Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13600 del 30/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 13600 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 7448-2006 proposto da:
CIPRE SRL 00629810433, elettivamente domiciliato in
ROMA (ACILIA), VIA DOMENICO PURIFICATO 147, presso lo
studio dell’avvocato CARDILLI GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2013
144

BRACCI

DALMO

brcd1m54e01h8761,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128, presso lo
studio dell’avvocato PIRO ANTONINO, rappresentato e
..

difeso dall’avvocato MARTORELLI MARIO;

Data pubblicazione: 30/05/2013

-

controricorrente

avverso la sentenza n. 7/2004 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 15/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

udito l’AvvocatoCARDILLI Giovanni, difensore del
ricorrente che ha chiesto di riportarsi al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

,

1

MANNA;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5154 del 3.4.2003 questa Corte annullava con rinvio la
sentenza con la quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice

da Dalmo Bracci nei confronti di Gabriella Ferriccioli e della Ci.Pre s.r.1., ed
estesa poi alla terza chiamata IMA s.n.c. Con tale sentenza, accolto il primo
motivo di ricorso e assorbiti gli altri, questa Corte enunciava il principio per
cui il termine annuale, previsto a pena di decadenza dall’art. 1168 c.c. per la
proposizione dell’azione di reintegrazione nel possesso, va determinato con
riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la
reazione all’atto illecito, mentre irrilevanti sono al riguardo la data della sua
notifica o quella in cui sia stato notificato l’atto di chiamata in causa del terzo,
che in base alle difese del convenuto o alle risultanze processuali sia stato
successivamente individuato quale autore dello spoglio.
Pronunciandosi quale giudice di rinvio, la Corte d’appello di Ancona,
confermava (salvo per quanto concerneva la domanda accessoria di
risarcimento del danno, che dichiarava inammissibile) la decisione di primo
grado, che aveva accolto la domanda possessoria condannando la IMA s.n.c.,
quale autrice dello spoglio, alla rimessione in pristino dello stato i luoghi, e
regolava le spese dei gradi di giudizio successivi al primo e del procedimento
di cassazione ponendole a carico di detta società.
La Corte dorica, per quanto ancora rileva in questa sede, riteneva che la
pronuncia del giudice della nomofilachia fosse vincolante solo in ordine alla
ritenuta tempestività della domanda, non essendo precluso l’esame di ogni

d’appello, aveva rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso proposta

4

altra questione, -inclusa quella che riguardava 1′ animus spoliandi, che nel
merito affermava sussistente. Infatti, la Corte territoriale non rvisava nel
comportamento del padre del possessore, il quale aveva acconsentito

fondo, un elemento idoneo ad escludere l’elemento soggettivo dello spoglio,
atteso che il possessore, Dalmo Bracci, non risultava essere stato interpellato,
e che il padre di lui era stato sì suo procuratore, ma non pochi anni prima e in
relazione ad un solo affare.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Ci.Pre s.r.1., quale cessionaria
dell’azienda della IMA s.n.c., formulando due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso Dalmo Bracci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art.112

c.p.c. per l’omessa pronuncia sull’eccezione di cosa giudicata in relazione agli
accertamenti in fatto relativi alle modalità del preteso spoglio, e in particolare,
al difetto di clandestinità di esso e all’assenza dell’animus spoliandi,
espressamente ritenute dal Tribunale di Macerata e non oggetto di
contestazione e impugnazione da parte del Bracci. Data la natura di processo
chiuso del giudizio di rinvio, limitato ai punti relativamente ai quali è stata
cassata la sentenza d’appello, mentre poteva considerarsi incontestabilmente
annullata la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui aveva
ritenuto intempestiva l’azione, non potevano ritenersi travolte dalla sentenza
di cassazione le statuizioni circa la non clandestinità dello spoglio e l’assenza
dell’animus spoliandi.

all’attività della IMA s.n.c., consistita nell’escavazione di pozzi all’interno del

5

2. – Con il secondo motivo è dedotto, in subordine, il vizio di motivazione
circa la dedotta insussistenza dell’animus spoliandi. Dall’attività istruttoria
svolta in primo grado è emerso, con accertamento, sostiene parte ricorrente,

dell’elemento soggettivo dello spoglio. Non può dirsi raggiunta la prova che il
legale rappresentante della IMA s.n.c. abbia agito, al momento di scavare i
pozzi, contro la volontà del possessore o del detentore qualificato, ed anzi è
risultato che egli abbia agito con il consenso del padre del Bracci, che
appariva come colui il quale curava gli interessi del figlio e che qualche anno
prima era stato procuratore speciale di lui.
3. – Il primo motivo è infondato.
Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle
precedenti o clw- non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono
modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella
sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni
espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma
anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel
nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e
l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via
astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. nn. 327/10 e
13957/91).
Pertanto, contrariamente a quanto opina parte ricorrente, la natura di
giudizio c.d. chiuso, che caratterizza il procedimento di rinvio ex art. 394
c.p.c., impedisce proprio che quest’ultimo possa condurre ad un esito tale da

ormai insindacabile perché non oggetto d’impugnazione, l’insussistenza

6

vanificare l’applicazione nel caso specifico del principio di diritto enunciato
dalla Corte Suprema. Principio che sarebbe inutilmente espresso se, per
qualsivoglia altra ragione, nel giudizio di rinvio fosse lecito trarre dalle

in concreto nel rapporto fra le parti l’esplicazione di quanto deciso dal giudice
di legittimità.
Nella specie, l’affermazione contenuta nella sentenza n.5154 del 3.4.2003
— che, come detto, nell’annullare la sentenza d’appello si è limitata a risolvere
la questione relativa alla tempestività dell’azione possessoria esercitata —
implica per sua stessa natura l’assenza di un giudicato interno sul merito,
assenza che né in sede di rinvio, né in sede di ricorso per cassazione contro la
sentenza del giudice di rinvio può essere rimessa in discussione.
4. – Anche il secondo motivo è infondato.
Il vizio motivazionale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
ricorre solo se la trama argomentativa interna alla decisione sia affetta da
difetti di organizzazione logica del pensiero, e non già quando essa non
corrisponda alla diversa valutazione del corredo probatorio sccitata nel
giudizio di merito dalla parte risultata soccombente.
E’ quanto ricorre nella specie, atteso che la parte ricorrente ricollega il
vizio denunciato ad un apprezzamento dei fatti di causa asseritamente non
conforme (non già a logica, ma) a quella che ritiene essere la corretta
valutazione delle emergenze istruttorie. Di talché, in definitiva, ciò che il
motivo sollecita è un inammissibile sindacato di merito da parte di questa
Corte.

complessive vicende del processo fatti idonei, in rito o in merito, ad impedire

7

5.

In conclusione il ricorso va respinto.

6. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che
liquida in Eirdí cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 22.1.2013.

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA