Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13607 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13607 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

Data pubblicazione: 30/05/2013

SENTENZA
sul ricorso 13731-2006 proposto da:
CONDOMINIO VIA MOROSINI 22 — MILANO P. IVA
80275520155, in persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Costantino CORVISIERI
46, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE DOMENICO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MESSINA
GABRIELLA, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GRUPPO DI FALCO SRL P. IVA 11888800155, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARINO CLAUDIO, come da procura
speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

I

nonché contro
CAPOCELLI CLAUDIO;

– intimati avverso la sentenza n. 675/2005 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/02/2013 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito 1-avvocato Domenico Cavaliere per il ricorrete, che si riporta agli
atti e insiste sulle conclusioni già assunte;
udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato Andrea MANZI, difensore della resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per
raccoglimento degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata dalla società Gruppo
Di Falco Srl nei confronti del Condominio nel giugno del 1999 per
ottenere, in via principale, previa risoluzione del contratto d’appalto, il
pagamento di 534 milioni di lire a titolo di risarcimento del danno
subito per non aver potuto effettuare i lavori previsti come da
contratto; in subordine, per ottenere la condanna del Condominio a
pagare la somma di 35 milioni di lire al titolo di risarcimento del danno
emergente subito dalla società nei rapporti con i propri fornitori,
nonché per ottenere la condanna del Condominio a rimborsare le
spese sostenute per la realizzazione della campionatura pari a £.
14.300.000 e per la realizzazione del computo metrico e per l’attività di
consulenza per la scelta dei materiali, pari a 13.600.000.

Ric. 2006 n. 13731 sez. 52 – ud. 12-02-2013

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MILANO, depositata il 10/03/2005;

2. Il Condominio chiedeva il rigetto delle domande, negando che fosse
mai stato conferito alla società attrice un appalto per lavori
condominiali, avendo invece detta società effettuato la sola
campionatura, che si offriva di pagare secondo il giusto corrispettivo,
offrendo il relativo importo a “borsa aperta” e chiedendo per il resto la

Interveniva nel giudizio il precedente amministratore del Condominio,
geometra Capocelli, che disconosceva la propria sottoscrizione sul
contratto di appalto prodotto dell’attrice a fondamento della domanda
principale. Il Condominio chiedeva quindi, in via subordinata, rispetto
alle deduzioni del geometra Capocelli, di dichiarare la responsabilità di
quest’ultimo come falsus pro curatorin relazione all’appalto in questione.
Il procuratore dell’attrice dichiarava di non volersi avvalere in giudizio
del contratto d’appalto, insistendo per il pagamento delle spese per la
campionatura. Chiedeva e otteneva termine per la formalizzazione
della rinuncia alla domanda anche ai fini delle spese.
3. – Il Tribunale di Milano con sentenza del 20 aprile 2007 condannava
il Condominio al pagamento dell’importo di L 734.000 a titolo di
rimborso delle spese per la campionatura e, ritenuta abbandonata la
domanda principale, rigettava tutte le altre. Quanto alle spese, rilevava
la soccombenza sostanziale della società e le imputava interamente le
spese di lite sia quanto al Condominio che quanto all’intervenuto,
spese liquidate in L. 15.290.000 per il Condominio e L 11.950.000 per
il geometra Capocelli.
4. La sentenza veniva impugnata dalla società Gruppo Di Falco che
chiedeva la condanna del Condominio al pagamento della somma di L
14.300.000 (pari a € 7.385,33) quale rimborso delle spese sostenute per
la realizzazione della campionatura e di L 13.600.000 per il computo

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condanna ex articolo 96 c.p.c.

metrico e la consulenza. Il geometra Capocelli proponeva appello
incidentale.
5. La Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello principale,
determinava in euro 5.165 la somma dovuta dal Condominio quale
corrispettivo dei lavori di campionatura, ritenendo che non era stato

dedotte e “superate dall’evolnione dell’iter processuale” quelle articolate in
citazione. Sulla base delle indicazioni presenti nelle due consulenze di
parte, tra l’importo indicato dal Condominio in 734.400 e quello di
13.000.950 indicato dalla Società, la Corte territoriale “visto il carattere
assai scarno della prima contro l’analiticità della seconda”,liquidare l’importo
indicato dalla seconda “ridotto del 20% ed ulteriormente arrotondato a 10
milioni di lire (euro 5165)”.
La Corte territoriale, quanto alle spese dei due gradi di giudizio nel
rapporto Condominio- Gruppo Di Falco, le riliquidava per il primo
grado (riducendole a 5.465 euro) e ponendo, anche quelle di appello,
per due terzi a carico del Condominio “prevalentemente
soccombente”, Condominio che non aveva versato neanche il
corrispettivo ritenuto dovuto alla società, “costringendola all’appello”.
Quanto alla posizione del geometra Capocelli, la Corte territoriale, le
riconosceva come dovute dal Gruppo Di Falco per il primo grado,
riliquidandole in curo 3.765, e, per il grado di appello, le ponenva a
carico del Condominio, ritenendo l’appello incidentale del Capocelli
proposto solo nei confronti di quest’ultimo.
6. Avverso tale decisione ricorre il Condominio sulla base di tre motivi
di ricorso. Resiste con controricorso la società Gruppo Di Falco.
Nessuna attività in questa sede ha svolto il geometra Capocelli.
7. All’udienza pubblica del 4 maggio 2012, la trattazione della causa
veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire il deposito della delibera
Ric. 2006 n. 13731 sez. 52 – ud. 12-02-2013

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provato l’accordo sul punto, non risultando ammissibili le prove

assembleare condominiale, anche a ratifica, di autorizzazione a
promuovere il giudizio di cassazione. Intervenuto tale deposito, la
causa viene nuovamente in decisione all’odierna pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso

due punti decisivi della controversia» con riguardo a tre questioni: a) l’entità
delle spese riconosciute per la campionatura; b) la disciplina delle spese
in primo grado; c) la disciplina delle spese con riguardo al geometra
Capocelli e al Condominio.
1.1 Quanto al primo motivo, riguardante l’entità delle spese
riconosciute per la campionatura, deduce la parte ricorrente che la
Corte territoriale ha operato una “errata lettura degli alli, delle domande …
degli elaborati peritali”, nonché una “errata lettura ed interpretazione delle
motivazioni della sentenza di primo grado”. Osserva in particolare che il
Tribunale aveva dato prova di aver considerato entrambe le perizie
delle parti relativamente alla quantificazione dei lavori, rilevando che
quella del Condominio era dettagliata e che i prezzi erano conformi al
preventivo, non avendo invece la controparte provato, né chiesto di
provare, che la campionatura avesse comportato lavori diversi. Inoltre,
immotivato risultava anche l’addebito dell’importo operato con
riduzione e successivo arrotondamento di quanto indicato dalla
società.
1.2 — Quanto al secondo motivo (spese del giudizio nel rapporto
Condominio-Gruppo Di Falco) il ricorrente Condominio lamenta che
il giudice dell’appello non abbia tenuto conto che la società oggi
resistente era totalmente soccombente sulla domanda principale, poi
abbandonata, con tutte le conseguenze sulle spese.

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Lamenta il ricorrente «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa

1.3 – Quanto al terzo motivo (addebito delle spese per l’appello del
geometra), il ricorrente lamenta che il Capocelli sia stato ritenuto
totalmente vittorioso nei confronti del Condominio. La motivazione
adottata dalla Corte d’appello risultava illogica, in quanto la domanda
avanzata dal Condominio nei confronti del geometra era

avanzata dalla società quanto all’applicazione del contratto, risultato
non riferibile al Condominio. Con l’abbandono della domanda
principale della società oggi resistente, la domanda subordinata del
Condominio doveva ritenersi assorbita. La società appellante non
aveva impugnato la relativa pronuncia e il Condominio si era solo
difeso. Del resto la domanda di manleva del Condominio era stata
avanzata in via subordinata e sul presupposto dell’essere il geometra
“falsus procurator” e sul punto non vi era stata alcuna impugnazione.
2. Il primo motivo è infondato, mentre gli altri due motivi vanno
accolti, per quanto di seguito si chiarisce.’
2.1 — Il primo motivo denuncia vizio di motivazione quanto
all’importo liquidato per attività pacificamente svolte dalla Gruppo Di
Falco.
2.1.1 – Occorre, in proposito, precisare che la denuncia di un vizio di
motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), non conferisce al giudice di legittimità il
potere di riesaminare autonomamente il merito dell’intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di
controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale
spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della
insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio
convincimento. Di conseguenza il vizio di motivazione deve emergere
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esclusivamente subordinata all’accoglimento della domanda principale

- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa
Corte (v., per tutte. Cass. S.U. n. 13045/97 e successive conformi) dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in
quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o

dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile
contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a
base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e
significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui
vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano
attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito
al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) – non equivale alla
revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha
condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della
questione esaminata. Tale revisione si risolverebbe, sostanzialmente, in
una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del
merito, e risulterebbe estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento
al giudice di legittimità
Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla
motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un
(non consentito) giudi7io di merito, se – confrontando la sentenza Con
le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto
probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del
merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub
specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art.
360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di
Ric. 2006 n. 13731 sez. 52 – ad. 12-02-2013

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insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati

cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del
merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio
convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne

probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
(Cass. n. 4766 del 06/03/2006 – Rv. 587349)
In definitiva, le censure concernenti vizi di motivazione devono
indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non
possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali
diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. n. 12467 del
25/08/2003 – Rv. 566240). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione
della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando
tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del
merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente
o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente
attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi
dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. n. 20322 del
20/10/2005 – Rv. 584541)
2.1.2 — Con riguardo al caso in esame, occorre rilevare che la
motivazione della Corte territoriale appare sufficiente, anche se scarna,
logicamente non contraddittoria e quindi esente da vizi prospettabili in
questa sede, perché dà atto di aver verificato le due perizie di parte e di
aver privilegiato quella della società risultata più analitica. Quindi, la
conclusione è stata raggiunta all’esito di un esame concreto delle
risultanze processuali. A fronte di tale conclusione, la critica del
Condominio appare ricolta alla richiesta di una nuova valutazione delle

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l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze

emergenze processuali, oltre che generica, non chiarendo perché la
liquidazione effettuata sarebbe eccessiva rispetto al lavoro svolto.
2.2. È fondato invece il secondo motivo. Il giudice di primo grado
aveva tenuto conto della soccombenza sostanziale del Gruppo Di
Falco, che aveva proposto una domanda inizialmente per il pagamento

domanda poi abbandonata in conseguenza dell’intervento in giudizio
del precedente amministratore del Condominio, che aveva
disconosciuto la sottoscrizione del contratto in questione. La domanda
del Gruppo Di Falco era stata poi accolta in misura largamente
inferiore a quanto richiesto. Di qui, la liquidazione delle spese in primo
grado in favore del Condominio in un totale di 15.290.000 di lire (pari
a € 7.896,63). La Corte territoriale ha valutato, come doveva, l’esito dei
due gradi di giudizio. Ha così ritenuto che la prevalente soccombenza
fosse a carico del Condominio, sul quale poneva l’onere delle spese per
i due gradi nella misura dei 2/3 del liquidato, compensandole per il
residuo terzo. Nel liquidare il totale delle spese, la Corte di merito
riduceva quelle del primo grado a € 5.465,00 (da € 7.896,63) e liquidava
quelle del grado in € 2.360,00.
Così operando, la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto della
domanda iniziale proposta dal Gruppo Di Falco, che risultava
largamente prevalente e significativa rispetto alle altre, anche se poi
abbandonata.
Sussiste, quindi, il denunciato vizio di motivazione, risultando
l’addebito al Condominio dei 2/3 delle spese dei due gradi certamente
non corrispondente all’esito del giudizio di primo grado ed eccessivo
rispetto a quello dell’appello, solo parzialmente accolto. Parimenti
immotivata appare la riduzione delle spese riconosciute in primo
grado, tenuto conto del valore della causa iniziale.
Ric. 2006 n. 13731 sez. 52 – ud. 12-02-2013

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di 534 milioni di lire, con riguardo al preteso contratto intervenuto,

2.3 — Anche il terzo motivo va accolto. La Corte territoriale ha posto le
spese dell’appello incidentale del geometra interamente a carico del
Condominio, ritenendo che il suo appello incidentale fosse rivolto
verso quest’ultimo soggetto. Tale conclusione è errata non solo con
riguardo alla vicenda processuale ed alle posizioni processuali delle

Condominio, conseguenza della domanda del Gruppo Di Falco ed
aveva proposto una domanda di responsabilità ex art. 96 cod. proc.
cív. nei confronti di quest’ultima), ma anche alla luce della lettura delle
conclusioni assunte dal geometra e riportate nell’epigrafe della
sentenza impugnata, secondo le quali (vedi punto 3 finale) si chiedeva
espressamente di condannare la Gruppo Di Falco “alla rifusione delle .spese

de/presente giudizio di appello”.
3. — La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi
accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è
consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384,
primo comma, c.p.c., procedendosi ad una nuova regolamentazione
delle spese tra Condominio e Gruppo Di Falco. Al riguardo, ritiene il
Collegio che vada affermata, in relazione all’intera vicenda processuale,
la prevalente soccombenza del Gruppo Di Falco nella misura dei 2/3
in entrambi i gradi con compensazione per il residuo terzo. Quanto
agli importi da liquidare, si ritiene di far riferimento alle liquidazioni già
operate dai giudizi del merito. Da ciò consegue la condanna della
Gruppo Di Falco a rimborsare le spese di primo grado al Condominio
nella misura di 2/3 di quanto liquidato dal Giudice di primo grado (in
totale L. 15.290.000, rinviandosi alla sentenza per le singole voci
analiticamente indicate), nonché la condanna della Gruppo Di Falco a
rimborsare al Condominio i 2/3 delle spese del secondo grado, come

Ric. 2006 n. 13731 sez. 52 – ucl. 12-02-2013

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parti (il geometra si difendeva dalla domanda di garanzia del

liquidate dal giudice d’appello (in totale € 2.360,00, rinviandosi alla
sentenza per le singole voci analiticamente indicate).
Quanto al rapporto Condominio-Capocelli, le spese come liquidate
dalla sentenza impugnata (in totale € 2.210,00, rinviandosi alla sentenza
per le singole voci analiticamente indicate) vanno poste a carico della

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il
primo. Cassa in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,
pone a carico della Gruppo Di Falco srl le spese sostenute in appello
dal geom. Capocelli come liquidate nella sentenza impugnata;
compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio tra il
Condominio VIA MOROSINI 22, MILANO e la Gruppo Di Falco
srl, ponendo a carico di quest’ultima società i residui due terzi
sull’intero liquidato per il primo grado dal Tribunale e per il secondo
grado dalla Corte di appello. Condanna la società Gruppo Di Falco alle
spese di giudizio di cassazione, liquidate in 2.000,00 (duemila) curo per
compensi e 200,00 (duecento) curo per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 12 febbraio 2013
L’ESTENS RE

società Gruppo Di Falco.

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