Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13605 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26387/2018 proposto da:
CENTRO EQUESTRE G.D.T. ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentante, rappresentato
e difeso dall’AVVOCATO ROBERTO ROSITO, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del medesimo in MOLFETTA (BA), VIA MAGGIALETTI 15,
pec: roberto.rosito.pec.ordineavvocatitrani.it;
– ricorrente –
contro
AGRICOLA M. SRL, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATO ANTONIO LAGHEZZA, ed
elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione, pec: laghezza.antonio.oravta.legalmail.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 187/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/12/2020 dal 4 Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
Fatto
RITENUTO
che:
Nel giudizio introdotto con ricorso notificato nell’agosto del 2018 dal Centro Equestre G.D.T. contro la Società Agricola M. s.r.l. avverso la sentenza n. 187 del 2018 della Corte d’Appello di Bari, il nuovo difensore del ricorrente, avvocato Roberto Rosito depositava un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal detto difensore e provvedeva alla notificazione all’intimata controricorrente.
Il Presidente Titolare di questa Terza Sezione, preso atto della rinuncia, con decreto del 5 ottobre 2020, dichiarava l’estinzione del giudizio a norma dell’ultimo inciso dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza provvedere sulle spese.
Nel termine indicato dell’art. 391 c.p.c., comma 3, la società resistente Agricola M. s.r.l. ha chiesto la fissazione dell’udienza e, facendo presente che non vi era stata la sua accettazione della rinuncia avversaria, ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Il Presidente Titolare ha fissato la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e la scelta di tale modalità di trattazione non è impedita dal riferimento dell’art. 391 c.p.c., detto comma 3, alla fissazione” dell’udienza, atteso che tale espressione, in quanto riferita ad una richiesta della parte, non ha valore ai fini della scelta della forma di trattazione, dovendosi tenere presente, del resto, che prima dell’introduzione della forma di trattazione di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., già qualora il decreto di estinzione fosse stato pronunciato dal presidente della Sesta Sezione, la trattazione non poteva che avvenire davanti ad essa in adunanza camerale (in termini Cass., n. 2647 del 2018).
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In via preliminare deve ricordarsi che il decreto di estinzione è da considerarsi automaticamente caducato per effetto dell’istanza della parte resistente, giusta gli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 19980 del 2014.
Priva di fondamento, sempre alla stregua dei detti insegnamenti, è l’eccezione di inammissibilità formulata dalla ricorrente nel senso che l’istanza di cui dell’art. 391, comma 3, avrebbe dovuto essere ad essa previamente notificata nel termine.
Tanto rilevato, il Collegio, premessa la considerazione che la rinuncia è stata rituale, tanto che al riguardo non vi è contestazione, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia della parte ricorrente.
Non essendovi stata accettazione, sussiste il potere della Corte di decidere sulle spese a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 2, come, del resto, aveva rilevato la parte resistente nell’istanza di fissazione della trattazione.
Le spese del giudizio di cassazione debbono fare carico sulla parte ricorrente ed esse si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia della parte ricorrente e, visto l’art. 391 c.p.c., comma 2, condanna la medesima al pagamento in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021