Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13602 del 21/06/2011
Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.M. STAMPART SRL, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante p.t., Sig.ra M.C., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE MARATONA 56, presso lo studio
dell’avvocato ABBATE CARLO, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE GIMMA 89 SRL, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. S.M., BUNKER 5 SRL,
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
E.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
95, presso lo studio dell’avvocato CUTELLE’ ANDREA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUTELLE’ PANCRAZIO
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
FALL ROMAN’S 2000 SRL, CITTA’ BY SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5386/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Quarta Civile, emessa il 13/12/2005, depositata il
31/01/2006; R.G.N. 7868/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato CUTELLE’ ANDREA (per delega dell’Avvocato
CUTELLE’PANCRAZIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 31 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto da C.M. STAMPART s.r.l avverso la sentenza del 19 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Roma nei confronti della IMMOBILIARE GIMMA 89 s.r.l., BUNKER 5 s.r.l., CITTA’ BY s.r.l. e FALLIMENTO ROMAN’S 2000 s.r.l.;
accoglieva l’appello incidentale della Immobiliare e della Bunker e condannava l’appellante C.M.Stampart in solido con il Fallimento della Roman’s al pagamento in favore di parte appellata – Immobiliare e Bunker – delle spese di primo grado, così come liquidata nella sentenza impugnata, confermando nel resto.
Avverso siffatta decisione ricorre la C.M. Stampart con il presente ricorso, affidandosi a due motivi.
Resiste, con controricorso la Immobiliare Gimma e Bunker 5.
All’udienza del 27 aprile 2010, cui la causa era stata chiamata, il Collegio ha rilevato che il ricorso non era stato notificato al curatore del Fallimento Roman’s, per cui ne ha disposto la notifica.
Alla data odierna come da annotazione della cancelleria l’incombente non risulta adempiuto.
Al Collegio non resta che prenderne atto e per l’effetto dichiarare la inammissibilità del ricorso.
Segue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione a favore delle sole parti costituite.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore delle singole parti costituite e per ciascuna di esse delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011