Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13601 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22512-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO SAVELLI;

– ricorrenti incidentali –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 219/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’avvocato M.M. che aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta senza che lo stesso professionista, pur iscritto all’Albo Forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

che la Corte d’appello ha dichiarato che la pretesa dell’INPS concernente i contributi dovuti per l’anno 2010 comunicata dall’INPS in data 22.6.2016 e ricevuta in data 7.7.2016 fosse prescritta;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

che M.M. ha resistito con controricorso illustrato da memoria; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come mod. dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte d’appello dichiarato erroneamente che la pretesa contributiva dell’INPS relativa all’anno 2010 fosse prescritta, mentre l’appellato aveva ricevuto la nota del 22.6.2016 in data 7/7/2016 prima che fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, e correttamente conteggiato a partire dal momento in cui scadeva il termine stabilito per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi (il 31.10.2011) relativa all’anno cui si riferiscono i contributi (nel caso di specie 2010), unico momento da cui l’ente previdenziale può inferire l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo per il quale è dovuta la contribuzione a saldo.

che il motivo è infondato;

che la Corte d’appello ha affermato che il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata andasse individuato nella scadenza del 16 giugno 2011 – stabilito per il pagamento dei contributi e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – in base al D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, art. 17, modificato dal D.L. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006, e confermato dalla Circolare Inps n. 73 del 2010;

che l’INPS assume invece che, con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta alla Gestione separata, tale termine non può che decorrere dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore ovvero alla scadenza del termine stabilito per la trasmissione telematica da cui l’ente previdenziale può inferire l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo per il quale è dovuta la contribuzione (termine che cade dopo i due termini previsti per il pagamento); talchè nel caso di specie la prescrizione non poteva dirsi decorsa alla data in cui è stata comunicata la pretesa al controricorrente;

che la tesi dell’INPS è infondata; ed invero, la giurisprudenza di legittimità, in generale, ha sempre posto in rilievo che l’impossibilità di far valere un diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015);

in secondo luogo questa Corte ha già affermato, con riferimento alla materia dei contributi cd. “a percentuale”, che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990 ex art. 1, comma 4, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (sentenza n. 13463 del 29/05/2017). Pertanto il diritto dell’INPS a richiedere i contributi in questione era sorto al momento della scadenza del termine stabilito per il loro pagamento ed è quindi infondata la tesi dell’INPS secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore. Tanto di recente è stato ribadito da questa Corte (sentenza n. 27950 del 31/10/2018) con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata essendosi precisato che essa decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

che, pertanto essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure esposte con il ricorso che va quindi rigettato;

le spese seguono la soccombenza come in dispositivo

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 1200, di cui Euro 1000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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