Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13608 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6546-2019 proposto da:

C.M.F., C.R., C.C.,

C.A., C.M., nella qualità di eredi di

D.N.A., A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AVEZZANA 2, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DI GIACOMO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA nella qualità di mandataria della SIENA NPLL 2018

SRL a sua volta cessionaria della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

succeduta alla BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7935/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 12/12/2018, la Corte d’appello di Roma, tra le restanti statuizioni, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Popolare Antoniana Veneta s.p.a. (di seguito Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), e in riforma, su tale punto, della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della banca originaria attrice, dell’atto con il quale A.M. e C.M.F. avevano ceduto, in favore di D.N.A., la nuda proprietà di un proprio bene immobile;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria originariamente proposta dalla banca attrice;

avverso la sentenza d’appello, A.M. e C.M.F., nonchè la stessa C.M.F., C.M., C.A., C.C. e C.R., questi ultimi in qualità di eredi di D.N.A., propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

la Siena NPL 2018 s.r.l. (in qualità di successore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2901 e 2967 c.c., nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come l’atto di trasferimento impugnato dalla banca avversaria fosse stato compiuto allo scopo di adempiere agli obblighi già assunti dai venditori nei precedenti contratti preliminari conclusi con la controparte, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2901 c.c., là dove esclude la revocabilità dell’atto di adempimento di un debito scaduto;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di esaminare l’eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti in ordine al compimento dell’atto impugnato allo scopo di adempiere a un debito scaduto;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

al riguardo, osserva il Collegio come le questioni sollevate dai ricorrenti con l’odierna impugnazione (con particolare riguardo al tema dell’erronea mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, della circostanza che l’atto di trasferimento impugnato era stato compiuto, dagli odierni ricorrenti, al solo fine di adempiere a un debito scaduto, con la conseguente mancata considerazione della corrispondente eccezione) non risultino trattate in alcun modo nella sentenza impugnata;

al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01);

non avendo i ricorrenti provveduto in modo adeguato alle ridette allegazioni, il ricorso deve ritenersi per ciò stesso inammissibile;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli artt. 1-bis e 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese for-fettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA