Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13609 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37633/19 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato a Roma, v. Taranto n. 90,

(c/o avv. Vinci), presso l’avvocato Giuseppe Mariani, che lo difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Melfi del 4.11.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto 4.11.2019 il giudice di pace di Melfi ha autorizzato, su richiesta del questore di Potenza, la proroga del trattenimento di M.F., cittadino pakistano, nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di (OMISSIS), in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione.

2. Il provvedimento del giudice di pace è stato impugnato per cassazione da M.F. con ricorso fondato su un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso contiene, a ben vedere, due censure.

Con una prima censura il ricorrente lamenta che il Giudice di pace abbia accolto la richiesta di proroga del periodo di trattenimento nonostante l’amministrazione non avesse fornito alcuna dimostrazione dei presupposti di essa.

Con una seconda censura il ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe violato l’obbligo di motivare il proprio provvedimento.

1.1. La prima censura è infondata.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, consente tre diverse ipotesi di trattenimento nei Centri di permanenza:

a) la “prima permanenza”, di 30 giorni, subordinata al solo requisito che non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione a causa di situazioni “transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento”;

b) la “prima proroga”, di 30 giorni, subordinata alla “presenza di gravi difficoltà” nell’accertamento dell’identità e della nazionalità dello straniero o nell’acquisizione di documenti per il viaggio;

c) le “ulteriori proroghe”, subordinate alla circostanza che “siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”.

1.2. Nel caso di specie, nel silenzio del ricorrente, deve ritenersi che si verta nell’ipotesi (b) (prima proroga, per la quale non sono richiesti gli “elementi concreti”).

Il vizio di violazione di legge dunque non sussiste, perchè il Giudice di pace ha concesso la proroga affermando che sussistesse nel caso concreto una “particolare complessità della procedura d’identificazione”: e dunque uno dei presupposti previsti dalla legge.

2. La seconda censura è fondata.

Il Giudice di pace ha autorizzato la proroga del trattenimento riempiendo un modulo prestampato nel quale compare la seguente proposizione “SUSSISTONO i presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14”, preceduta da una piccola circonferenza barrata con un crocesegno.

A questa formula prestampata il giudice di pace ha aggiunto le seguenti parole: “per la particolare complessità della procedura di identificazione e di riorganizzazione del rimpatrio”.

Null’altro si ritrae dalla motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato non indica quali fossero le suddette difficoltà; perchè l’operazione di rimpatrio fosse da considerare “complessa”; perchè tale complessità dovesse ritenersi “particolare”; da quali fonti di prova il Giudice abbia tratto il relativo convincimento.

Ora, se non vi è dubbio che i provvedimenti giurisdizionali debbano essere sintetici ed essenziali, nemmeno può esservi dubbio che essi debbano comunque essere intelligibili.

Tale non è, tuttavia, il provvedimento giurisdizionale la cui motivazione si limiti a rilevare che “esistono i presupposti” richiesti dalla legge per un determinato effetto giuridico.

Motivazioni di questo tipo da un lato sono irrazionali, perchè si risolvono in una tautologia; dall’altro lato sono contrarie alle legge. La motivazione dei provvedimenti giudiziari infatti non deve affermare, ma deve spiegare.

La motivazione del provvedimento impugnato è dunque inferiore a quel “minimo costituzionale” al di sotto del quale, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, i provvedimenti giurisdizionali devono ritenersi nulli ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

3. La nullità del provvedimento per totale mancanza di motivazione ne impone la cassazione con rinvio, affinchè il giudice di merito provveda a motivare il proprio provvedimento.

Nè rileva a tal fine che il termine per provvedere sulla richiesta di proroga sia nel frattempo spirato. La domanda di autorizzazione alla proroga del trattenimento, infatti, fu tempestivamente proposta, e il provvedimento oggi cassato fu tempestivamente pronunciato, e ciò è sufficiente ad evitare qualsiasi decadenza. Se così non fosse, la cassazione con rinvio resterebbe statuizione priva di logica processuale, dal momento che la nuova delibazione del giudice del rinvio sarebbe sempre collocandosi sempre successiva alla scadenza del termine di cui al D.Lgs. n. 286 del 1997, art. 14 (cfr. per l’affermazione di principio analogo nell’ipotesi di cassazione con rinvio del provvedimento di convalida dell’arresto, vedasi Sez. 4, Sentenza n. 624 del 27/07/1989, dep. 27/09/1989, Rv. 182165-01).

Naturalmente spetterà al giudice del rinvio valutare, in ragione del tempo trascorso, il perdurante interesse ex art. 100 c.p.c., tanto dell’Amministrazione alla domanda di autorizzazione alla proroga, quanto dell’odierno ricorrente a contrastarla.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Melfi, in persona di altro Giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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