Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13604 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 04/07/2016), n.13604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11883-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE;

– intimata –

avverso la sentenza n.405/9/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dein

1/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.A. propone ricorso, su unico motivo, nei confronti del Comune di Roma (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado (favorevole alla contribuente), ha ritenuto infondato il ricorso proposto avverso cartella di pagamento, portante ICI per gli anni 2002 e 2003, accertando che i prodromici avvisi erano stati ritualmente notificati.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alla parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di legge con specifico riferimento al mancato perfezionamento della notifica per avviso di ricevimento carente dei requisiti firmali necessari a verificati il raggiungimento dello scopo: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8, art. 156 c.p.c., comma 2 – la ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale nell’avere ritenuto perfezionata la notifica degli avvisi di accertamento, prodromici alla cartelli, su un documento (l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata contenente gli avvisi di accertamento) che era carente degli elementi essenziali e, in particolare, il bollo dell’Ufficio distributore, il timbro postale e la firma leggibile dell’agente postale che aveva provveduto ad inserire la comunicazione nella cassetta postale della contribuente.

Il motivo è inammissibile.

Le circostanze dedotte con il mezzo di ricorso, sono, infatti, in ogni caso inidonee a contrastare l’accertamento in fatto, relativo alla valida notificazione degli atti prodromici, compiuto dal Giudice di merito il quale ha espressamente dato atto che “attesa la temporanea assenza della contribuente P., e delle persone abilitate alla ricezione della notifica, così come risulta dagli atti, il piego veniva depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna e del tentativo della notifica del piego e del suo deposito presso l’Ufficio postale; veniva data notizia in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 30/11/2007..e messo nella cassetta postale della corrispondenza dell’abitazione del civico della ricorrente”.

Non vi è pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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