Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13601 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 04/07/2016), n.13601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22822-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

HYRLA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI ALDO

CUCINELLA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’ APPELLO di ROMA del 25/11/2013,

depositato il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 20 febbraio 2014 la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda proposta dalla HYRIA s.a.s. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di giudizio di responsabilità per danni introdotto dalla stessa ricorrente (nei confronti di AVI s.r.l.) dinanzi al Tribunale di Napoli, in data 07.04.2004, e non ancora definito al momento della presentazione della domanda, liquidato l’indennizzo in Euro 2.250,00, per il periodo di durata irragionevole del giudizio presupposto di tre anni, tre mesi e ventuno giorni, computata in tre anni la ragionevole durata ordinaria per il primo ed unico grado.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l’intimata ha resistiti) con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

E’ pregiudiziale l’esame delle eccezioni di improcedibilità del ricorso, formulate dalla controricorrente in ordine alle modalità di notificazione del ricorso medesimo da parte della difesa erariale ai sensi della L. n. 53 del 1994. Esse sono infondate.

Premesso che la facoltà di procedere alla notificazione del ricorso ai sensi della L. n. 53 del 1994 è consentita dalla L. n. 69 del 2009 (ma solo per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009), osserva il Collegio che le irregolarità evidenziate (mancata notificazione del ricorso da parte dell’avvocato che ha redatto l’atto; mancata indicazione dell’ufficio postale da cui è stata spedita la raccomandata; assenza di firma sulla busta del plico ed illeggibile quella apposta in calce alla relata, certamente non dell’avv. Valicenti) possono al più dare luogo alla nullità della notificazione e non anche alla sua inesistenza; si aggiunga che la nullità della notificazione risulta nella specie sanata dalla costituzione della controricorrente avendo comportato che l’atto ha raggiunto il suo scopo.

D’altra parte, quanto al prima eccezione, il R.D. n. 1161 del 1933, art. 1 prevede che “La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.” (R.D. n. 1611 del 1933, art. 1).

La L. n. 103 del 1979, che ha apportato modifiche all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933) all’art. 19, per quanto interessa, prevede: “(1.) Gli avvocati e procuratori dello Stato: trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;

(…) possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione;

quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall’avvocato generale o dall’avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. (2.) I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.”.

Orbene, dal combinato disposto di tali norme, si evince che l’avvocato dello Stato, quando ricorrono le condizioni per l’esercizio della sua attività, la esercita senza necessità di mandato, in base all’assegnazione degli affari. L’art. 19 cit., quindi, espressamente prevede la possibilità di una sostituzione nella trattazione degli affari assegnati, che potremmo definire ordinaria, per il caso di assenza, impedimento o giustificata ragione, che rientra nell’ambito della organizzazione interna dell’Ufficio e non è soggetta a particolari obblighi di forma, diversamente da quella dovuta a “gravi motivi” da adottarsi con provvedimento motivato; è Prevista, inoltre, la possibilità che i procuratori dello Stato possano provvedere anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati, sia pure secondo disposizioni dei dirigenti degli uffici, che mantengono tuttavia natura esclusivamente interna.

Nel caso in esame, dunque, premesso che la competenza a svolgere l’attività di rappresentanza è dell’Avvocatura generale e che la ripartizione del lavoro tra gli avvocati ed i procuratori costituisce attività interna, disciplinata dall’art. 19, la fattispecie in esame ricade in una mera ripartizione interna di compiti, non soggetta ad obblighi di forma o di pubblicità, per cui non si ravvisa alcuna nullità. Le eccezioni sono infondate anche sul secondo e terzo punto, perchè la L. n. 69 del 2009, art. 55, comma 1, che disciplina le notificazioni a cura dell’Avvocatura dello Stato, detta le specifiche modalità esecutive previste per quest’ultima, che prevalgono rispetto a quanto stabilito dalla L. n. 53 del 1994, ed è applicabile alla fattispecie il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui “in materia di notificazioni, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 55, comma 1, della consente all’Avvocatura dello Stato di eseguire le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, e prescrive che a tal fine ciascuna Avvocatura distrettuale e l’Avvocatura centrale si dotino di un apposito registro cronologico, conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. Ne consegue che, mancando una previsione di specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo servizio postale, si applica la L. 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3, comma 3, rinvia, per il perfezionamento della notificazione, alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4 e segg.

e, pertanto, nel caso di notificazione effettuata dal difensore della parte a mezzo servizio postale, essa si ha per eseguita alla data di spedizione del piego, da comprovare mediante prova documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità presso l’ufficio postale” (Cass. 18 febbraio 2014 n. 3811 e negli stessi termini Cass. 30 ottobre 2015 n. 22226).

Irrilevante è poi la questione del mancato rispetto delle formalità previste dalla L. n. 53 del 1994, poichè – come già detto – la costituzione in giudizio ha sanato, con efficacia retroattiva, ogni vizio del procedimento notificatorio.

Del pari sono infondate anche le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controricorrente con riferimento al contenuto del ricorso, atteso che la difesa erariale – dopo avere compiutamente descritto le vicende – ha evidenziato le parti della decisione sottoposte a critica ed ha sviluppato censure dotate di un adeguato grado di specificità, come di seguito si chiarirà con l’illustrazione dei singoli motivi.

Procedendo all’esame dei motivi, con il primo ed il secondo dei mezzi articolati l’Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., nonchè la L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la corte di merito totalmente omesso di considerare l’eccepita mancanza di prova del collegamento tra la HYRIA s.a.s. – attrice in sede riparatoria – e la HYRIA s.r.l. – attrice nel giudizio presupposto, assumendo che non sarebbe sufficiente al riguardo la prova fornita attraverso la produzione dell’atto di trasformazione, trattandosi di mutamento della natura della società di capitali in società di persone. Con la conseguenza – ad avviso del Ministero – che nel giudizio presupposto la costituzione della HYRIA s.a.s. avrebbe dovuto essere considerata come quella di nuovo soggetto al fine del riconoscimento dell’equa riparazione. Ciò – ad avviso dell’Amministrazione – dovrebbe comportare la nullità del rapporto processuale per difetto di capacità della HYRIA s.a.s..

Le censure – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa – sono del tutto prive di pregio.

Costituisce principio consolidato di questa Corte che la trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell’estinzione del soggetto e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità (Cass. 14 dicembre 2206 n. 26826; Cass. 23 aprile 2007 n. 9569; Cass. SS.UU. 31 ottobre 2007 n. 23019); e poichè l’atto di trasformazione di una società non comporta l’estinzione dell’originario soggetto processuale, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione della società di capitali non può essere considerata avente la qualità di terzo rispetto alla domanda introdotta nel giudizio presupposto (v, art. 2652 c.c. n. 6).

Con il terzo motivo l’Amministrazione denuncia violazione c/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per essere stati liquidati gli interessi sull’indennizzo riconosciuto dalla domanda pur in mancanza di una specifica domanda sul punto.

Il terzo mezzo è fondato, giacchè dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione, consentito in questa sede, risulta che la originaria ricorrente non ha formulato domanda per gli interessi.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione, configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cc., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico.

Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. n. 2248 del 2 febbraio 2007).

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo mezzo. Il decreto impugnato va cassato in relazione al motivo accolto e decidendo anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, la decorrenza degli interessi sull’indennizzo come determinato dalla corte di merito sono dovuti solo a decorrere dalla data della pronuncia del decreto. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, con conseguente reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate, mentre vanno confermate quelle del giudizio di merito.

PQM

La Corte, rigettati i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, fissa la decorrenza degli interessi sull’indennizzo determinato dalla corte di merito dalla data della pronuncia del decreto;

confermate le spese processuali liquidate avanti alla corte di merito, dichiara interamente compensate fra le parti quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA