Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13606 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 04/07/2016), n.13606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7088/2015 proposto da:

M.M., in qualità di erede di M.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELANGELO MASSANO giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/33/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 28/09/2009, depositata l’11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

M.M., n.q. di erede di M.L., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte meglio indicata in epigrafe che ha confermato la legittimità della cartella di pagamento emessa dall’ufficio a carico del M.L. per l’anno 1998.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata, a differenza di quanto affermato dalla parte ricorrente, non reca affatto due date di decisione della sentenza impugnata, posto che quella del 28.11.2013 è stata deleta, mentre quella vergata a penna è dotata di efficacia fidefaciente. La censura proposta dalla parte ricorrente, tesa a prospettare l’assenza degli elementi essenziali della decisione, tralascia pertanto di individuare correttamente il contenuto della decisione.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, tendendo ad una rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito che non è consentita a questa Corte in sede di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in curo 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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