Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13609 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/05/2017), n. 13609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13117/2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO
PREDEN, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 16/02/2011 R.G.N. 1298/2009.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 16.2.2011, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di M.M. volta al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e successive modifiche e integrazioni, per i periodi di esposizione all’amianto;
che avverso tale pronuncia ha interposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;
che M.M. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 (conv. con L. n. 166 del 1991), per avere la Corte di merito ritenuto che la tempestività dell’istanza dell’assicurato andasse verificata con riguardo alla domanda amministrativa che egli aveva presentato in data 11.5.2005, nelle more del procedimento giudiziario conclusosi con altra sentenza della Corte d’appello di Firenze (n. 128/2008) che lo aveva dichiarato decaduto dal beneficio della rivalutazione contributiva che egli aveva richiesto con altra domanda del 9.3.1996;
che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per avere la Corte territoriale violato il giudicato che sull’avvenuta decadenza dal beneficio si era formato a seguito della sentenza di cui al motivo precedente;
che, con riguardo al primo motivo, è sufficiente richiamare il principio, ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, dato che a ciascun lavoratore esposto all’amianto si applica un unico regime dei benefici contributivi, non due, ed è dunque rispetto all’unico regime applicabile che va riguardata la questione della decadenza o meno dalla domanda intentata per conseguirlo (così da ult. Cass. n. 4707 del 2016), tanto più che, diversamente argomentando, verrebbe ad essere frustrata la finalità dell’istituto, che è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sul bilancio dell’ente previdenziale (cfr. da ult. Cass. nn. 311 e 15078 del 2016);
che, non essendosi attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo di ricorso, va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da M.M.;
che il consolidamento del suesposto principio in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da M.M.. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017