Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1360 del 26/01/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1360 Anno 2015
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 443-2013 proposto da:
EDIL CEA SOCIETA’ COOPERATIVA 13285790153, in persona
del suo Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
CORSO 160, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO
ALESSANDRINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CLAUDIO SIGNINI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente Generale, Direttore Reggentge della Direzione
Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA

929″I

Data pubblicazione: 26/01/2015

FABBI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LORELLA FRASCONA’ giusta procura in calce al controricorso;

– con troricorrente nonché contro

– intimata avverso la sentenza n. 1147/2011 della CORI h D’APPELLO di
MILANO del 19/10/2011, depositata il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01 /12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA
BLASUTTO.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, letta
la memoria dell’INAIL.
Con opposizione a cartella esattoriale la soc. Edil- Cea soc. coop.
contestava la fondatezza della pretesa dell’Inail di ragguagliare la
retribuzione imponibile non a quella effettivamente corrisposta, ma a
quella “commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore
all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali”, in
base a quanto previsto dall’art. 29 d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in 1.
8 agosto 1995 n. 341. La Corte di appello di Milano confermava la
pronuncia di primo grado, ritenendo infondate le argomentazioni dell2
società opponente ed osservando che il principio del c.d. minimale
contributivo, a norma del quarto comma dell’art. 29 dt, trova
applicazione alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività
edile anche per i soci lavoratori delle stesse; quanto poi all’asserita
sussistenza di un’ipotesi di prestazione a tempo parziale dei soci era
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EQUITALIA ESATRI SPA;

e

decisivo rilevare che di tale asserito part-time verbalmente pattuito tra la
cooperativa e i soci non esisteva in atti alcuna prova.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. coop. EdilCea sulla base di due motivi, resiste con controricorso rInail.
Con il primo motivo, si censura la sentenza per violazione e falsa

del 1995, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),
contestando l’interpretazione secondo cui il principio del minimale
contributivo rapportato all’orario contrattuale previsto per i lavoratori
dipendenti del settore non può ritenersi estensibile al socio lavoratore,
poiché costui presta la propria attività – e riceve la remunerazione – in
base alle ore di lavoro che la cooperativa riesce a procuragli. Con il
secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5,
quinto comma, L. 863/84, sostenendosi che l’art. 29, primo comma, d.l.
n. 244 del 1995 non si applica all’obbligo di contribuzione nel contratto
a tempo parziale. Si ripropone, infine, l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 29 cit., disattesa dal giudice di merito.
In limine, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso ex art.
375, primo comma, n. 5 c.p.c., per cui la causa può essere trattata in
camera di consiglio ex art. 380 bis, primo comma, c.p.c..
La norma che regola la materia è il D.L. n. 244 del 1995, art. 29,
comma 1, convertito nella L. n. 341 del 1995, (retribuzione minima
imponibile nel settore edile), che indica la retribuzione sulla quale si
calcolano i contributi fissando la regola che si considera a tal fine la
“retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non
inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione”.
La finalità è chiaramente antielusiva. La medesima norma prevede poi
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applicazione dell’art. 1 legge n. 389 del 1989 e dell’art. 29 del d.l. n. 244

una serie di eccezioni a tale regola (“con esclusione”) nel caso in cui il
lavoratore sia stato assente “per malattia, infortuni, scioperi, sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa
integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i
quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento

essere integrata con decreto interministeriale (“altri eventi potranno
essere individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali predette”).
Come affermato da Cass. n. 21700 del 2009 e numerose altre
successive (v, tra le altre, Cass. n16601 del 2010, n. 9805 del 2011, n.
13047 del 2013), in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro
esercenti attività edile, l’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella
legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo
contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una
retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore
all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva,
prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze,
tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione
situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il
rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da
una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un
accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retributivo,
dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di “ratio” tra le
situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o,
comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura
eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un

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presso le Casse edili”. Sancisce, infine, che questa lista di esclusioni può

ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere
effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali.
Dunque, il legislatore, con il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, dopo aver
dettato le eccezioni alla regola prevista dalla prima parte, si pone il
problema della possibile estensione ad altri casi e lo risolve conferendo

modo, quindi, implicitamente ma nettamente, esclude che la medesima
operazione possa essere effettuata da altri atti (atti di autonomia privata
collettiva o individuale; circolari, anche se provenienti dallo stesso
INPS) (v., in tal senso, Cass. n. 3969 del 2011).
La incostituzionalità della disciplina sulle esclusioni è manifestamente
infondata.
Come osservato da Cass. n. 7590 del 2011, in tema di contribuzione
dovuta dai datoti di lavoro esercenti attività edile, è manifestamente
infondata la questione di legittimità in relazione agli articoli 3 e 53 Cost
dell’art. 29 della legge n. 341 del 1995 – che disciplina la misura
dell’obbligo contributivo ed assistenziale in riferimento a quanto
stabilito dalla contrattazione collettiva, escludendo le sole assenze per le
quali il rapporto di lavoro è sospeso “ex lege” e non anche quelle per le
quali la sospensione è concordata tra le parti – in quanto costituisce
norma di carattere generale nell’ambito dell’ordinamento pensionistico
ed infortunistico che il principio di corrispondenza tra retribuzione e
contribuzione include l’esistenza di un limite inferiore, onde la relativa
previsione non crea alcun “vulnus” al principio di capacità contributiva,
né irragionevoli disparità di trattamento tra datori di lavoro.
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi, in relazione al primo motivo, che
non è stata nemmeno specificamente censurata la sentenza laddove
questa ha rilevato come il quarto comma dell’art. 29 della legge n. 341
del 1995 preveda testualmente che “le disposizioni del presente articolo:
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tale potere di ampliamento ad un decreto interministeriale. In questo

a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro
esercenti attività edile anche per i soci lavoratoti delle stesse…”.
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di
specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla
mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 numero 4 cod.

d’ufficio (Cass. n. 21490 del 7 novembre 2005, 9 ottobre 1998 n. 9995,
26 marzo 2010 n. 7375).
Quanto allipotizzata regolamentazione mediante contratto di lavoro a
tempo parziale (in fattispecie assoggettata ratione temporis al regime
successivo al d.lgs. n. 61 del 2000), deve rilevarsi che il giudice di merito,
valutando gli elementi acquisiti agli atti, ha escluso che fosse stata fornita
la prova dell’esistenza di un patto verbale tra la cooperativa e i soci. Tale
accertamento di fatto, non specificamente censurato, rende ultroneo
l’esame del secondo motivo, con cui si sostiene che il regime
contributivo del part-time fissato dall’art. 5, comma 5, delle legge n.
863/84 si applicherebbe anche alla società cooperative, atteso che
l’esame della questione di diritto presuppone il positivo accertamento
dell’esistenza tra le parti di un regime contrattuale di lavoro a tempo
parziale.
Il ricorso va dunque respinto, con condanna di parte ricorrente alla
rifusione, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio,
liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi
professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del
compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10
marzo 2014, n. 55.
Nulla va disposto tra part ricorrente ed Equit2lia Esatti s.p.a., rimasta
intimata.
P.Q.M.
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proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio
di legittimità nella misura di € 100,00 per esborsi, € 4.000,00 per
compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese
nella misura del 15%. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Esatti
s .p. a..

Il Presidente

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014

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