Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13600 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 04/07/2016), n.13600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18852-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA

CHABOTTO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 761/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

5/05/2014, depositato il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Domenico Bonaiuti (delega avvocato Susanna

Chiabotto) difensore del ricorrente che si riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 14.05.2014 reso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter la Corte d’appello di Perugia – previa revoca del decreto n. 2198/2013 – dichiarava improponibile la domanda proposta da C.A. nei confronti dei Ministero dell’economia e delle finanze relativa alla eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale, conclusosi con sentenza pubblicata il 17.01.2013. A base della decisione la non definitività di tale pronuncia, in quanto ancora soggetta, alla data di proposizione del ricorso (anno 2013), alla revocazione ordinaria.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il C., in base a due motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione del decreto impugnato sia redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter artt. 101 e 738 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con conseguente nullità della decisione impugnata, per avere la corte di merito rilevato d’ufficio la questione della improponibilità della domanda, senza una eccezione della controparte opponente e senza preventivamente sollecitare il contraddittorio fra le parti.

Il mezzo è privo di fondamento.

Come codesta Corte Suprema ha avuto modo di rilevare in plurime occasioni la norma dell’art. 101 c.p.c., comma 2 fa riferimento a quelle “questioni” (oggetto di rilievo officioso, quando non fatte oggetto della difesa delle parti) che sono idonee a comportare “nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale” (per tutte si veda Cass. 13 luglio 2012 n. 11928).

Perciò, è solo la mancata segnalazione, da parte del giudice, di una siffatta questione che determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, perchè private dell’esercizio del contraddittorio (con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria), non anche la mancata segnalazione di questioni di esclusiva rilevanza processuale del cui controllo le stesse parti sono preventivamente onerate, dovendo avere autonoma consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l’ammissibilità dell’esercizio giudiziale delle domande.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene parte ricorrente che il termine semestrale di decadenza entro cui, ai sensi dell’art. 4 Legge cit., deve essere proposto il ricorso decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto. Termine che, una volta spirato, non può essere riaperto e a tempo indeterminato per effetto del ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 trattandosi di mezzo d’impugnazione straordinario, non legato da rapporto di unicità con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato. Tale principio, sostiene parte ricorrente, si applicherebbe anche al caso di specie, atteso che avverso le sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti è consentito l’appello innanzi alle sezioni centrali per soli motivi di diritto, appello che è così equiparato al ricorso per cassazione.

Il motivo è infondato, anche se viene ravvisata una ragione di improcedibilità dell’originario ricorso diversa da quella ritenuta dalla corte di merito.

La nuova formulazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 come risultante dalle modificazioni apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, comporta che la domanda di equa riparazione non può essere promossa finchè il giudizio presupposto non sia stato definito con sentenza o altro provvedimento divenuto irrevocabile.

Circa la definitività delle decisioni della Corte dei Conti questa Corte, nell’esaminare la questione della decorrenza del termine di proposizione della domanda di equa riparazione nella previgente disciplina, ha già avuto modo di precisare che il termine de quo “non decorre dalla data del provvedimento conclusivo del processo della cui durata ci si dolga, e neppure da quella in cui detto provvedimento è stato portato a conoscenza dell’interessato nelle forme eventualmente a ciò prescritte dall’ordinamento. Decorre, invece, da quando quel provvedimento conclusivo è divenuto definitivo, e con tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi al significato che comunemente si assegna alla nozione di definitività di un provvedimento giurisdizionale: vale a dire al fatto che quel provvedimento non sia più suscettibile di essere revocato, modificato o rifonnato dal medesimo giudice che lo ha emesso o da altro giudice chiamato a provvedere in un grado successivo” (Cass. n. 17261 del 2002; le conclusioni richiamate sono state condivise anche di recente con la sentenza n. 21138 del 2015).

Alle argomentazioni ora esposte deve aggiungersi il rilievo che la sentenza resa dalla Corte dei Conti in grado di appello è ricorribile per Cassazione, dinanzi alle Sezioni Unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, e dell’art. 111 Cost., u.c., ed essendo applicabile – in virtù del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26 – la norma dell’art. 324 c.p.c., la sentenza ancora soggetta a ricorso per Cassazione non può essere ritenuta passata in giudicato (Cass. n. 17261/2002 cit.).

Nella specie, dal provvedimento impugnato emerge che la domanda di equa riparazione è stata proposta con ricorso depositato il 13 settembre 2013, in relazione ad un giudizio nel quale era stata pronunciata sentenza, dalla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, il 12 febbraio 2013, data – che per le considerazioni sopra svolte – non coincide con quella del passaggio in giudicato della sentenza, dovendo decorrere ancora il termine annuale ex art. 327 c.p.c., ratione temporis applicabile (introdotto il giudizio avanti alla Corte dei Conti il 3 agosto 1988), per proporre ricorso per cassazione, con la conseguenza che la domanda di equa riparazione è stata proposta prima che il provvedimento di definizione del giudizio presupposto sia divenuto irrevocabile.

In conclusione il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sewsta Civile – 2, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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