Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13608 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 04/07/2016), n.13608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14040-2014 proposto da:

RADIO VIRGILIO SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO PROSPERI MANGILI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO MOSSALI,

BEATRICE BIANCARDI, DIONIGI BIANCARDI giusta procura in calce al

ricorso e giusta procura speciale in calce alla rinuncia;

– ricorrente –

contro

COMUNICARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE N. 38, presso

lo studio dell’avvocato SERGIO BLASI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO ORRICO giusta procura a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1372/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

04/12/2013, depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 10 dicembre 2013, la Corte d’appello di Brescia ha accolto l’impugnazione proposta da Comunicare srl, proprietaria di una emittente radiofonica ((OMISSIS)), che si avvaleva di due impianti di trasmissione (uno posto a (OMISSIS) ed un altro a (OMISSIS)), contro la sentenza del Tribunale Ordinario di quella stessa città, che aveva respinto la sua domanda di condanna della snc Radio Virgilio a non interferire sulle trasmissioni della propria radio, mediante un aumento delle caratteristiche tecniche del segnale, in forza del proprio diritto basato sul cd. preuso delle frequenze. Secondo la Corte territoriale, il giudice di prime cure aveva giustificato la reiezione della domanda introduttiva affermando una discontinuità nell’esercizio delle trasmissioni da parte della radio posseduta dall’attrice, sulla base di una deposizione generica e sulla presunta esistenza di una base documentale, smentita – invece – dalle risultanze probatorie.

Avverso la sentenza del giudice distrettuale ha proposto ricorso la soccombente Radio Virgilio snc, con atto notificato il 28 maggio 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale (art. 2697 c.c. e L. n. 223 del 1990) e vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Comunicare srl resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè, anche sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati dispositivi di legge, chiede a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione della pertinenza delle prove (precostituite e semplici) compiuta dal giudice di secondo grado.

Infatti, nell’impianto motivazionale della decisione impugnata, non sono ravvisabili nè i vizi motivazionali nè quelli di violazione di legge ipotizzati dal ricorrente, con i due mezzi di ricorso, atteso che la Corte ha incisivamente motivato in ordine:

a) Al fatto che il titolare di un impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi di fatto e con preuso una banda di frequenza è portatore – nei confronti di altro utilizzatore privato che si trovi nella medesima condizione e interferisca sulla stessa frequenza – di posizioni giuridiche soggettive tutelabili davanti al giudice ordinario, sia in sede possessoria che petitoria, non venendo in rilievo un’attività svolta in regime di pubblica concessione, devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. (Sez. U, Sentenza n. 17243 del 2012).

b) Inoltre, le censure mosse dalla ricorrente, anche in ordine alla presunta violazione di legge, mirano sostanzialmente alla inammissibile ripetizione del giudizio di merito (attraverso il riesame di fatti e documenti oggetto di apprezzamento dai primi e secondi giudici merito) e, con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), si infrangono sull’interpretazione cosi chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che Radio Virgilio snc, con atto depositato prima dell’adunanza camerale, munendo di procura speciale il proprio difensore, ha rinunciato al proprio ricorso;

che alla rinuncia è seguita l’adesione della controparte Comunicare srl, con atto di accettazione, regolarmente notificato alla controparte; che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto;

che sulle spese non occorre provvedere in quanto (Cass. Sez. 1, Decreto n. 8115 del 2006) “Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, qualora, a seguito dell’intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso per cassazione, sia dichiarata, con decreto del presidente della medesima Corte, la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15.”;

che, quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte, Dichiara estinto il processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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