Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13602 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. c.f. (OMISSIS) (ricorso non

notificato, iscritto d’ufficio con certificato negativo);

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

10/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: esso possa

essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380

bis c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso notificato il 2 aprile 2008 a S.F. il quale, con ricorso notificato il 25 febbraio 2008,aveva impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 600 del 2007 – in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR per la Campania – senza provvedere al deposito del ricorso;

che ai sensi dell’art. 369 c.p.c. al mancato deposito consegue l’improcedibilita’ del ricorso;

che il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida nella misura di Euro millecento/00.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA