Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13600 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 21/05/2019), n.13600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13666-2017 proposto da:

D.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MELOZZO DA

FORLI’ N 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA CLEMENTINA

RUGGIERI, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO PAGLIARICCI,

AUGUSTO DI BOSCIO;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 388/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Pescara condannò la Axa Assicurazioni s.p.a. in solido col proprio assicurato D.H., al risarcimento dei danni in favore di L.A. e degli eredi di S.T. (rispettivamente, infortunato e deceduta in un sinistro stradale avvenuto mentre si trovavano trasportati a bordo dell’autovettura condotta dal D.);

effettuato il pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di 274.212,40 Euro, la Axa agì in rivalsa nei confronti del D., L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 209/2005, art. 144, comma 2) deducendo l’inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto difforme rispetto alle previsioni di legge e della carta di circolazione (nell’autovettura erano trasportate sette persone, oltre al conducente, di cui due sul sedile anteriore destro);

il Tribunale accolse la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che, a fronte di un pagamento avvenuto il 31.5.2005, doveva aversi riguardo alla data di spedizione (22.5.2006) e non a quella di ricezione (14.6.2006) della prima raccomandata con cui la Axa aveva richiesto la restituzione della somma pagata;

la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dal D., osservando -fra l’altro- che:

diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per notificante e destinatario (giacchè tale principio si estende agli effetti sostanziali solo ove il diritto non possa farsi valere se non con atto processuale);

nella specie, trattandosi atto di costituzione in mora, doveva trovare applicazione il principio generale di cui all’art. 1334 c.c. (secondo cui “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”), di talchè la ricezione risulterebbe intempestiva in relazione alla data dell’effettuato pagamento (31.5.2005), in una situazione in cui si applicava (ratione temporis) l’originario termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c.;

doveva tuttavia considerarsi che, in caso di rivalsa L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2, il dies a quo per l’esercizio dell’azione da parte dell’assicuratore “va individuato, nel caso in cui il pagamento al danneggiato sia avvenuto a seguito di sentenza di primo grado, solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta in via definitiva la responsabilità dell’assicurato (Cass. Civ. 3 marzo 2010, n. 5088 in motivazione)”;

atteso che la sentenza di primo grado era passata in giudicato il 15.5.2006, non v’era dubbio che il termine annuale era stato rispettato;

quanto alla successiva raccomandata inviata il 12.7.2007 e ricevuta per compiuta giacenza il 20.8.2007, risultava infondato il motivo di appello con cui il D. aveva contestato che non era stata fornita la prova che egli fosse residente nel luogo in cui la raccomandata era stata indirizzata: invero, da due certificati rilasciati dal Comune di Pescara, risultava che lo stesso aveva la residenza proprio in via (OMISSIS);

ha proposto ricorso per cassazione il D., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 2, (già L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2), nonchè dell’art. 2945 c.c., comma 2, art. 2952 c.c., comma 2, e art. 2935 c.c.”: ritenuti inconferenti i richiami effettuati dalla sentenza impugnata a Cass. n. 5088/2010 e a Cass., S.U. n. 8085/2007, non ricorrendo nel caso in esame alcuna ipotesi di surrogazione (costituente il presupposto delle anzidette pronunce), il ricorrente assume che non può sostenersi -come ha fatto il giudice di secondo grado- che il giudizio intrapreso dai danneggiati nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice comporti, fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, la sospensione della prescrizione del diritto che l’impresa assicuratrice vanta nei confronti del proprio assicurato L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2, in quando ciò “significa stravolgere completamente il dettato dell’art. 2945 c.c., comma 2”, essendo pacifico che “l’efficacia sospensiva della prescrizione del citato art. 2945 c.c., comma 2 vale solo per i diritti azionati nel processo e non per diritti connessi o comunque collegati”; richiama inoltre numerosi precedenti di legittimità nel senso che il termine di prescrizione relativo all’azione di rivalsa inizia a decorrere dalla data dell’avvenuto pagamento del risarcimento del danno e conclude che il diritto azionato dall’Axa Assicurazioni si è estinto per prescrizione “essendo trascorso più di un anno dalla data in cui l’impresa assicuratrice asserisce di aver provveduto a risarcire i danneggiati (eredi S.), ossia dal 31.5.2005, alla data di ricezione da parte del destinatario del primo atto di messa in mora (14.6.2006)”;

il motivo è fondato;

non sussistono, infatti, ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (sostituito dall’art. 144, comma 2 C.D.A.), il termine di prescrizione è quello di cui all’art. 2952 c.c., comma 2 e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato (cfr. Cass. n. 10351/2000 e Cass. n. 29833/2008), con la precisazione che il diritto di rivalsa “decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell’assicuratore” (Cass. n. 4363/1997; conforme Cass. n. 6769/2001); tale principio ha trovato conferma anche in Cass. n. 5088/2010 che -lungi dal derogarvi, come parrebbe sostenere la sentenza impugnata- si è limitata ad estenderlo all’ipotesi della rivalsa effettuata dal F.G.V.S., affermando che “il principio secondo cui all’azione di rivalsa prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, (“ratione temporis” applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2952 c.c., comma 2, che decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l’identità di “ratio”, anche all’ipotesi in cui l’azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, art. 4,convertito, con modif., nella L. n. 738 del 1978″;

non risulta pertinente il richiamo compiuto dalla Corte territoriale a Cass., S.U. n. 8085/2007, che attiene alla specifica ipotesi della surrogazione prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 29, comma 2, in cui è stato ravvisato un fenomeno lato sensu successorio (per cui l’impresa designata che abbia risarcito il danneggiato subentra nei diritti vantati da quest’ultimo nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa al fine dell’insinuazione al passivo della liquidazione coatta), ossia ad ipotesi del tutto diversa da quella della rivalsa dell’assicuratore prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 2;

per quest’ultima, trova dunque applicazione il principio generale di cui all’art. 2935 c.c., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da individuare -nello specifico- nel giorno in cui l’assicuratore abbia effettuato il pagamento;

il secondo motivo (“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1334,1335 e 2943 c.c., nonchè dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 116 e 132 c.p.c., oltre che degli artt. 2699 e 2700 c.c.”) censura la sentenza per non avere considerato che dall’ultima interruzione del termine prescrizionale (avvenuta con raccomandata del 26.9.2006) era comunque trascorso più di un anno prima della notifica dell’atto di citazione (spedita il 3.1.2008), dovendosi negare efficacia interruttiva alla raccomandata inoltrata al D. nel luglio 2007: il ricorrente sostiene, infatti, che non era stata fornita la prova che egli risiedesse nel luogo ((OMISSIS)) ove era stata indirizzata la raccomandata (che era stata ritenuta notificata per compiuta giacenza), dato che la Corte si era basata su due certificati di residenza contraddittori e non aveva valorizzato l’efficacia probatoria della relata della prima notifica (negativa) dell’atto di citazione;

il motivo è inammissibile in quanto censura un accertamento di fatto in funzione di una diversa lettura di merito ed è svolto senza ottemperare alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè non trascrive il contenuto dei due certificati e della relata;

la sentenza va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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