Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13604 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3248-2019 proposto da:

P.I. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della Società LA RINASCITA DI P.I.

& C. SAS, G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAETANO FABIO CATALANO;

– ricorrenti –

contro

SORGENIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati CRESCENZO RUBINETTI, ANTONIO

SGARRELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 590/2018 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 12/11/2018, il Tribunale di Gela, in accoglimento dell’appello proposto da La Rinascita di P.I. & C. s.a.s., nonchè dai soci P.I. e G.R., e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto degli appellanti a conseguire, da e-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.), il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a seguito di una temporanea alterazione della tensione elettrica verificatasi nel maggio del 2011 presso il proprio esercizio commerciale;

che, al riguardo, il tribunale ha evidenziato come erroneamente il primo giudice avesse dichiarato inammissibile la domanda proposta dagli attori nei confronti della Enel Distribuzione s.p.a., atteso che, a seguito della domanda originariamente proposta dagli attori nei confronti della Sorgenia s.p.a., quest’ultima aveva chiamato in causa la Enel Distribuzione s.p.a. indicandola quale unica responsabile dei danni ex adverso denunciati, con la conseguente automatica estensione della domanda attrice nei confronti della società terza chiamata in causa;

che, pertanto, in forza dell’accoglimento della domanda proposta dagli appellanti nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a., quest’ultima è stata condannata al rimborso delle spese di lite in favore degli attori, a loro volta condannati al rimborso, in favore di Sorgenia s.p.a., delle spese giudiziali dalla stessa sostenute in applicazione del principio di causalità, avendo gli attori erroneamente chiamato in causa Sorgenia s.p.a., tanto in primo grado, quanto in grado d’appello;

che, avverso la sentenza d’appello, P.I., in proprio e quale legale rappresentante de La Rinascita di P.I. & C. s.a.s. sciolta e cancellata dal registro delle imprese, e G.R., propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la Sorgenia s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il tribunale di Gela erroneamente condannato gli stessi al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Sorgenia s.p.a., essendo rimasti, gli stessi ricorrenti, interamente vittoriosi all’esito del giudizio d’appello (e, come tali, non suscettibili di essere condannati al rimborso delle spese di lite), e per avere il giudice d’appello omesso di rilevare come nessuna domanda fosse stata proposta, nè respinta, in appello nei confronti di Sorgenia s.p.a., essendosi gli allora appellanti limitati a notificare l’atto d’appello nei confronti di detta società al solo scopo di provvedere all’integrazione del contraddittorio, ed avendo, piuttosto, il giudice d’appello disatteso le conclusioni fatte proprie da Sorgenia s.p.a. nella parte in cui aveva invocato la dichiarazione di inammissibilità e/o di infondatezza dell’appello, nella specie, viceversa integralmente accolto;

il ricorso è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come l’originario attore, nell’impugnare la sentenza di primo grado, non ebbe a formulare alcuna contestazione avverso la dichiarazione con la quale il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Sorgenia s.p.a. e compensato le spese di lite in relazione al rapporto processuale tra il P. e detta società;

peraltro, varrà considerare come neppure quest’ultima – cui fu esteso il contraddittorio ex art. 332 c.p.c. -, nel costituirsi nel giudizio d’appello, ebbe a proporre impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado concernente la compensazione delle spese del giudizio;

pertanto, la decisione del primo giudice in ordine al difetto di legittimazione passiva di Sorgenia s.p.a. e alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra P. e Sorgenia s.p.a. doveva ritenersi non più contestabile già all’atto dell’instaurazione del giudizio d’appello;

ciò posto, non avendo Sorgenia s.p.a. proposto appello avverso l’avvenuta compensazione delle spese di lite, l’avvenuta estensione del contraddittorio nei relativi confronti ex art. 332 c.p.c., non ebbe a determinare alcun interesse della stessa a costituirsi nel giudizio di appello, ormai limitato alla sola trattazione delle questioni controverse tra il P. e l’Enel Distribuzione s.p.a.;

in forza di tali premesse, l’avvenuta interlocuzione di Sorgenia s.p.a. nel quadro di un giudizio di appello alla stessa del tutto estraneo (senza che neppure Enel Distribuzione s.p.a. avesse proposto appello incidentale) esclude che la stessa potesse vantare alcun diritto alla liquidazione delle spese di lite relative al giudizio d’appello;

conseguentemente, l’avvenuta pronuncia, da parte del giudice d’appello, della condanna del P. al rimborso delle spese di lite in favore di Sorgenia s.p.a. deve ritenersi emessa in violazione dell’art. 91 c.p.c., attesa l’insussistenza di alcun profilo di soccombenza a carico del P.;

sulla base di tali premesse, in accoglimento del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata;

non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, ritiene il Collegio di poter provvedere sul merito delle questioni relative alla regolazione delle spese di lite che conseguono alla cassazione della sentenza impugnata, disponendo l’integrale compensazione, tra il P. e Sorgenia s.p.a., delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito, avuto riguardo alla particolarità delle questioni giuridiche trattate;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dispone l’integrale compensazione, tra P.I. e Sorgenia s.p.a., delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Condanna Sorgenia s.p.a., al rimborso, in favore di P.I., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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