Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13607 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CENTOFANTI SIRO, con studio in 06122 PERUGIA, Via Fani,

14, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS) -,

(OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da :

CONDOMINIO (OMISSIS)

(OMISSIS), in persona dell’amministratore Geom. M.

S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo

studio dell’avvocato RIZZO CARLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZUCCACCIA NERIO giusta delega a margine del

controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CENTOFANTI SIRO, con studio in 06122 PERUGIA, Via Fani,

14, giusta delega a margine del controricorso a ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 79/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 13/10/2007, depositata il 03/03/2008; R.G.N. 582/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato CENTOFANTI SIRO;

udito l’Avvocato RIZZO CARLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale, accoglimento 1 motivo del ricorso incidentale,

l’inammissibilità degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel gennaio 1994 M.A., (dopo avere esperito premettendo di essere proprietario di un appartamento nel Condominio di (OMISSIS), conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, lo stesso Condominio, la s.r.l. Mareco, M.E. e B.A., per sentirli condannare in solido, nelle rispettive qualità di committente, esecutrice, direttore e progettista dei lavori e di progettista delle strutture, al risarcimento, nella misura da quantificarsi in corso di causa, dei danni sofferti in conseguenza di alcuni lavori e consistiti per quello che si scrive nel ricorso per cassazione in “gravissimi dissenti statici, in fase evolutiva, che avevano interessato le murature interne, quelle portanti e i solai e poi anche la sua unità immobiliare”.

Nella costituzione di tutti i convenuti, all’esito dell’espletamento di una c.t.u. che aveva distintamente quantificato il costo delle opere necessarie per eliminare le situazioni di dissesto, di quello necessario per ripristinare lo stato ottimale dei luoghi nella proprietà individuale dell’attore e della riduzione del valore di godimento mensile di quest’ultima, il Tribunale riconosceva la responsabilità della s.r.l. Mareco, del M. e del B. e li condannava solidalmente al pagamento in favore dell’attore soltanto delle prime due voci di danno.

2. Sull’appello principale del B. e su quelli incidentali della Mareco, del M.A. – volto ad ottenere la dichiarazione di responsabilità anche del Condominio e la condanna in solido di esso e delle altre parti al pagamento della voce di danno non riconosciuta e delle spese della c.t. di parte di primo grado – e del Condominio – volto ad ottenere la condanna del M.A. alle spese del giudizio di primo grado, nonchè nella costituzione del M., la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 3 marzo 2008, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado ed ha: a) in accoglimento dell’appello incidentale del M.A. sul punto, dichiarato il Condominio corresponsabile per i danni arrecati alla proprietà esclusiva del M.A., condannandolo al risarcimento dei danni in solido con gli altri convenuti già condannati in primo grado – nella misura accertata dal c.t.u. di primo grado; b) in accoglimento dell’appello incidentale sul punto del M.A., condannato tutti i convenuti al risarcimento per il danno sofferto dal medesimo per il diminuito godimento della sua proprietà; c) in accoglimento dell’appello incidentale sul punto sempre del M.A., condannato il Condominio alle spese del giudizio di primo grado, d) condannato solidalmente tutti i convenuti alle spese del grado e delle spese della c.t.p. in favore del M.A..

3. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale, affidato a tre motivi, il M.A..

Ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto cinque motivi di ricorso incidentale, il Condominio (OMISSIS).

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito a quello incidentale, in seno al quale è stato proposto.

2. Con i primo motivo di ricorso principale si prospetta “violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 343 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4” e si censura, sull’assunto che possa trattarsi di una statuizione destinata a passare in cosa giudicata, la seguente affermazione, fatta dalla sentenza impugnata per rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del M.A. formulata dall’appellante principale B.:

“All’essere parte della somma per la quale è stata pronunciata condanna – necessaria alle opere strutturali che interessano la proprietà comune segue, quindi, un suo obbligo a riversarla al condominio per permettere a questo di eseguire, nell’interesse comune, le opere necessarie alla salvaguardia delle strutture comuni”.

Il motivo, premesso che l’obbligo di cui si dice nella motivazione è riferito al M.A., è illustrato assumendosi che non sarebbe rientrato nei poteri della Corte territoriale decidere quale avrebbe dovuto essere il comportamento del M.A. una volta ricevuta la somma necessaria per l’effettuazione delle opere di eliminazione dei dissesti. La relativa questione si sarebbe dovuta prospettare già in primo grado dalla parte interessata, cioè il Condominio, con specifica domanda riconvenzionale, che, invece, il Condominio non aveva proposto, avendo assunto con la comparsa di risposta in primo grado che non vi erano lesioni nè alle parti condominiali dell’appartamento del M.A. tali da ripercuotersi su di esso, nè alle murature interne dello stesso.

L’affermazione della Corte perugina sarebbe stata, dunque, fatta in violazione delle norme indicate e sarebbe stata di particolare gravità perchè il M.A. non aveva potuto replicarvi.

Quella Corte si sarebbe dovuta limitare a rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione osservando soltanto che poichè il M.A. soffriva di danni nel suo appartamento, anche derivanti da lesioni di beni condominiali, era legittimato a richiedere l’importo necessario per eliminare “le cause dei dissesti” comunque incidenti sulla sua proprietà, ma senza introdurre alcuna altra enunciazione sull’ulteriore corso di tale importo”, problematica che non faceva parte del giudizio.

L’illustrazione del motivo è conclusa da un quesito di diritto, che inesattamente viene ritenuto dal resistente inidoneo: esso, infatti, pone alla Corte una interrogazione in iure che, all’esito della sola sua lettura, si prospetta – salvo verifica concreta – come conclusiva dell’illustrazione del motivo.

Il Collegio non ritiene, tuttavia, di indugiare a spiegare perchè, in quanto il motivo è palesemente inammissibile per difetto in capo al M.A. di una condizione di soccombenza rispetto alla parte della motivazione della sentenza impugnata di cui egli si è doluto. Tale condizione difetta per l’assorbente ragione che quella parte non si riferisce al rapporto processuale fra l’odierno ricorrente ed il Condominio, bensì al rapporto processuale fra quest’ultimo ed altro litigante ed il nesso fra i due rapporti in appello era di assoluta scindibilità.

Queste le ragioni.

Fra i due rapporti nel giudizio di appello vi era situazione di scindibilità ai sensi dell’art. 332 c.p.c., perchè l’introduzione della domanda originaria in primo grado da parte del M.A. contro i quattro soggetti indicati come corresponsabili aveva determinato un litisconsorzio iniziale di natura del tutto facoltativa, essendo invocata una responsabilità solidale e la conseguente condanna solidale al risarcimento del danno e, dunque, una tipica situazione riconducibile al paradigma normativo di cui all’art. 103 c.p.c. D’altro canto, nessuno dei corresponsabili convenuti aveva svolto domande nei confronti di alcuno degli altri, per riversare la responsabilità su di esso.

In relazione alla condanna solidale di tre dei convenuti gli appelli di due di essi, quello principale del B. e quello incidentale della s.r.l., erano riconducigli all’ambito dell’art. 332 c.p.c., essendo diretti a contestare la responsabilità di ciascuno e, quindi, ognuno dei detti appelli riguardava solo il rapporto processuale fra l’appellante ed il M.A.. Quello incidentale del Condominio a sua volta concerneva il rapporto fra di esso ed il M.A.. A sua volta quello incidentale del M.A. contro tutti i convenuti originari, per invocare l’estensione della responsabilità per i danni al Condominio e del danno non riconosciuto in primo grado agli altri, perpetuava la situazione di litisconsorzio facoltativo e, quindi, di scindibilità.

In sostanza, il litisconsorzio, iniziato in primo grado come facoltativo, fu devoluto dai vari appelli come tale in secondo grado dando luogo a situazione di scindibilità della cause fra il M.A. ed ognuno dei convenuti originari.

Ne discende che la decisione impugnata ha riguardato ciascuno degli appelli proposti e, quindi, i motivi su cui si fondava esaminandoli con riferimento al rapporto processuale fra ciascun appellante ed il destinatario (per gli appelli del B., della società e del condominio) o i destinatari (per l’appello del M.A.).

Le statuizioni rese dalla Corte su ciascuno degli appelli riguardano, pertanto, soltanto il rapporto cui l’appello si riferisce.

Ora, la parte della motivazione di cui il M.A. si duole è stata enunciata dalla Corte perugina – sulla premessa che ciascun condomino possa agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l’edificio condominiale – esclusivamente in relazione all’appello proposto dal B. e precisamente nello scrutinare l’ottavo motivo di esso, con cui il B. aveva lamentato che, nonostante il c.tu. di primo grado, avesse accertato la somma necessaria per il ripristino della proprietà esclusiva del M.A., il Tribunale avesse condannato il medesimo in favore del M.A. anche della somma necessaria alle spese di consolidamento delle strutture propriamente condominiali. In sostanza, l’affermazione è stata fatta per rigettare il motivo di appello sulla legittimazione in senso sostanziale del M.A. ad agire per il risarcimento dei danni alle cose comuni.

Ebbene, la decisione positiva sull’esistenza della legittimazione e, quindi, sulla titolarità del diritto ha riguardato soltanto la domanda proposta dal M.A. contro il B. e, quindi, il giudicato che su di essa si sarebbe potuto formare ed anzi si è formato per difetto di impugnazione dell’unico soccombente, cioè il B., concerneva e concerne solo il rapporto fra M.A. e B..

Se il M.A. riteneva che la ragione di affermazione della sua legittimazione sostanziale, pur essendo stata questa riconosciuta e, quindi, essendo egli sul punto vincitore, gli recava qualche pregiudizio, quest’ultimo – alla condizione che il passaggio in cosa giudicata formale della sentenza fosse idoneo a determinare un giudicato sostanziale relativo ad un bene della vita, se del caso in vista di future possibili controversie su diritti diversi da quello oggetto della lite – avrebbe dovuto essere prospettato con esclusivo riguardo ai rapporti fra lo stesso M.A. ed il B.. E l’impugnazione avrebbe ipoteticamente dovuto essere proposta nei confronti di quest’ultimo.

Il ricorrente principale, invece, ha proposto il ricorso contro una parte estranea, per la situazione di scindibilità delle cause cumulate, al rapporto processuale cui si riferisce il passo motivazionale de quo.

Sotto tale profilo, nemmeno astrattamente si configura un interesse che giustifichi tale ricorso, per l’assorbente ragione che non v’è interesse ad impugnare una decisione nei confronti della parte cui essa non si riferisce.

Non a caso la sentenza impugnata ha esaminato il profilo dell’esistenza della titolarità del M.A. della pretesa risarcitoria riguardo alle parti comuni scrutinando il suo appello contro il condominio, là dove tendeva ad ottenerne la condanna al risarcimento anche per i danni alle cose comuni e l’ha per questa parte disatteso, assumendo che l’agire del M.A. al riguardo aveva luogo nell’interesse dello stesso Condominio (pag. 17 della sentenza), del quale era dunque inconcepibile la condanna, possibile solo per i danni provocati dai lavori all’appartamento di proprietà esclusiva del M.A..

Questa parte della motivazione il M.A. era legittimato ad impugnare, essendo egli soccombente, contro il Condominio, perchè essa e soltanto essa riguardava la domanda contro il Condominio.

Il primo motivo dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad impugnare contro il Condominio sulla base del seguente principio di diritto: allorquando un soggetto abbia agito per ottenere da più convenuti il risarcimento dei danni in via solidale dando luogo ad un litisconsorzio facoltativo passivo e questo litisconsorzio sia rimasto nello svolgimento del processo in primo grado tale e, quindi, in sede di appello abbia dato luogo a cumulo di cause sci udibili, la decisione sull’impugnazione riguardo ad ognuno dei rapporti processuali fra l’attore e ciascuno dei convenuti può dare luogo, in difetto di impugnazione, alla formazione della cosa giudicata sostanziale quanto a questioni decise dal giudice d’appello e suscettibili di acquisire quel valore, soltanto quanto al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi fra l’attore ed il convenuto cui quel rapporto si riferisce. Ne consegue che eventuali affermazioni della motivazione della sentenza d’appello fatte per risolvere una questione relativa a tale rapporto, ancorchè riguardino il modo di essere del rapporto fra l’attore ed altro convenuto, non sono impugnabili nei confronti di questo dall’attore, giacchè la sentenza sul punto non concerne il rapporto processuale con l’altro convenuto. Il ricorso per cassazione proposto dall’attore contro il convenuto cui la decisione non si riferisce è, pertanto, inammissibile per difetto di interesse”.

2.1. Il secondo ed il terzo motivo sono anch’essi inammissibili per le medesime ragioni indicate a proposito del primo motivo, atteso che si riferiscono sempre alla ricordata affermazione della sentenza impugnata.

2.2. Il ricorso principale, essendo inammissibili tutti e tre i motivi, in quanto rivolti verso una parte della sentenza riguardo che non si riferisce alla parte resistente e, quindi, per non esservi l’interesse ad impugnare verso di essa, dev’essere dichiarato inammissibile.

3. L’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale, giusta l’art. 334 c.p.c., comma 2, giacchè detto ricorso ha natura di ricorso incidentale tardivo, essendo stato proposto ben oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza al lordo del periodo feriale dell’anno 2008, cioè, con perfezionamento dal punto di vista del notificane, il 25 maggio 2009.

3. Le spese seguono la soccombenza che è da riferire al ricorrente, giacchè la provocazione al ricorso incidentale tardivo è imputabile esclusivamente a lui e l’inefficacia di esso dipende dall’avere proposto un ricorso inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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