Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13607 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 04/07/2016), n.13607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11150-2015 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON LUIGI

STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3074/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di RONLA del 14/04/2014, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato GIOVANNI NAPPI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettargli l’appello, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento relativo ad IRPEF 2009;

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso è inammissibile.

Come già statuito da questa Corte “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionati dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 19959/2014); nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad evidenziare la non condivisione rispetto agli assunti della CFR, senza tuttavia indicare in alcun modo il vizio che si intende denunciare.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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