Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13602 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33303/2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO IL

MAGNIFICO, 84, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GIOVANNETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO

VIOLANTE;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

(subentrata all’AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E

GAETA), domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3353/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.V. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, l’Autorità Portuale di Civitavecchia per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta in mare avvenuta nella notte del (OMISSIS), mentre attendeva di imbarcarsi su una nave al porto di (OMISSIS), nel tentativo di soccorrere terzi caduti in mare.

Si costituì la parte convenuta, deducendo che la responsabilità della caduta dovesse ritenersi ricadente integralmente sull’attore, per la sua condotta imprudente, e pertanto chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Civitavecchia rigettò sia la domanda principale, proposta ex art. 2051 c.c., sia la domanda subordinata avanzata ex art. 2043 c.c. e compensò le spese di lite.

Interpose appello il C., lamentando la violazione dell’art. 2051 c.c., laddove il Tribunale non aveva posto a carico dell’Autorità convenuta l’onere di dimostrare il caso fortuito, e la violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto il giudice di prime cure non aveva ritenuto che integrasse un’insidia la zona buia della banchina in cui si era verificato l’incidente.

Si costituì l’appellata, chiedendo il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 3353/2018, pubblicata il 18 maggio 2018, la Corte di appello di Roma rigettò l’impugnazione e condannò il C. al pagamento delle spese di quel grado di giudizio.

Avverso detta sentenza C.V. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, subentrata all’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene il ricorrente che la sentenza della Corte di appello sarebbe illegittima in quanto contrastante con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia. Come dallo stesso C. sintetizzato (v. ricorso p. 1-2), il danno da lui subito sarebbe stato conseguenza diretta ed immediata della concreta potenzialità dannosa del bene in custodia dell’Amministrazione convenuta (in particolare, dall’istruttoria sarebbe risultato che il molo era, nella parte terminale, privo di transenne, illuminazione e segnalazioni del pericolo di caduta in mare) e l’attuale controricorrente non avrebbe fornito la prova positiva del caso fortuito. Segnatamente, quest’ultima non avrebbe dimostrato che i “fattori di rischio” (mancato sistema di illuminazione del molo (OMISSIS) e assenza di transenne e di segnaletica circa l’imminente fine della banchina a tutela dell’incolumità degli utenti) erano riconducibili alla nozione di caso fortuito, nè che, in considerazione dei predetti fattori, il comportamento del C. fosse stato eccezionale, imprevedibile ed imprudente, tale da porsi quale causa esclusiva dell’evento dannoso.

1.1. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di legittimità afferma che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass., ord., 30/10/2018, n. 27724; Cass., ord., 1/02/2018, n. 2477).

In particolare, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., ord., 27/08/2020, n. 17873; Cass., ord., 3/04/2019, n. 9315; Cass., ord., 1/02/2018, n. 2480).

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi.

I giudici di secondo grado hanno infatti acclarato, da un lato, che la P.A. aveva predisposto un’adeguata illuminazione solo nella zona del molo (OMISSIS) interessata dalle operazioni di imbarco sulla nave diretta ad (OMISSIS), delimitando detta area con transenne, oltre le quali era vietato spingersi e, dall’altro, hanno individuato nella condotta del C. il caso fortuito idoneo a spezzare il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (consapevole esposizione al pericolo, comportamento non appropriato allo stato dei luoghi), evidenziando che il C., mentre era in fila, all’interno della sua auto, in attesa dell’imbarco sulla nave diretta ad (OMISSIS), udendo delle urla di aiuto (come dallo stesso dedotto anche in ricorso, v. p. 3), era corso in aiuto di tal M.F., caduto in mare mentre passeggiava lungo la banchina del porto tenendo in braccio il figlioletto, e che il medesimo C. aveva ammesso, in sede di interrogatorio, di essere accorso verso la zona buia del porto e di essere caduto in acqua avvicinandosi al bordo del molo. Alla stregua dei riferiti elementi la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base peraltro di un accertamento in fatto, che l’attuale ricorrente si sia consapevolmente esposto ad una situazione di pericolo, mancando di tenere quel contegno di ragionevole prudenza, adeguata allo stato dei luoghi, a salvaguardia della propria incolumità.

2. Con il secondo motivo si lamenta “Travisamento delle fonti di prova (rif. art. 360 c.p.c., comma 1), n. 5)”.

Il ricorrente sostiene, in sintesi (v. ricorso p. 2), che tale travisamento avrebbe portato la Corte di merito a ritenere sussistente l’esimente del caso fortuito ex art. 2051 c.c., nella specie rappresentata dalla condotta del danneggiato C. ritenuta connotata dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento, diversamente inesistente alla luce degli atti processuali specificamente richiamati e segnatamente dei verbali delle udienze del 7 giugno 2006, 18 ottobre 2006 e 31 gennaio 2007.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, è stato veicolato dal ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (si evidenzia che, nella specie, l’atto di citazione in appello è stato notificato:in data 11 giugno 2013, come concordemente riferito dalle parti, v. ricorso p. 4 e controricorso p. 2), il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528), onere non assolto, nella specie, dal ricorrente.

A quanto precede va aggiunto che, a tutto voler concedere, il denunciato travisamento delle dichiarazioni dei testi e di quanto riferito in sede di interrogatorio dal C. non risulta essere comunque rilevante e decisivo in relazione a quanto statuito dalla Corte di merito.

Tale Corte ha ritenuto, sulla base dell’istruttoria svolta, che l’area del molo (OMISSIS) interessata dalle operazioni di imbarco sulla nave era delimitata da transenne, oltre le quali era vietato spingersi (v. sentenza impugnata p. 3 e 4) mentre nella deposizione testimoniale riportata dal ricorrente (v. ricorso p. 12) si fa riferimento al molo (e, quindi alla parte di esso) dove il C. è precipitato ma non si nega l’esistenza di transenne che potessero impedire l’accesso alla banchina e in particolare al luogo in cui si è verificato il sinistro, unica assenza che potrebbe rilevare in causa.

Inoltre, quanto riferito in sede di interrogatorio dal ricorrente e riportato in ricorso non consente di escludere la plausibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale e sopra riportata, con riferimento, in particolare alla condotta nell’occorso del C. ed alla sua consapevolezza di trovarsi in una banchina portuale (all’evidenza limitata dall’acqua) e di “accorrere verso la zona buia del porto da cui proveniva questa richiesta di aiuto”, nel tentativo di prestare soccorso.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Tenuto conto che il giudizio è iniziato nel gennaio 2004, sussistono giusti motivi, alla luce dell’art. 92 c.p.c., nel testo, ratione temporis, applicabile nella specie, per compensare per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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