Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13603 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.M. (C.F. (OMISSIS)), R.A. (C.F.
(OMISSIS)), nella qualita’ di genitori del minore M.
G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIO FOA’ 23,
presso l’avvocato SAVIGNONI PIERLUIGI, rappresentati e difesi dagli
avvocati BERNA GIOACCHINO, RUTA SALVATORE, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 32/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 29/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: esso possa
essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380
bis c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che M.M. e R.A. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 32 del 2009 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 29 giugno 2009, che ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo che aveva dichiarato lo stato di adattabilita’ della minore M.G.S.;
che il ricorso non risulta notificato ad alcuna controparte;
che esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, che nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010