Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1361 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18473/2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Vigliena 9,

presso lo studio dell’avvocato Malara Alessandro, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Di Punzio Ilaria;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/09/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da A.F. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5 e 6, in riferimento all’art. 2, comma 1, lett. e) della Convenzione di Ginevra, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, il Tribunale ha errato nel qualificare “l’agente persecutore” che è una qualifica che può essere attribuita anche a privati e non solo ad agenti statuali ed inoltre non ha considerato che la circostanza di non essersi avvalso della protezione statale deriva anche dalle difficoltà oggettive, logistiche o finanziarie che impediscono agli organi pubblici di garantire protezione al richiedente ovvero rendono tale protezione del tutto inefficace; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (rectius n. 3), perchè il Tribunale aveva omesso la valutazione comparativa necessaria ad appurare lo stato di vulnerabilità individuale del ricorrente.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si basa innanzitutto, sulla non credibilità del richiedente (Cass. ord. n. 16925/18) e in secondo luogo, sulla natura esclusivamente privata della vicenda narrata (si fa riferimento alla carrozzeria dove lavorava il richiedente che va a fuoco ed i clienti chiedono il risarcimento delle auto in deposito anche con minacce di morte) che pone la fattispecie fuori del perimetro normativo delle norme protettive invocate, che richiedono, invece, che il ricorrente specifichi la propria situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali possa desumersi che gli atti a cui potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, si configurino come persecuzione o danno grave.

Il secondo motivo è, inammissibile, in quanto, in riferimento alla protezione umanitaria, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Amministrazione statale, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA