Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13609 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 04/07/2016), n.13609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9819/2015 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO

MANFREDI, 17, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CARDONI, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI

3, presso lo studio dell’avvocato LAURA REMIDDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABRINA FASULO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6363/2014 della CORTE D’APPELLO di RONIA del

16/07/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l’Avvocato DEMETRO ZEMA, per delega dell’avvocato CLAUDIA

CARDONI, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 16 agosto 2014, la Corte d’Appello di Roma, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, ha respinto l’impugnazione proposta dal signor S.C., contro la pronuncia del Tribunale di quella stessa città che aveva revocato il decreto ingiuntivo a lui rilasciato per il recupero, nei confronti dell’ex coniuge, signora F.F., della somma a titolo di assegno corrisposto per il mantenimento del figlio, S.P., maggiorenne, per il periodo dal luglio 2002 – agosto 2003, dopo la dichiarazione giudiziale della cessazione dell’obbligo contributivo per la raggiunta autonomia economica del figlio medesimo.

La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle previsioni di cui all’art. 447 c.c., eart. 545 c.p.c., e del principio di diritto enunciato da diversi precedenti di questa Corte (Cass. nn. 11863/04; 28987/08) in considerazione del fatto che l’entità dell’assegno corrisposto per un altro anno aveva mantenuto il carattere alimentare in rapporto alla iniziale retribuzione di lavoratore in prova ed all’entità della retribuzione da questo percepita nonchè all’oneroso mutuo, garantito dalla fideiussione dei genitori, da cui egli era gravato nonchè dalle spese sostenute per il corso di pilotaggio, intrapreso proprio per rendersi autonomo anche economicamente.

Avverso la decisione della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il S., con atto notificato il 22 maggio 2015, sulla base di due motivi (violazione e falsa applicazione degli artt. 445 e 447 c.c., art. 545 c.p.c., artt. 2033, 2034 e 2043 c.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia).

La signora F. ha resistito con controricorso.

Il ricorso, che merita una congiunta trattazione dei due mezzi di doglianza, tra di loro strettamente connessi, appare manifestamente infondato giacchè con essi mira più che a censurare un error iuris, contenuto nella sentenza impugnata, a far valere un vizio motivazionale che, in riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), s’infrange sull’interpretazione così chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Infatti, nella specie, il giudice distrettuale ha chiaramente spiegato le ragioni economico-familiari del giovane figlio, encomiabilmente desideroso di trovare un autonomia professionale ed abitativa, che l’hanno, da un lato, portato a negoziare un mutuo e dall’altro a pagare un costoso corso di pilotaggio, che poi l’hanno reso autonomo ed inserito nello stesso mondo lavorativo dove in precedenza ha svolto la propria carriera il genitore.

Nè in una limitatissimo e giustificato lasso temporale, segnato dai detti impegni economici, pienamente onerati – e con frutto – dal giovane figlio (di 23 anni), capace di un rapido inserimento lavorativo, può dirsi irrazionale il giudizio dei giudici di merito in ordine alla valutazione della natura alimentare dell’erogazione, proseguita de facto, in quanto: l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una effettiva e completa condizione di indipendenza economica.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente infondato”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche sia scritte sia in sede di discussione;

che tali critiche, imperniate tutte sulla ritenuta ripetibilità delle somme corrisposte, nel corso di un anno solare, nell’interesse del figlio maggiorenne perchè dichiarato autosufficiente con sentenza passata in giudicato e, quindi, anche del difetto del carattere alimentare di quelle prestazioni di danaro, non sono fondate;

che,infatti, a tale proposito, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 2008) ha affermato il principio di diritto, cui il giudice a quo si è attenuto (con accertamento in fatto non censurabile anche perchè congruamente motivato) e, precisamente, quello secondo cui “il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione”;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

che, in forza della reiezione del ricorso, conseguono: a) le spese processuali a carico del ricorrente, liquidate come da dispositivo;

b) non anche il raddoppio del contributo unificato, poichè il ricorso, pur proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (e rigettato), essendosi discusso di problemi relativi ai figli della coppia, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, è esentato dal pagamento del contributo unificato quando – come nella specie – si tratti di una causa relativa al processo di separazione in cui si sia discusso anche di questioni relative ai figli (capo 4^ del titolo 2^ del Libro 4^ del c.p.c.), essendo compreso, un tale caso, fra quelli stabiliti nei commi 2 e 3, del menzionato art. 10, del T.U. del 2002;

che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, deve disporsi che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di Cassazione, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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