Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13604 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 04/06/2010), n.13604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso l’avvocato CONTARDI GENNARO, che

lo rappresenta E difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE CADORNA 29, presso l’avvocato

LAMARRA SIMONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRANTI

GIUSEPPE ROBERTO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2010 dal Presidente Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. LUCCIOLI: ritiene

sussistano le condizioni per la decisione in camera di consiglio, ai

sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore:

“Con sentenza del 27 aprile – 30 giugno 2006 la Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull’appello proposto da D.P. avverso la sentenza del Tribunale di Perugia emessa il 12 luglio – 2 settembre 2005 nella causa di separazione personale tra il predetto D. ed il coniuge M.L.M. e sull’appello incidentale proposto dalla M. avverso la medesima sentenza, ha respinto entrambe le impugnazioni, dichiarando interamente compensate le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il D. deducendo tre motivi, rubricati il primo come violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 151 c.c. il secondo come violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 143 e 151 c.c. e contraddittorieta’ della motivazione, il terzo come violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 156 c.c. ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ha resistito con controricorso la M..

I tre motivi non appaiono corredati del necessario quesito di diritto ne’, in relazione alla denuncia di vizi motivazionali, del momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma l’omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, entrambi richiesti a pena di inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis”.

Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali si fondano, tenuto conto che con riguardo alla deduzione di violazioni di legge il motivo deve essere illustrato da un autonomo quesito di diritto che deve compendiare la sintetica indicazione della fattispecie concreta alla quale e’ riferito, della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare (v. per tutte Cass. 2008 n. 24339; 2008 n. 19769), mentre allorche’ con il motivo si lamenti un vizio di motivazione l’onere di indicare chiaramente il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. S.U. 2009 n. 7770:

2009 n. 4556; S.U. 2008 n. 16528; 2008 n. 8897; 2008 n. 3441).

Appare pertanto evidente l’erroneita’ della tesi esposta in memoria dal ricorrente, secondo la quale il quesito di diritto o il momento di sintesi potrebbero essere desunti dalla complessiva lettura dell’illustrazione dei singoli motivi.

Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

In caso di divulgazione del presente provvedimento omettere le generalita’ ed i dati identificativi delle parti.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA