Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1360 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18972/2012 proposto da:

IMPREME SPA INCORPORANTE FINEUROPA SPA (OMISSIS), IN PERSONA DEL

PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO POMPA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè da:

D.M. C.F. (OMISSIS), B.V. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA SCROFA 47, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO ANELLI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

IMPREME SPA INCORPORANTE FINEUROPA SPA (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

POMPA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1912/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Impreme spa, incorporante Fineuropa spa ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di D.M. e B.V. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1912/2012 pubblicata il 5.4.2012 che, operata la compensazione tra i contrapposti crediti delle parti, ha condannato la Impreme spa al pagamento in favore delle controparti di 175.595, 37 Euro, oltre alle spese processuali.

I signori D. e B. hanno resistito con controricorso ed hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, cui Impreme, a sua volta, ha resistito con controricorso.

Successivamente le parti hanno depositato rinunzia al ricorso principale ed a quello incidentale ed accettazione ai rispettivi atti di rinunzia.

Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio.

Preso atto dell’accettazione sulle rispettive rinunzie non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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