Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13602 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. STAMPART SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t., Sig.ra M.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE MARATONA 56, presso lo studio

dell’avvocato ABBATE CARLO, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE GIMMA 89 SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. S.M., BUNKER 5 SRL,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.

E.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

95, presso lo studio dell’avvocato CUTELLE’ ANDREA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUTELLE’ PANCRAZIO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FALL ROMAN’S 2000 SRL, CITTA’ BY SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5386/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 13/12/2005, depositata il

31/01/2006; R.G.N. 7868/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CUTELLE’ ANDREA (per delega dell’Avvocato

CUTELLE’PANCRAZIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 31 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto da C.M. STAMPART s.r.l avverso la sentenza del 19 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Roma nei confronti della IMMOBILIARE GIMMA 89 s.r.l., BUNKER 5 s.r.l., CITTA’ BY s.r.l. e FALLIMENTO ROMAN’S 2000 s.r.l.;

accoglieva l’appello incidentale della Immobiliare e della Bunker e condannava l’appellante C.M.Stampart in solido con il Fallimento della Roman’s al pagamento in favore di parte appellata – Immobiliare e Bunker – delle spese di primo grado, così come liquidata nella sentenza impugnata, confermando nel resto.

Avverso siffatta decisione ricorre la C.M. Stampart con il presente ricorso, affidandosi a due motivi.

Resiste, con controricorso la Immobiliare Gimma e Bunker 5.

All’udienza del 27 aprile 2010, cui la causa era stata chiamata, il Collegio ha rilevato che il ricorso non era stato notificato al curatore del Fallimento Roman’s, per cui ne ha disposto la notifica.

Alla data odierna come da annotazione della cancelleria l’incombente non risulta adempiuto.

Al Collegio non resta che prenderne atto e per l’effetto dichiarare la inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione a favore delle sole parti costituite.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore delle singole parti costituite e per ciascuna di esse delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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