Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1360 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1400-2019 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA
SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL SERAFICO
106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentato e
difeso dall’avvocato UMBERTO RUBERA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 616/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 29/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE
ALFONSINA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo dovuto da Gaspare U., architetto, per l’iscrizione alla gestione separata relativa all’anno 2007, considerando quale dies a quo della prescrizione il giorno in cui detti contributi avrebbero dovuto essere pagati, in base all’allegazione dell’Inps (16 giugno 2008);
la Corte territoriale ha accertato che alla data della comunicazione della richiesta di pagamento del 19 luglio 2013 da parte dell’ente, il credito era estinto;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi;
U.G. ha opposto difese;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2) e del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002”;
sulla base di un excursus della normativa che regola la dichiarazione dei redditi e le modalità di riscossione delle imposte, segnatamente dovute all’accertamento della sussistenza dell’obbligo contributivo alla gestione separata in capo ai lavoratori autonomi ed al puntuale adempimento di esso, l’Istituto rileva che, essendo detto contributo variabile, in quanto dovuto unicamente al prodursi di un eventuale reddito professionale, la verifica della ricorrenza di una siffatta eventualità non può che darsi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno a cui si riferisce il preteso credito contributivo;
detto termine cade dopo i due (tra il 1 maggio e il 31 luglio, oppure, in via telematica, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta) previsti come successivi e alternativi per il pagamento, a scelta del contribuente e, nel secondo caso, con l’aggiunta di un interesse corrispettivo;
l’inadempimento da parte del contribuente si configura soltanto all’atto del mancato pagamento alla seconda scadenza, trascorsa inutilmente la quale, l’Inps acquista il diritto ad agire per l’adempimento della prestazione, in merito ai contributi dovuti da U.G. alla gestione separata relativi all’anno 2007, alla data della diffida di pagamento del 22 giugno 2013 il credito non poteva considerarsi estinto;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, degli artt., 2935 e 2944 c.c.”;
l’Inps prospetta che, seppure la Corte territoriale non avesse voluto tener conto della seconda data di scadenza, avrebbe dovuto, comunque, considerare non prescritto il credito, in ragione dell’effetto interruttivo della stessa attribuibile alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, presentata dal controricorrente il 24 settembre 2008;
il Collegio, rendendosi necessaria l’enunciazione di un principio di natura nomofilattica, non ritiene sussistenti i presupposti per la decisione davanti alla Sesta Sezione e rimette, pertanto, la causa alla Quarta Sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021