Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13600 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.30/05/2017),  n. 13600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17407-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso L’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTA AIAZZI,

ROSANNA CLAVELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– M.C., C.F. (OMISSIS), S.M. C.F. (OMISSIS),

F.G. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– D.N.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

COLETTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5339/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/07/2014 R.G.N. 5297/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto;

udito l’Avvocato ANNA MARIA URSINO per delega verbale Avvocato

ROSSANA CLAVELLI;

udito l’Avvocato CLAUDIO RIZZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 10.7.2014, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da Poste Italiane s.p.a. avverso gli atti di precetto con cui S.M., F.G., D.N.O. e M.C. le avevano intimato il pagamento di spettanze retributive maturate a seguito di sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del loro licenziamento e condannato l’azienda a reintegrarli nel posto di lavoro e a pagar loro le retribuzioni maturate dal licenziamento alla data di effettiva reintegrazione.

La Corte, in particolare, riteneva che, dal momento che nel processo conclusosi con la sentenza posta a base dell’esecuzione era stato indicato fin dagli atti introduttivi l’ammontare della retribuzione globale di fatto percepita dai lavoratori, gli atti processuali contenevano elementi idonei alla quantificazione del credito; sotto altro profilo, e con specifico riferimento a taluni dei lavoratori appellanti, la Corte anzitutto giustificava l’intimazione di pagamento delle spettanze maturate successivamente al compimento, da parte loro, del 65^ anno d’età; quindi, riteneva corretta l’intimazione delle differenze scaturenti dal calcolo delle retribuzioni dovute al lordo delle ritenute fiscali e contributive e dell’importo percepito al netto di queste ultime e, infine, giudicava dovuto tra le differenze anche l’importo del premio di produttività.

Contro tali statuizioni ricorre Poste Italiane s.p.a., affidandosi a quattro motivi. Resistono S.M., F.G., M.C. e D.N.O. con due distinti controricorsi. S.M., F.G. e M.C. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, proposto nei confronti di tutti e quattro gli odierni controricorrenti, Poste Italiane s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la certezza e liquidità del credito posto a base dell’esecuzione, nonostante che quest’ultima fosse stata intrapresa sulla sola base del dispositivo della sentenza resa inter partes e che solo in grado di appello fosse stata prodotta la documentazione necessaria per la quantificazione degli importi dovuti.

Il motivo è inammissibile per estraneità al decisum. La Corte territoriale, infatti, ha rigettato sul punto l’appello dell’odierna ricorrente prendendo le mosse dal principio di diritto secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica nè si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (Cass. S.U. n. 11066 del 2012), e ha quindi dato atto che “nel processo conclusosi con la sentenza posta in esecuzione era stato allegato nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello l’ammontare della retribuzione globale di fatto”, per modo che “gli atti processuali (…) contenevano gli elementi idonei alla quantificazione del credito” (cfr. sentenza impugnata, pag. 2). E poichè nessuna censura la ricorrente ha mosso sul punto alla sentenza d’appello, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Con il secondo motivo, proposto nei confronti dei controricorrenti F., D.N. e M., la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 79 CCNL Poste per avere la Corte di merito ritenuto dovute le somme maturate da costoro oltre il compimento del 65^ anno di età, nonostante che la disposizione del CCNL cit. preveda la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’indicata anzianità anagrafica.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale, argomentando dalla costante giurisprudenza di questa Corte, ha infatti accertato la nullità della clausola contrattuale collettiva invocata dalla società ricorrente a sostegno della propria eccezione; e anche se è vero che, una volta dichiarata dal giudice la nullità della previsione contrattuale secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento del 65^ anno d’età, il prestatore non ha automaticamente diritto alle retribuzioni per il periodo successivo alla cessazione del servizio, neppure a titolo di risarcimento del danno, atteso che, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita (cfr. in tal senso Cass. n. 13292 del 2007), non è meno vero che ciò non accade allorchè il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente (così ancora Cass. n. 13292 del 2007, cit., il cui dictum è stato ribadito da Cass. n. 10527 del 2010), qual è appunto quella in cui, a seguito della statuizione di reintegra pronunciata inter partes il 17.5.2006, si è venuta a trovare l’azienda ricorrente, obbligata dalla sentenza posta a base dell’esecuzione oggetto del presente giudizio “al pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto non percepite dal momento del licenziamento fino alla reintegra” (così il dispositivo, per come riportato a pag. 19 del ricorso per cassazione).

Così integrata la motivazione del giudice di seconde cure, viene in rilievo il terzo motivo, proposto nei confronti dei controricorrenti F. e S., con cui la società ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. b), e art. 51 T.U. n. 917 del 1986, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, per avere la Corte territoriale ritenuto la correttezza del calcolo delle differenze retributive ancora dovute, nonostante che essi avessero detratto dagli importi calcolati al lordo delle ritenute di legge quanto già corrisposto dalla società al netto di esse.

Va premesso, al riguardo, che la Corte territoriale ha disatteso l’analogo rilievo che era stata mosso dall’odierna ricorrente nella memoria di costituzione in appello, richiamando il costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (cfr. in tal senso Cass. n. 19790 del 2011 e, più di recente, Cass. nn. 3525 e 21010 del 2013, 18044 del 2015).

Trattasi di principio di diritto che va qui ribadito, restando irrilevante la doglianza della ricorrente secondo cui il calcolo delle somme dovute non sarebbe stato effettuato per poste omogenee, essendosi proceduto a sottrarre dall’importo lordo precettato l’importo netto già da essa pagato, in luogo di quello lordo: la disomogeneità del sottraendo rispetto al minuendo non refluisce, infatti, sulla correttezza dell’operazione aritmetica mediante la quale si perviene alla determinazione delle differenze retributive dovute al lavoratore, giacchè l’obbligazione datoriale resta commisurata al lordo, che è ciò che nella specie è stato chiesto in executivis, e il giudice chiamato all’accertamento e alla liquidazione delle spettanze retributive, come pure all’assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata, non ha alcun potere di interferire sul distinto rapporto d’imposta in relazione al quale il datore di lavoro abbia operato quale sostituto, fermo restando l’obbligo del lavoratore, dopo aver percepito il lordo dovuto, di dichiararlo e di corrispondervi le relative imposte secondo il criterio di cassa e non di competenza, giusta il meccanismo della tassazione dei redditi arretrati (così in specie Cass. nn. 21010 del 2013 e 19970 del 2011, entrambe cit.).

Con il quarto motivo, proposto nei confronti del controricorrente Salvetti, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. in relazione all’art. 67 CCNL Poste del 1994 e all’art. 57 CCNL Poste del 2003, per avere la Corte di merito incluso fra le differenze dovute anche il premio di produttività, che viceversa costituirebbe elemento accessorio della retribuzione.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha dato continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 St. lav. deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, con esclusione dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (cfr. per tutte Cass. n. 19956 del 2009); e poichè le censure sono volte a sostenere il carattere accessorio e svincolato dalla retribuzione-base del premio di produttività, che è tuttavia carattere di per sè non decisivo al fine di escluderne la refluenza nella base di calcolo dell’indennità ex art. 18 St. lav., dovendo essa commisurarsi al coacervo delle somme che risultino dovute anche in via non continuativa, purchè non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale che sarebbe stato effettivamente goduto se non vi fosse stata l’estromissione dall’azienda (in termini Cass. n. 19956 del 2009, in motivazione, dove il richiamo alle ampie considerazioni svolte in Cass. S.U. n. 14616 del 2002), anche sotto tale profilo la sentenza resiste alle censure mossele. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità si liquidano e distraggono come da dispositivo. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna Poste Italiane s.p.a. a rifondere a S.M., F.G., M.C. e D.N.O. le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 4.700,00 per i primi tre, di cui Euro 4.500,00 per compensi, e in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, per il quarto, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Distrae le spese liquidate in favore di S.M., F.G. e M.C. a beneficio dell’Avv. Claudio Rizzo, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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