalla stessa giurisprudenza. Si è avvertito, con riguardo ad ulteriore aspetto, come la tesi dell'incedibilità e intrasmissibilità del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in ragione del relativo carattere strettamente personale sia stata superata dalla giurisprudenza ( v. Cass., 3/10/2013, n. 22601 ), e si profili ormai generalmente recessiva sia nei sistemi di common law, ivi compreso quelli di diritto americano, che nei sistemi di diritto continentale, nello stesso ordinamento tedesco riconoscendosi agli eredi la pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale ( Schmerzengeld ) acquistata in vita dal de cui us. Al rilievo che il risarcimento non può giovare alla vittima ormai defunta si obietta che la circostanza per la quale la prestazione è percepita da altri non tocca il titolo 87 contestualmente anche l'insorgenza della pretesa risarcitoria dell'obbligazione né estingue la sua funzione risarcitoria, giacché anche attraverso la trasmissione per via ereditaria la vittima trae vantaggio dall'acquisizione del relativo credito, contribuendo esso ad accrescere l'eredità lasciata ai propri congiunti. cui la morte non provoca sofferenza morale, atteso che la vittima comunque subisce il danno della perdita di un bene essenziale, senza altresì considerarsi che esso invero contrasta con il compiuto riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in favore del neonato e del nascituro, e a fortiori dell'ente giuridico per violazione del diritto al nome, all'onore, all'immagine, alla reputazione, all'identità. Orbene, la tesi del danno collettivo è indubbiamente suggestiva. Va senz'altro condivisa l'osservazione che le categorie dogmatiche create e poste dagli interpreti a base dell'argomentare non possono divenire delle "gabbie argomentative" di cui risulti impossibile liberarsi anche quando conducano ad un risultato interpretativo non rispondente o addirittura in contrasto con il prevalente sentire sociale, in un determinato momento storico. Degli schemi tradizionali si profila peraltro prodromicamente necessario verificare se sia possibile confermarne la validità e utilità nel 88 quadro della Si evidenzia, ancora, la fallacia dell'argomento secondo ricostruzione sistematica compiuta dalle Sezioni Unite nel 2008, prima di darsi ingresso a soluzioni radicali come quella del danno collettivo, che prospetta aspetti di indubbia problematicità, al di là del risultare connotata da profili di deterrenza e carattere sanzionatorio. principio dalle Sezioni Unite del 2008 posto a base, quale assioma o postulato, dell'argomentare è che solamente il conseguenza è risarcibile, danno non anche il danno evento. Si è al riguardo in dottrina criticamente sottolineato che tale principio costituisce in realtà esso stesso il risultato di un oscillante orientamento interpretativo, essendo stato in un primo tempo abbandonato e quindi riproposto all'esito dell'accoglimento da parte della giurisprudenza di legittimità della figura del danno biologico ( v. Cass., 10/3/1992, n. 2840 ). Costituendo quello secondo cui risarcibili sono solo i danni-conseguenza, e non anche il danno-evento, un principio basilare dell'architettura argomentativa su cui si sorregge la rilettura del sistema dei danni operata dalle Sezioni Unite del 2008 alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ( cfr. Corte Cost., 27/10/1994, n. 372 ), non appare invero consentito [ quantomeno allo stato, a fortiori a distanza di sì breve arco temporale, avuto riguardo alle esigenze di certezza del diritto, "conoscibilità" della regola di diritto e ragionevole 89 Va anzitutto posto in rilievo che un fondamentale prevedibilità della sua applicazione ( cfr, Cass., Sez. Un., 11/7/2011, n. 15144 ) su cui si fonda ( anche ) il valore del giusto processo ex art. 111 Cost. (cfr. Cass., 7/6/2011, n. 12408) ] farsi luogo in ordine al medesimo a un revirement interpretativo che la suindicata ricostruzione sistematica E' invece ben possibile argomentare alla stregua della "logica interna" di tale principio. Orbene, esso non appare di per sé idoneo ad escludere la ristorabilità del danno da perdita della propria vita. Tale perdita non ha invero, per antonomasia, conseguenze inter vivos per l'individuo che appunto cessa di esistere, ma ciò non può e non deve tuttavia condurre a negarne in favore del medesimo il ristoro, giacché la perdita della vita, bene supremo dell'uomo e oggetto di primaria tutela da parte dell'ordinamento, non può rimanere priva di conseguenze anche sul piano civilistico. Vale al riguardo osservare che giusta incontrastato dato di esperienza ogni principio ha invero le sue eccezioni. Orbene, non è chi non veda che il ristoro del perdita della vita costituisce in realtà danno da ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza. La morte ha infatti per conseguenza ... la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto. Non solo di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo, la vita, che tutto il resto 90 minerebbe alle fondamenta. racchiude. Non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze. Non si tratta quindi di verificare quali conseguenze conseguano al danno evento, al fine di stabilire quali siano risarcibili e quali no. La morte determina la perdita di tutto ciò di cui consta(va) la vita della ( di quella determinata ) vittima, che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l'illecito dell'autore non ne avesse determinato la soppressione. Come correttamente osservato in dottrina, la perdita della vita va in realtà propriamente valutata ex ante e non già ex post rispetto all'evento che la determina. E' allora proprio l'eccezione che vale a confermare la regola, evitando che la stessa risulti fallace in quanto insuscettibile di generare applicazione, sì da legittimarne la revoca in dubbio. Altra e diversa questione costituisce d'altro canto la definizione dell'ambito dell'eccezione, se cioè anche la perdita di altri diritti inviolabili e beni essenziali dell'uomo, oltre a quello alla vita, legittimi di per sé l'attribuzione di un ristoro, a prescindere dalle conseguenze personali ed economiche che possano derivarne. Vale al riguardo osservare come nella stessa giurisprudenza di legittimità si afferma, a volte, che la mera 91 Nel più sta il meno. violazione di diritti inviolabili o di diritti fondamentali integra danno in re ipsa ( in particolare, per l'affermazione che l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa, interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c., e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., v. Cass., 9/5/2012, n. 7048 ). Deve in proposito peraltro ribadirsi che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975 ), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. A tale stregua, ( pure ) il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in 92 l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di termini di "danno-conseguenza", ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni (v. Cass., 3/10/2013, n. V. altresì, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., 1 ° /7/2009, n. 1540). Negare alla vittima il ristoro per la perdita della propria vita significa determinare una situazione effettuale che in realtà rimorde alla coscienza sociale, costituendo ipotesi che del principio in argomento viene invero a minare la bontà, dando adito ad aneliti di relativo abbandono o superamento in quanto divenuto una «gabbia interpretativa» inidonea a consentire di pervenire a legittimi risultati ermeneutici, rispondenti al comune sentire sociale dell'attuale momento storico. Deve pertanto revocarsi in dubbio l'assunto secondo cui, pur essendo superata da norme internazionali ed europee, la discrasia tra «morte immediata» e «lesioni mortali» non costituisce invero lacuna o discriminazione costituzionalmente rilevante per il nostro ordinamento interno, posto che comunque il legislatore appresta mezzi di tutela, giurisdizionalmente azionabili (in sede penale e civile), sicché solo «de iure condendo» appare auspicabile «una riforma 93 22585; Cass., 20/11/2012, n. 20292; Cass., 16/2/2012, n. 2228. che possa allineare il sistema italiano a quello internazionale o di diritto comune» ( così Cass., 2/4/2001, n. 4783 ). Perde invero pregnanza il rilievo che il risarcimento del danno da perdita della vita assumerebbe una funzione meramente v. in particolare Cass., 24/3/2011, n. 6754 ), giacché la funzione compensativa risulta per converso pienamente assolta dall'obiettiva circostanza che il credito alla vittima spettante per la perdita della propria vita a causa dell'altrui illecito accresce senz'altro il suo patrimonio ereditario. Vano risulta fare ricorso al presupposto del «lasso di tempo non trascurabile» o al criterio dell'intensità della sofferenza, meri escamotages interpretativi per superare le iniquità scaturenti dalla negazione del risarcimento del danno da perdita della vita, e superare le disparità di trattamento derivanti dalla necessità di stabilire quale esso sia. Inutile si appalesa il sopperire alla mancanza di ristoro della perdita della vita mediante l'<>.

ovvero di avallare l’idea dell’uso strumentale di determinati
istituti per sopperire al mancato riconoscimento di altri.
Vengono meno anche le ragioni delle

(

peraltro

condivisibili ) perplessità emergenti in ordine alla persistente
affermazione dell’irrisarcibilità dell’agonia inconsapevole (v.
Trib. Venezia, 6/7/2009, cit; Trib. Venezia, 15/3/2004,
cit.), le cui incongruenze argomentative emergono evidenti in
ragione del segnalato riconoscimento della risarcibilità del
danno non patrimoniale in favore del neonato e del nascituro
Ev. Cass., 3/5/2011, n. 9700: «la mancanza del rapporto
intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio è
divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce. In quel
momento s’è verificata la propagazione intersoggettiva
dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto della
figlia ( non del feto ) al rapporto col padre; e nello stesso
momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del
quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della
capacità giuridica per essere nato>>; Cass., 11/5/2009, n.
10741], e a fortiori della persona giuridica e dell’ente E per
l’affermazione della risarcibilità del danno non patrimoniale

95

Soluzione che pone il rischio di confusioni concettuali

allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica
della persona giuridica o dell’ente che sia «equivalente» ai
diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla
Costituzione, come il diritto all’immagine, alla reputazione,
all’identità della persona giuridica o dell’ente, v. Cass.,

spetta alla persona giuridica e all’ente non patrimoniale,
inteso come danno morale soggettivo, sofferto per la durata
irragionevole del processo v. Cass., 4/6/2013, n. 13986; Cass.,
1 0 /12/2011, n. 25730; Cass., 29/3/2006, n. 7145; Cass.,
18/2/2005, n. 3396; Cass., 16/7/2004, n. 13163. In ordine alla
risarcibilità del danno all’immagine della P.A. v. Cass.,
22/3/2012, n. 4542 e Cass., 4/6/2007, n. 12929, nonché Corte
Cost., 15/12/2010, n. 355. Per l’affermazione che anche nei
confronti delle persone giuridiche, e in genere degli enti
collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non
patrimoniale, che non coincide con la pecunia doloris ( danno
morale ), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza
pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una
valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa
essere oggetto di risarcimento ma di riparazione, v. Cass.,
12/12/2008, n. 29185 1.
La perdita del bene vita, oggetto di un diritto assoluto e
inviolabile, è allora ex se risarcibile, nella sua oggettività,
a prescindere pertanto dalla consapevolezza che il
danneggiato/vittima ne abbia.

96

4/6/2007, n. 12929; Cass., 9/5/2001, n. 10125. Nel senso che

La giurisprudenza di legittimità ha d’altro canto già
avuto modo di affermare che la percezione della gravità della
lesione dell’integrità personale della vittima nella fase
terminale della sua vita può essere anche «non cosciente», il
danno essendo anche in tal caso pur «sempre esistente» ( v.

21976; e, da ultimo, con riferimento al danno morale, Cass.,
7/2/2012, n. 1716: sarebbe iniquo riconoscere il diritto
soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale
diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in
sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non
siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità
del danneggiato. V. altresì Cass., 11/6/2009, n. 13530; Cass.,
15/3/2007, n. 5987 ).
Va

conclusivamente

affermato

che

il

danno

non

patrimoniale da perdita della vita consiste nella perdita del
bene vita, bene supremo dell’individuo oggetto di un diritto
assoluto e inviolabile dall’ordinamento garantito in via
primaria, anche sul piano della tutela civile.
Trattasi di danno altro e diverso, in ragione del diverso
bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia
danno biologico terminale

pertanto dal
terminale (
rilevando

o

catastrofale

ex se,

o

e dal

catastrofico )

danno morale
della vittima,

nella sua oggettività di perdita del bene

vita, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile.

97

Cass., 28/8/2007, n. 18163. V. altresì Cass., 19/10/2007, n.

La perdita della vita va ristorata a prescindere dalla
consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di
morte c.d. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto
rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un
apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento né il

per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile
sopraggiungere della propria fine.
Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si
acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della
lesione mortale, e quindi anteriormente

all’exitus,

costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio
dell’irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità
dei soli danni-conseguenza, giacché la morte ha per
conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto;
non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo
della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di
tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta(va)
la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe
continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi
propri se l’illecito non ne avesse causato la soppressione.
Il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione
compensativa, e il relativo diritto ( o ragione di credito ) è
trasmissibile

iure hereditatis (

cfr. Cass., 3/10/2013, n.

22601 ), non patrimoniale essendo il bene protetto ( la vita ),
e non già il diritto al ristoro della relativa lesione.

98

criterio dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima

Orbene, nel respingere «la domanda di risarcimento
hereditario

iure

formulata dagli appellanti per il ristoro dei

danni personali ( da morte e da lesioni mortali ) subiti dalla
loro madre Giuliana Panzavolta, in quanto deceduta dopo circa
tre ore e mezzo dal sinistro, dopo cioè un lasso di tempo

indennizzi di sorta>>, la corte di merito ha disatteso i
principi da questa Corte -anche a Sezioni Unite- posti già in
tema di

danno morale terminale

catastrofico),

(o

catastrofale

o

ravvisato ristorabile anche in caso di

sopravvivenza della vittima per poche ore ( v. Cass.,
21/3/2013, n. 7126 ), anche solo due ( v. Cass., 22/3/2007, n.
6946; Cass., 31/5/2005, n. 11601 ), e financo per una mera
mezz’ora ( v. Cass., 8/4/2010, n. 8360 ) o addirittura pochi
attimi ( v. Cass., 7/6/2010, n. 13672 ) dopo il sinistro.
Alla stregua di quanto sopra osservato in ordine alle
incongruenze e agli aspetti ingiustificatamente discriminatori
che ( così come quella del
figura del

danno biologico terminale )

danno morale terminale (

catastrofico )

o

catastrofale

la
o

prospetta ( si pensi, ad esempio, con

riferimento all’ipotesi di aereo dirottato da terroristi e
lanciato verso un preannunziato attacco terroristico, al
differente trattamento della vittima inconsapevole, in quanto
affetta da malattia o perché neonata, cui essa conduce
rispetto alla vittima rimasta viceversa lucidamente in attesa
dell’evento mortale ), e a fortiori della segnalata diversità

99

insufficiente a far sorgere in capo alla vittima il diritto ad

dell’oggetto del bene vita, la perdita della vita deve
ritenersi dunque di per sé ristorabile in favore della vittima
che la subisce, irrilevanti al riguardo invero essendo sia il
presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso
di tempo successivo al danno evento che il criterio

e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della
propria fine.
Deve a tale stregua nel caso senz’altro riconoscersi
(anche) il danno da perdita della vita sia della Giuliana
Panzavolta che del Marcello Soprani dagli odierni ricorrenti
Mariano e Cinzia Soprani sia iure proprio che iure hereditatis
subito.
E’ al riguardo appena il caso di rilevare che non si
prospetta nella specie l’applicazione del principio della c.d.
prospective overruling,

secondo cui, facendo eccezione al

principio in base al quale la pronunzia con cui il giudice
della nomofilachia muta la propria precedente interpretazione
si applica retroattivamente ( sicché anche il caso portato
alla sua attenzione viene deciso in base alla nuova regola ),
in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del
pregresso indirizzo tale da indurre la parte a un ragionevole
affidamento su di esso, il relativo abbandono si connoti del
carattere della ( assoluta ) imprevedibilità, nel qual caso la
norma non si applica secondo il nuovo significato attribuitale
nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente

100

dell’intensità della sofferenza della vittima per la cosciente

(e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità
dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in
concreto) nella consolidata precedente interpretazione della
regola stessa (v. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144).
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il

mutamento di consolidata interpretazione di norma processuale,
comportante un effetto preclusivo del diritto di azione o di
difesa in danno di una parte del giudizio

[

v. Cass.,

27/12/2011, n. 28967. Conformemente v. Cass., 11/3/2013, n.
5962. Cfr. altresì Cass., 17/5/2012, n. 7755; Cass., 4/5/2012,
n. 6801; Cass., 28/2/2012, n. 3042; Cass., 30/12/2011, n.
30111; Cass., 7/2/2011, n. 3030 1, e non anche in ipotesi di
(radicale) mutamento di orientamento interpretativo in ordine a
norma come nella specie di diritto sostanziale [ cfr. Corte
europea dei diritti dell’uomo, 18 dicembre 2008, n. 20153/04,
Unedic c. Francia; Cass., 17/5/2012, n. 7755; Cass., 4/5/2012,
n. 6801; Cass., 3/11/2011, n. 22799 1.
In ordine alla quantificazione del danno da perdita del
bene vita in favore della persona che appunto la perde va
osservato che esso ( come del resto il

danno biologico

terminale e il danno morale terminale della vittima ), non è
contemplato dalle Tabelle di Milano.
Il danno biologico terminale o il danno morale terminale
(o catastrofale o

catastrofico),

sono stati quantificati con

applicazione del criterio equitativo c.d. puro ( v. Cass.,

101

suindicato principio dell’overruling opera infatti in caso di

21/3/2013, n. 7126 ) ovvero, e più frequentemente, movendo dal
dato tabellare dettato per il danno biologico, e procedendo
alla relativa personalizzazione ( v., in particolare, Cass.,
8/4/2010, n. 8360 ).
Anche allorquando si è in giurisprudenza di merito fatto

fini liquidatori si è del pari solitamente utilizzato il
criterio tabellare, riferito a soggetto con invalidità al 100%
( v. in particolare la citata Trib. Venezia, 15/6/2009 ).
Idoneo parametro di liquidazione è stato altresì ritenuto
l’indennizzo previsto dalla L. n. 497 del 1999 per i parenti
delle vittime del disastro del Cermis ( v. Trib. Roma,
27/11/2008, in Danno e resp.,

2010, 533 ss. ).

Come correttamente osservato in dottrina, l’autonomia del
bene vita rispetto al bene salute/integrità psico-fisica
impone peraltro di individuarsi un sistema di quantificazione
particolare e specifico, diverso da quello dettato per il
danno biologico.
Si è al riguardo evocato il criterio del

rischio

equivalente, elaborato dalla dottrina nordamericana.
Nel sottolinearsi le perplessità che esso peraltro
suscita laddove, nella versione

“soggettivistica” (

che ai

fini della determinazione della somma dovuta rimette
all’indicazione della stessa vittima di quanto sarebbe
disposta a pagare o ad accettare al fine di evitare o di
sostenere il rischio dell’illecito ) prospetta un rischio di

102

riferimento alla lesione del bene vita in sé considerato, ai

”sovrastima” che ciascuno può assegnare al valore della
propria vita, e in quella
valutazione sociale E

statistico-oggettiva

di c.d.

che rimette a quanto una data

collettività ( categoria di lavoratori, abitanti di una certa
area geografica, ecc.

)

sarebbe disposta a pagare per ridurre

alla stessa appartenente ] prospetta un rischio di
“indifferenza” nei confronti della vittima e delle circostanze
del caso concreto, si è invero adombrata la possibilità di
farsi riferimento a quest’ultimo criterio «correggendolo con
riferimenti legati al caso di specie, quali l’età della
vittima e, quando sussistano elementi idonei, il valore
indicativo attribuito dal danneggiato alla propria vita ( ad
es., gli oneri assicurativi sopportati in proporzione alla sua
capacità patrimoniale )>>.
Come già con riferimento alla liquidazione del danno non
patrimoniale e al sistema delle tabelle, va ribadito che la
valutazione equitativa spetta al giudice di merito ed è
rimessa alla sua prudente discrezionalità l’individuazione dei
criteri di relativa valutazione.
La stessa indicazione delle Tabelle di Milano è stata da
questa Corte operata non già contrapponendo <> ma
limitandosi a prendere atto della relativa pregressa
diffusione e della conseguentemente palesata “vocazione
nazionale” ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 ).

103

le probabilità di morte di un soggetto, di identità non nota,

Essendo la vita in sé e per sé insuscettibile di
valutazione economica in un determinato preciso ammontare,
appare imprescindibile che il diritto privato consenta di
riconoscersi alla vittima per la perdita del suo bene supremo
un ristoro che sia

equo,

nel significato delineato dalla

Deve ritenersi allora ammissibile qualsiasi modalità che
consenta di addivenire ad una valutazione equa.
Non appare a tal fine invero idonea una soluzione di
carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un
ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa
personalizzazione ( in considerazione ad esempio dell’età
delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura,
dell’attività svolta, delle condizioni personali e familiari
della vittima ).
Vale al riguardo altresì segnalare che dal riconoscimento
della ristorabilità della perdita del bene vita in sé e per sé
considerato, anche in caso di immediatezza o istantaneità
della morte, deriva, quale corollario, la necessità di
procedere alla relativa quantificazione senza dare in ogni
caso ingresso a duplicazioni risarcitorie.
Rigettati i ricorsi proposti in via incidentale,
l’accoglimento nei suindicati termini del ricorso proposto dai
sigg. Mariano e Cinzia Soprani nonché dai sigg. Elena Focacci
e Vanni Panzavolta comporta, assorbita ogni altra e diversa
questione, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza

104

giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

e il rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa
composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei
seguenti principi:
– la categoria generale del danno non patrimoniale, che
attiene alla lesione di interessi inerenti la persona non

come il danno patrimoniale si scandisce in danno emergente e
lucro cessante ) si articola in una pluralità di aspetti ( o
voci ), con funzione meramente descrittiva, quali il danno
morale, il danno biologico e il danno da perdita del rapporto
parentale o c.d. esistenziale;
– 11 danno morale va inteso a) come patema d’animo o
sofferenza interiore o perturbamento psichico nonché b) come
lesione alla dignità o integrità morale, quale massima
espressione della dignità umana;
– del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non
può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione,
sicché se ne impone la valutazione equitativa;

la

valutazione

equitativa,

che

attiene

alla

quantificazione e non già all’individuazione del danno, deve
essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di
tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in
particolare la rilevanza economica del danno alla stregua
della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla
gravità della lesione;

105

connotati da valore di scambio, è di natura composita e ( così

- i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e
adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice,
devono essere idonei

a

consentire

altresì

la

c.d.

personalizzazione del danno, al fine di addivenirsi ad una
liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata;
la

liquidazione deve

rispondere ai principi

de//’integralità del ristoro, e pertanto:
a) non deve essere puramente simbolica o irrisoria o
comunque non correlata all’effettiva natura o entità del
danno ma tendere, in considerazione della particolarità del
caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore
approssimazione possibile all’integrale risarcimento;
b) deve concernere tutti gli aspetti ( o voci ) di
cui la generale ma composita categoria del danno non
patrimoniale si compendia;
– il principio della integralità del ristoro subito dal
danneggiato non si pone in termini antitetici ma trova per
converso correlazione con il principio in base al quale il
danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati
con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile,
l’esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì
duplicazioni risarcitorie, le quali si configurano ( solo )
allorquando lo stesso aspetto ( o voce ) viene computato due o
più volte, sulla base di diverse, meramente formali,
denominazioni, laddove non sussistono in presenza della
liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi

106

causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla
persona del danneggiato;
– nel liquidare il danno morale il giudice deve dare
motivatamente conto del relativo significato al riguardo
considerato, e in particolare se lo abbia valutato non solo

psichico, di

o

sofferenza interiore

o perturbamento

natura meramente emotiva e interiore

(danno

morale soggettivo), ma anche in termini di dignità o integrità
morale, quale massima espressione della dignità umana;

il

danno da perdita del rapporto parentale o c.d.

esistenziale
de//’esistenza

che

consiste

nello

sconvolgimento

sostanziatesi nello sconvolgimento delle

abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con
gli altri nell’ambito della comune vita di relazione -sia
all’interno che all’esterno del nucleo familiare-; in
fondamentali e radicali scelte di vita diversa ) risulta
integrato in caso come nella specie di sconvolgimento della
vita subito dal coniuge ( nel caso, il marito ) a causa della
morte dell’altro coniuge ( nel caso, la moglie );
– costituisce danno non patrimoniale altresì il danno da
perdita della vita,

quale bene supremo dell’individuo, oggetto

di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria
da parte dell’ordinamento, anche sul piano della tutela
civilistica;
– il danno da perdita della vita è altro e diverso, in
ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si

107

quale patema d’animo

differenzia dal danno biologico terminale
terminale (
rilevando

o

catastrofale

ex se

o

e dal danno morale

catastrofico )

della vittima,

nella sua oggettività di perdita del

principale bene dell’uomo costituito dalla vita, a prescindere
dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e dovendo

istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la
persistenza in vita all’esito del danno evento da cui la morte
derivi né l’intensità della sofferenza interiore patita dalla
vittima in ragione della cosciente e lucida percezione
dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine;
– il diritto al ristoro del danno da perdita della vita
si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della
lesione mortale, e quindi anteriormente
costituendo ontologica,

a//’exitus,

imprescindibile eccezione al principio

dell’irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità
dei soli danni-conseguenza, giacché la morte ha per
conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto;
non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo
della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di
tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta (va)
la vita della ( di quella determinata ) vittima e che avrebbe
continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi
propri se l’illecito non ne avesse causato la soppressione;

108

essere ristorato anche in caso di morte c.d. immediata o

- il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione
compensativa, e il relativo diritto ( o ragione di credito ) è
trasmissibile iure hereditatis;
– il

danno

da perdita della vita è

imprescindibilmente

rimesso alla valutazione equitativa del giudice;

vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla
prudente discrezionalità del giudice di merito
l’individuazione dei criteri di relativa valutazione che
consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo,
nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità,
non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere
meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare
uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa
personalizzazione, in considerazione in particolare dell’età
delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura,
dell’attività svolta, delle condizioni personali e familiari
della vittima.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie p.q.r. il ricorso
principale, rigettati i ricorsi incidentali condizionati.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in
diversa composizione.

109

non essendo il danno da perdita della vita della

Roma, 19/11/2013

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