Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1361 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23075-2018 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA
ORIANI 85, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TAMBERI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO TAMBERI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 164/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ESPOSITO LUCIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da Margest Italia s.r.l. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, in sede di giudizio di opposizione dell’Inps avverso il pignoramento notificato da detta società, aveva ridotto l’importo della somma oggetto di pignoramento e condannato la società a restituire all’Inps l’importo eccedente già assegnato dal Giudice dell’esecuzione;
osservava la Corte territoriale che dalla documentazione in atti risultava che la Margest Italia s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 14/9/2009 e che tale evento, pur verificatosi durante il giudizio di primo grado, non era stato fatto constare in quel procedimento, talchè, anche se la sentenza era stata pronunciata nei confronti della società, ciò impediva che la medesima società potesse agire o essere convenuta in giudizio, discendendo dalla cancellazione il trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.D., socio unico ed ex liquidatore di Margest Italia s.r.l., sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;
l’Inps ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno prodotto memorie;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 300,83 c.p.c., e art. 1722 c.c., n. 4, nonchè dei principi generali in tema di conferimento, validità e ultrattività della procura alle liti, ex art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che la Corte d’appello si era discostata dal principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. n. 15295 del 04/07/2014), secondo cui, essendo i difensori della società muniti di mandato anche per l’appello, si era di fronte ad una ipotesi di ultrattività della procura ad litem;
rileva il collegio che la citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (cui sono seguite molte altre pronunce conformi, tra cui, da ultimo, Cass. n. 20964 del 22/08/2018, Cass. n. 9213 del 22/1/2020), superando precedenti indirizzi di segno diverso, ha affermato che la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, tra l’altro, in forza della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a proporre gravame in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace (specificamente, in applicazione del suddetto principio, la S.C. -Cass. n. 30341 del 23/11/2018 -ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell’estinzione dell’ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese);
che la sezione quarta, tuttavia, si è espressa in termini dissonanti rispetto a detto principio (si veda il principio che segue, affermato da Cass. n. 24853 del 09/10/2018 “La cancellazione volontaria da registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicchè, se l’estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l’evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.”);
emerge, pertanto, la valenza nomofilattica della decisione nel procedimento in disamina, che rende necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione per la decisione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla quarta sezione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021