Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13609 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7792-2019 proposto da:

CENTRO MEDICINA NUCLEARE C. DI G.C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio

dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLO MARCUCCIO;

– ricorrente –

contro

CENTRO DI RICERCA IN SCIENZE DELLE IMMAGINI SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE CAPPIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

DELL’ANNA MISURALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 3/9/2018, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato il Centro di Medicina Nucleare C. di G.C. s.a.s. al pagamento, in favore del Centro di Ricerca in Scienza delle Immagini s.r.l., di talune somme dovute dalla prima a titolo di penale per il ritardo nel rilascio dell’immobile alla stessa concesso in locazione dalla controparte;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato la riconducibilità, alla responsabilità della società conduttrice, del ritardo nel rilascio dell’immobile alla stessa concesso in godimento, avendo la società Centro di Medicina Nucleare C. di G.C. s.a.s. espressamente assunto, in sede transattiva, l’impegno di lasciare l’immobile locato entro la data concordata, assumendo volontariamente l’onere di corrispondere, in favore della controparte, le penali convenute per gli eventuali giorni di ritardo nel rilascio, nella specie dovuto al fatto colpevole della conduttrice;

avverso la sentenza d’appello, il Centro di Medicina Nucleare C. di G.C. s.a.s. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

il Centro di Ricerca in Scienza delle Immagini s.r.l. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la società ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362,1363 e 1369 c.c., nonchè della L.R. 17 ottobre 2013 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato l’atto di transazione stipulato tra le parti in data 6/5/2013, con il quale le stesse avevano sostanzialmente convenuto di legare la restituzione dell’immobile locato all’adempimento di tutte le condizioni previste in detto atto di transazione, allo scopo di non interrompere le attività della società odierna ricorrente sino al conseguimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge per il trasferimento dell’azienda sanitaria della stessa gestita in altro luogo;

il motivo è inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonchè la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;

con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanza secondo cui il Centro di Medicina Nucleare gestito dalla società del C. fosse l’unica struttura privata della provincia di Lecce ad offrire il servizio di diagnostica PET in convenzione con il servizio sanitario nazionale, con il conseguente evidente rilievo dell’essenzialità della continuità della relativa attività nel pubblico interesse, alla quale le parti avevano implicitamente fatto riferimento in occasione della stipulazione della transazione con la quale l’odierna ricorrente aveva assunto l’impegno al rilascio dell’immobile locato; e per avere la corte territoriale dettato una motivazione illogica e contraddittoria con riguardo all’interpretazione della documentazione depositata in giudizio al fine di comprovare la diligente sollecitudine con la quale l’odierna società ricorrente aveva provveduto ad avviare le pratiche per il trasferimento ad altra sede della propria attività;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

al riguardo, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità delle censure in esame, avendo la società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

pertanto, varrà rilevare come, attraverso le odierne censure, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (cui la memoria successivamente depositata non risulta aver fornito ulteriori argomentazioni di carattere decisivo) segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli artt. 1-bis e 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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