Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13608 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18070-2011 proposto da:

ELLE ESSE TRASPORTI S.R.L., P.I. (OMISSIS), ora EUROSOLE S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO MARTELLINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO GIANNINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, D’ALOISIO CARLA,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 861/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/12/2010 R.G.N. 728/2009.

Fatto

RITENUTO

che ELLE ESSE TRASPORTI s.r.l. proponeva opposizione alla cartella esattoriale con cui l’INPS chiedeva il pagamento di contributi per 19 lavoratori assunti nel periodo giugno 2002 – ottobre 2004 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dalla stessa società portuale appaltatrice della movimentazione dei cointainers nel porto di (OMISSIS); che rigettata la domanda ed appellata la sentenza da ELLE ESSE TRASPORTI s.r.l., la Corte d’appello (sentenza 30.12.10) rigettava l’impugnazione riscontrando nel rapporto dei predetti co.co.co. i caratteri del lavoro subordinato (esclusivo potere direttivo ed organizzativo del datore, in esecuzione delle direttive del committente, strumenti di lavoro aziendali, paga fissa, mancanza di rischio economico);

che ha proposto ricorso per cassazione Elle Esse con motivo unico sostenendo che il giudice sulla base della sola documentazione presente in atti, nella carenza assoluta degli accertamenti ispettivi, non avrebbe potuto trarre elementi di convincimento esaustivi, non risultando nei fatti i dati evidenziati nella motivazione;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile e comunque infondato in quanto, oltre ad essere redatto con la tecnica dell’assemblaggio, si risolve in realtà in una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto già correttamente effettuati dal giudice d’appello in ordine alla qualificazione come subordinati dei collaboratori coordinati e continuativi di cui si tratta;

che la valutazione in questione appartiene all’ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo di motivi previsto dalla legge;

che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 4100, di cui Euro 4000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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