Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13604 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28403/2015 proposto da:

M.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ROBERTO ROMEI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6197/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/09/2015 R.G.N. 23/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 6.3.2014 il Giudice del lavoro di Napoli, a conclusione della fase sommaria, accolse la domanda proposta da M.D. volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare, intimatogli dalla Telecom Italia spa in data 3.2.2012, sul presupposto della configurabilità, nella fattispecie in esame, della ipotesi tipizzata dall’art. 47, lett. A) CCNL che commina sanzioni conservative e non la sanzione più afflittiva.

2. A seguito di opposizione il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11568 del 17.11.2014, in riforma dell’impugnato provvedimento, ha rigettato la domanda del lavoratore.

3. La Corte di appello di Napoli, adita in sede di reclamo, ha confermato con pronuncia n. 6197/2015 la suddetta decisione, compensando le spese di lite.

4. I giudici di seconde cure hanno rilevato, in sintesi, che: a) la risoluzione del rapporto era stata disposta ai sensi dell’art. 2119 c.c.c e art. 48 lett. B) CCNL; b) da un rapporto investigativo stilato dalla Auxilia srl, versato i atti, era risultato che il M., specialista di attività tecniche integrate e addetto a compiti itineranti da svolgersi presso il domicilio di clienti privati, nelle giornate del 29.9.2011, 30.9.2011, 4.10.2011 e 5.10.2011 (anche se per questa data ultima vi era stata un’informazione del dipendente al suo superiore ma ciò non rilevava ai fini della legittimità del recesso fondato sugli altri episodi), nonostante avesse attestato sui sistemi di “gestione guasti” la presa in carico di attività da svolgere presso diversi clienti, si era recato presso luoghi non legati all’attività lavorativa, frequentando persone non riconducibili nè all’ambiente di lavoro nè alla clientela; c) la veridicità dei fatti era stata sostanzialmente ammessa dallo stesso dipendente in sede di audizione personale; d) non erano stati prodotti documenti attestanti le patologie della ex moglie e della figlia del M. che, secondo le giustificazioni di quest’ultimo, avevano determinato i comportamenti oggetto della contestazione; e) nè risultava che il M. avesse comunicato al proprio superiore gerarchico le emergenze, ad eccezione del 5.10.2011 che, se anche si fosse voluta ritenere provata la circostanza, comunque non avrebbe inciso sulla legittimità del recesso in considerazione delle altre condotte; f) il comportamento del dipendente non rientrava nell’ipotesi prevista dall’art. 47, lett. a) perchè era consistita nel fatto di non avere svolto l’attività’ prevista contrattualmente e di averne dissimulato l’esecuzione; g) la gravità della condotta era idonea a costituire giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e art. 48 lett. B) CCNL; h) non rilevava la questione dell’onere di pubblicità del cd. codice disciplinare nè la circostanza del malfunzionamento del sistema FAS; i) il richiamo nella contestazione alla recidiva non era limitato alle condotte addebitate ma solo a rappresentare l’esistenza e la rilevanza di precedenti sanzioni.

5. Per la cassazione propone ricorso M.D. affidato a nove motivi (la numerazione degli stessi talvolta non è stata riportata in modo progressivo).

6. Resiste con controricorso la Telecom Italia spa.

7. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’error in procedendo, l’omessa pronuncia in relazione a specifici motivi di censura della sentenza del giudice di primo grado (nella fase di opposizione) e, in particolare, in ordine alla contestata violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, art. 414 c.p.c., n. 5, artt. 415 e 421 c.p.c., per non avere la Telecom Italia spa depositato, nel nuovo giudizio di opposizione, la documentazione indicata nell’indice degli atti con conseguente decadenza dalla possibilità di produrla successivamente o richiedere la ricostruzione del fascicolo, con violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c.. Deduce che, in mancanza del deposito, male avrebbe fatto il Tribunale ad autorizzare Telecom Italia a produrre tardivamente la documentazione così come erroneamente la Corte di appello non avrebbe censurato la decisione omettendo di pronunciarsi sull’eccezione.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 e n. 4, all’art. 112 c.p.c. e al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’error in procedendo, il mancato esame e l’omessa pronuncia, circa specifici motivi di censura della sentenza del giudice L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, degli artt. 420 e 421 c.p.c., nella parte in cui, sostituendosi alla società, ha autorizzato il deposito della documentazione di parte benchè tardivo. Impugna la sentenza di appello nella parte in cui non si è pronunciata in ordine alla violazione, da parte del primo giudice, di norme procedurali, per avere autorizzato il deposito tardivo della produzione di parte dell’azienda, indicata nell’indice, ritenendo la trasmissione dei fascicoli di parte atto dell’Ufficio.

3. Con il terzo motivo, rubricato come quarto, si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, della violazione degli artt. 414, 416 e 421 c.p.c., per essere state utilizzate ai fini della decisione prove inammissibili introdotte nel giudizio; si sostiene anche l’omesso esame di fatti decisivi per avere giustificato il licenziamento sulla base di una documentazione che non avrebbe potuto essere introdotta nel giudizio.

4. Con il quarto motivo, (rubricato come terzo), il M. censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 47 e 48 CCNL 2009 per i dipendenti del settore telecomunicazioni, la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 ed L. n. 183 del 2010, art. 30, in relazione agli artt. 2119, 2106 c.c., con riferimento agli artt. 1362 c.c.e segg., in tema di interpretazione del contratto. Obietta la non proporzionalità del licenziamento con riferimento al CCNL di settore rapportato al fatto contestato (a prescindere dall’elemento soggettivo, dei motivi e dell’intento volitivo del ricorrente); l’errata interpretazione dell’art. 48 CCNL di settore; l’applicabilità della sanzione conservativa; la violazione dell’art. 47 CCNL di settore che dispone l’irrogazione di sanzioni di natura conservativa per simili comportamenti; la derogabilità in melius del CCNL di settore nonchè la violazione degli artt. 1175, 1375, 2119 e 2106 c.c..

5. Con il quinto motivo si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 116 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. e in relazione alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5: in particolare dell’error in procedendo nella parte in cui il giudice di appello ha riconosciuto rilevanza probatoria ad un documento proveniente da un terzo (relazione investigativa) che non era idoneo ad assurgere ad elemento di prova.

6. Con il sesto motivo si eccepisce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio sempre nella parte in cui il giudice di appello ha riconosciuto rilevanza probatoria ad un documento proveniente da un terzo e, cioè, alla relazione investigativa che non era idonea ad assurgere ad elemento di prova.

7. Con il settimo motivo il ricorrente contesta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla ritenuta sostanziale ammissione da parte sua dei fatti contestati e all’assenza dell’animus confitenti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116, 230 e 241 c.p.c., L. n. 604 del 1966, art. 5, artt. 2119, 2106, 2730, 2735 e 2697 c.c., anche in relazione alla violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare con particolare riguardo alla specifica recidiva che, formulata in modo tale da essere riferita ad una fattispecie di uso improprio dell’autovettura, l’aveva tratto in errore.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denunzia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente (anche al fine di accertare l’assenza di qualsivoglia comportamento doloso e/o colposo e l’insussistenza dei fatti contestati e/o al fine di accertare la circostanza relativa ad una autorizzazione ad allontanarsi da parte dei suoi superiori e la conseguente buona fede del ricorrente).

9. Con il nono motivo, (rubricato come decimo), si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo e l’omessa pronuncia in relazione alla rilevanza, nel caso de quo, della mancata ma necessaria affissione del codice disciplinare e della richiesta dei motivi di licenziamento, in relazione alla violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.

10. I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, attengono tutti all’asserito mancato deposito, da parte della società, della documentazione già prodotta nella fase sommaria e nella omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza, sollevata dal M. in sede di appello, dalla Corte territoriale.

11. Essi sono infondati.

12. Giova premettere che, nel rito cd. “Fornero”, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica con una prima fase ad istruttoria sommaria diretta ad assicurare una più rapida tutela del lavoratore e una seconda fase a cognizione piena che della prima costituisce una prosecuzione (Cass. 30.9.2016 n. 19552).

13. E’ incontestato che Telecom Italia spa abbia depositato la propria produzione, nella fase sommaria, costituita da: 1) ricorso notificato con delega in calce; 2) procura Dott.ssa T.C.; 3) Lettera di contestazione disciplinare; 4) richiesta di audizione orale; 5) copia SMS Sig. M.; 6) Verbale di audizione in sede aziendale.

14. In relazione alla successiva fase la società, limitatamente all’originale dell”ordinanza opposta, provvedeva a ridepositare la suddetta produzione (come riscontrato dalla cancelleria) che, però, come è risultato dalla attestazione sempre della Cancelleria del 29.5.2014, non era stata successivamente rinvenuta.

15. Il giudice di primo grado, all’udienza del 10.6.2014, preso atto del disguido verificatosi non addebitabile alle parti, della richiesta di autorizzazione alla ricostruzione avanzata dal difensore della società, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., autorizzava la ricostruzione dei fascicoli contenenti gli atti e i documenti.

16. Orbene, premesso quanto sopra in punto di fatto, deve precisarsi che alcuna decadenza si è verificata perchè le carenze organizzative dell’ufficio giudiziario non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo (Cass. 17.7.2012 n. 12233).

17. Il provvedimento del giudice di prime cure è da ritenersi corretto alla stregua del principio affermato da questa Corte (Cass. 8.2.2013 n. 3055) essendovi stata istanza di ricostruzione avanzata dalla parte interessata, in relazione ad una produzione ritualmente prodotta, previa attestazione della cancelleria, sul mancato rinvenimento degli atti e documenti.

18. L’acquisizione di un documento ex art. 421 c.p.c., attiene, ai poteri discrezionali del giudice di merito e si sottrae, per la natura discrezionale dei medesimi, al sindacato di legittimità (in termini Cass. 9.9.2003 n. 13186): nel caso di specie, poi, deve osservarsi che tale esercizio è stato oggetto di espressa motivazione.

19. In conclusione, pertanto, alcun vizio denunciato è ravvisabile, sotto il profilo procedurale, in relazione alle censure svolte e la Corte territoriale, con riguardo alla doglianza che non risulta essere stata proposta con uno specifico motivo di appello, valutando il merito della vicenda la ha di fatto implicitamente respinta con la condivisione dell’operato del Tribunale.

20. Il quarto motivo (rubricato come terzo) è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

21. Il ricorrente si duole della non corretta qualificazione giuridica del fatto posto a base del licenziamento e della sua gravità che avrebbe dovuto essere rapportata con il CCNL di settore che derogava in melius la disciplina sui licenziamenti, prevedendo per simili fattispecie semplicemente sanzioni di natura conservativa.

22. I giudici di seconde cure hanno accertato che il M., nell’arco di una giornata lavorativa, dedicandosi per un periodo dí gran lunga inferiore a quello previsto o per nulla, pur non avendo chiesto di fruire di permessi, ferie o altre forme di congedo, approfittando del carattere itinerante delle mansioni affidate, avesse usato l’auto aziendale per sbrigare faccende private in luoghi diversi dalla zona di competenza. Hanno ritenuto che siffatta condotta concretizzasse un grave e notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro e giustificasse il recesso che si connotava proporzionato al comportamento per la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario. Hanno, infine, precisato che il richiamo all’art. 48 lett. B) del CCNL fosse da intendere all’istituto del licenziamento per giusta causa rispetto al quale la tipologia delle infrazioni indicate aveva un valore solamente esemplificativo.

23. Di contro gli stessi giudici hanno spiegato le ragioni per le quali gli addebiti mossi al M. non rientrassero nell’ambito applicativo dell’art. 47 CCNL, non vertendosi nella fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo o nell’inosservanza dell’orario di lavoro, bensì in quello disciplinato dall’art. 2119 c.c. (esistenza della giusta causa) e 48 lett. B del CCNL (licenziamento senza preavviso), per non avere il dipendente svolto l’attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere per contratto e per averne dissimulato l’esecuzione.

24. Le ragioni addotte dalla Corte non presentano vizi logici nè giuridici, essendo corretto l’inquadramento della fattispecie ex art. 2119 c.c. e art. 48, lett. B) CCNL e le contraddizioni in fatto che il ricorrente le addebita sono infondate alla luce dell’esame delle prove e risolvendosi esse nella contestazione di un risultato non sindacabile in questa sede ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

25. E’ opportuno, infatti, ribadire che la valutazione circa la ricorrenza nei fatti addebitati al licenziato degli elementi che integrano la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento quando non richieda la valorizzazione di fattori esterni relativi alla coscienza generali e ai principi tacitamente richiamati dalla norma e, cioè, specificazioni che hanno natura giuridica- costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo se privo di errori logici e giuridici (per tutte Cass. 26.4.2012 n. 6498).

26. Il quinto motivo non coglie nel segno perchè la Corte territoriale, se da un lato ha richiamato il rapporto investigativo stilato dalla Auxilia srl perchè posto a base dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, dall’altro ha affermato che la veridicità di tali fatti è stata accertata in quanto sostanzialmente ammessi dal dipendente in sede di audizione personale e perchè non erano state prodotte in atti certificazioni mediche attestanti le patologie dell’ex moglie e della figlia idonee a giustificare le condotte tenute dal M. nei giorni di osservazione.

27. La ratio decidendi, in ordine alla sussistenza degli addebiti disciplinari, pertanto, non trova il suo fondamento nella riconosciuta rilevanza probatoria del documento proveniente da un terzo, bensì nella sostanziale ammissione dei fatti, da parte dell’incolpato, senza che fossero state fornite e dimostrate le giustificazioni addotte.

28. Il sesto motivo, connesso al precedente e riguardante le stesse doglianze, è inammissibile perchè posto sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc in violazione del disposto di cui all’art. 348 ter u.c. cpc, applicabile nel caso in esame in considerazione della data del deposito del reclamo in appello.

29. Il settimo motivo è infondato.

30. La Corte territoriale ha specificato che il richiamo alla precedente sanzione di tre ore di multa, del 12.5.2010, non aveva il senso di limitare la contestazione solo a questo aspetto, ma soltanto quello di ricordare l’esistenza e la rilevanza di precedenti sanzioni disciplinari. A supporto di ciò ha precisato, in sostanza, che i fatti analiticamente e dettagliatamente indicati nella lettera di contestazione relativamente a tutti i movimenti del M. nelle giornate di osservazione non potevano considerarsi ininfluenti quando, invece, costituivano il nucleo centrale degli addebiti: e, in relazione a questi, ha ritenuto, dal tenore delle giustificazioni addotte, che sussistesse una confessione stragiudiziale sulle accuse mosse.

31. Tale ricostruzione, esente da vizi logici e sufficientemente motivata sotto il profilo della congruità, è sottratta al sindacato di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 4.3.1991 n. 2231) soprattutto alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non consente più una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, perchè si risolverebbe in un giudizio di fatto, tendente ad un riesame del materiale probatorio, precluso in sede di legittimità.

32. L’ottavo motivo è infondato.

33. Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre a documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (cfr. Cass. 8.2.2012 n. 1754).

34. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha ampiamente e congruamente dato conto, come sopra specificato, delle ragioni che hanno consentito di pervenire alla responsabilità degli addebiti in capo al M. per cui non sono ravvisabili nè profili di incongruità nè di contraddittorietà motivazionali.

35. Infine, anche il nono motivo (rubricato come decimo) non può essere accolto.

36. La Corte territoriale si è espressamente pronunciata sulla irrilevanza dell’onere di pubblicità del cd. codice disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, quando venga contestato un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto, integri una violazione di norma penale o sia contrario all’etica comune o, comunque, quando concreti un notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, derivando il potere di licenziamento direttamente dalla legge.

37. Circa, poi, la doglianza sulla mancata comunicazione dei motivi di licenziamento, la censura, oltre a presentare aspetti di inammissibilità perchè non viene specificato quando tale richiesta sia stata avanzata, non tiene conto che il recesso era stato intimato ai sensi del novellato L. n. 604 del 1966, art. 2, che richiede già, nella comunicazione del licenziamento, l’esplicitazione dei motivi: onere che è stato assolto nel caso de quo e sul quale non risulta essere stato proposto appello.

38. Sulla esatta applicazione dell’art. 48, lett. B) del CCNL, ai fini della sussistenza della giusta causa, già si è detto in relazione al quarto motivo.

39. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

40. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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