Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13609 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13117/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/02/2011 R.G.N. 1298/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16.2.2011, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di M.M. volta al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e successive modifiche e integrazioni, per i periodi di esposizione all’amianto;

che avverso tale pronuncia ha interposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;

che M.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 (conv. con L. n. 166 del 1991), per avere la Corte di merito ritenuto che la tempestività dell’istanza dell’assicurato andasse verificata con riguardo alla domanda amministrativa che egli aveva presentato in data 11.5.2005, nelle more del procedimento giudiziario conclusosi con altra sentenza della Corte d’appello di Firenze (n. 128/2008) che lo aveva dichiarato decaduto dal beneficio della rivalutazione contributiva che egli aveva richiesto con altra domanda del 9.3.1996;

che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per avere la Corte territoriale violato il giudicato che sull’avvenuta decadenza dal beneficio si era formato a seguito della sentenza di cui al motivo precedente;

che, con riguardo al primo motivo, è sufficiente richiamare il principio, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, dato che a ciascun lavoratore esposto all’amianto si applica un unico regime dei benefici contributivi, non due, ed è dunque rispetto all’unico regime applicabile che va riguardata la questione della decadenza o meno dalla domanda intentata per conseguirlo (così da ult. Cass. n. 4707 del 2016), tanto più che, diversamente argomentando, verrebbe ad essere frustrata la finalità dell’istituto, che è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sul bilancio dell’ente previdenziale (cfr. da ult. Cass. nn. 311 e 15078 del 2016);

che, non essendosi attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo di ricorso, va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da M.M.;

che il consolidamento del suesposto principio in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da M.M.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA