Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13606 del 04/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 04/07/2016), n.13606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7088/2015 proposto da:
M.M., in qualità di erede di M.L.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,
presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MICHELANGELO MASSANO giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 279/33/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 28/09/2009, depositata l’11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
M.M., n.q. di erede di M.L., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte meglio indicata in epigrafe che ha confermato la legittimità della cartella di pagamento emessa dall’ufficio a carico del M.L. per l’anno 1998.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata, a differenza di quanto affermato dalla parte ricorrente, non reca affatto due date di decisione della sentenza impugnata, posto che quella del 28.11.2013 è stata deleta, mentre quella vergata a penna è dotata di efficacia fidefaciente. La censura proposta dalla parte ricorrente, tesa a prospettare l’assenza degli elementi essenziali della decisione, tralascia pertanto di individuare correttamente il contenuto della decisione.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, tendendo ad una rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito che non è consentita a questa Corte in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi rigettato.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in curo 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016