Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13600 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano – Sez. staccata di Brescia), Sez. 65^, n. 60/65/04,

del 27 maggio 2004, depositata il 28 maggio 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

22 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi in ordine ad una istanza di rimborso IRAP proposta dal contribuente in relazione alla propria attività di libero professionale svolta senza il requisito necessario della autonoma organizzazione.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso de Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Gardone Val Trompia dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato da contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (così come il ricorso per cassazione) spettava alla sola Agenzia. In merito, va disposta la compensazione delle spese in ragione del consolidamento del principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, affermando che ai fini dell’accertamento dello svolgimento di una attività autonomamente organizzata non è rilevante se la stessa possa o meno essere esercitata indipendentemente dall’apporto del titolare.

La censura è fondata sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “In tema di IRAP, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità” (Cass. n. 5011 del 2007; v. anche Cass. n. 3677 del 2007).

Nel caso di specie, il giudice di merito, sulla base di un’errata interpretazione della legge, non ha compiuto, in fatto, alcun concreto accertamento sull’esercizio dell’attività da parte del contribuente. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso attinente alla conformità dell’imposta alle direttive comunitarie.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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