Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13603 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. (C.F. (OMISSIS)), R.A. (C.F.

(OMISSIS)), nella qualita’ di genitori del minore M.

G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIO FOA’ 23,

presso l’avvocato SAVIGNONI PIERLUIGI, rappresentati e difesi dagli

avvocati BERNA GIOACCHINO, RUTA SALVATORE, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: esso possa

essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380

bis c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.M. e R.A. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 32 del 2009 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 29 giugno 2009, che ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo che aveva dichiarato lo stato di adattabilita’ della minore M.G.S.;

che il ricorso non risulta notificato ad alcuna controparte;

che esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, che nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA