Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13605 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.30/05/2017), n. 13605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17696-2014 proposto da:
ATTIJARIWAFA BANK S.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA NATI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
H.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE FLAMINIO 6, presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI
STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9247/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/01/2014 R.G.N. 9014/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/02/2017 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NICOLA MANCUSO;
udito l’Avvocato GIANNI DI STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata il 29.1.14 la Corte d’appello di Roma, in riforma (per quel che rileva nella presente sede) della sentenza di rigetto n. 13500/12 emessa dal Tribunale capitolino, condannava la società di diritto marocchino Attijariwafa Bank S.A. a pagare a H.M. la complessiva somma di Euro 36.935,21 a titolo di compenso per lavoro straordinario, oltre accessori e spese.
Per la cassazione della sentenza ricorre Attijariwafa Bank S.A. affidandosi a tre motivi.
H.M. resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo denuncia errata applicazione dell’art. 131 c.c.n.l., comma 4, aziende commerciali, anche in relazione al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto in favore del dipendente, peraltro facendo anche cattivo governo delle risultanze istruttorie, un credito per lavoro straordinario effettuato senza autorizzazione da parte della ricorrente.
1.2. Il motivo, nella parte in cui denuncia un’errata applicazione dell’art. 131 c.c.n.l. comma 4, aziende commerciali, è improcedibile per mancata produzione, nel testo integrale, del c.c.n.l. medesimo.
Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c..
Nè a tal fine basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ex aliis, Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.
Nella parte, poi, in cui lamenta un’errata applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 5, il mezzo è infondato poichè tale norma non esclude la retribuzione del lavoro straordinario di fatto eseguito – come accertato dalla sentenza impugnata – dal dipendente d’una azienda privata come l’odierna ricorrente.
Cosa diversa sarebbe la prestazione di lavoro straordinario eseguita prohibente domino, ma non è questo il caso emerso all’esito del giudizio di merito.
Per il resto, le doglianze espresse nel primo mezzo di ricorso si risolvono in mere censure sulla ricostruzione accolta in punto di fatto dalla Corte territoriale, il che non è consentito in sede di legittimità.
2.1. Il secondo mezzo prospetta violazione e/o errata applicazione dell’art. 2955 c.c. e omesso esame del motivo inerente all’eccepita prescrizione del compenso per lavoro straordinario.
2.2. Il motivo è infondato per l’assorbente e decisiva considerazione che la prescrizione presuntiva prevista dall’art. 2955 c.c. non è applicabile, giusta espressa previsione dell’art. 2959 stesso codice, quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata adempiuta, come si ricava dal rilievo che nel caso in oggetto la ricorrente ha in primo luogo negato di dovere alcunchè contestando, a monte, che il lavoratore avesse mai espletato una prestazione eccedente l’orario ordinario.
Infatti, per antico e costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, l’affermazione del debitore in ordine all’insussistenza dell’obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva e vale come ammissione della mancata estinzione del debito (cfr. da ultimo e per tutte, Cass. n. 26986/13).
3.1. Il terzo motivo deduce omesso esame dell’eccezione relativa all’assenza di conteggi nel ricorso originario anche per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c..
3.2. Il motivo è inammissibile perchè non autosufficiente, non trascrivendo il ricorso l’atto in cui tale eccezione in rito sarebbe stata proposta e coltivata in appello e gli esatti termini in cui sarebbe stata eventualmente avanzata.
4.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ed ex art. 93 cod. proc. civ. si distraggono in favore del difensore del controricorrente, antistatario.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avv. Gianni Di Stefano, antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017