Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1360 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 19/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.19/01/2017), n. 1360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18972/2012 proposto da:
IMPREME SPA INCORPORANTE FINEUROPA SPA (OMISSIS), IN PERSONA DEL
PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
nonchè da:
D.M. C.F. (OMISSIS), B.V. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA SCROFA 47, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO ANELLI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
IMPREME SPA INCORPORANTE FINEUROPA SPA (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
POMPA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1912/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/11/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
Impreme spa, incorporante Fineuropa spa ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di D.M. e B.V. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1912/2012 pubblicata il 5.4.2012 che, operata la compensazione tra i contrapposti crediti delle parti, ha condannato la Impreme spa al pagamento in favore delle controparti di 175.595, 37 Euro, oltre alle spese processuali.
I signori D. e B. hanno resistito con controricorso ed hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, cui Impreme, a sua volta, ha resistito con controricorso.
Successivamente le parti hanno depositato rinunzia al ricorso principale ed a quello incidentale ed accettazione ai rispettivi atti di rinunzia.
Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio.
Preso atto dell’accettazione sulle rispettive rinunzie non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017