Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 136 del 08/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 136 Anno 2014
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 1222-2007 proposto da:
VIRGILIO LUCIA (C.F. VRGLCU43D45I389C), domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

Data pubblicazione: 08/01/2014

difesa dall’avvocato ROMITI ANGELO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013
1665

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA, in persona
del Direttore generale pro tempore, elettivamente

1

domiciliata in ROMA, V. PIERLUIGI DA PALESTRINA,
19, presso l’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARINELLI
FABRIZIO, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n. 1005/2005 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/11/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROMITI ANGELO
ERRICO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

controricorrente

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.01.1988 Lucia Virgilio conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Avezzano, la Provincia dell’Aquila al fine di ottenere sia il

terreno di sua proprietà, che, pur in mancanza di un decreto di espropriazione, era stato
irreversibilmente trasformato per la realizzazione della strada a scorrimento veloce
Avezzano-Sora, e sia il pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione
legittima, protrattosi per un quinquennio, scaduto il 4.03.1985.
Con sentenza del 15.01.1992 il Tribunale di Avezzano, nel contraddittorio delle parti ed
anche in base all’espletata consulenza tecnica, condannava la Provincia dell’Aquila sia
a risarcire il danno subito dalla Virgilio per la perdita del diritto di proprietà,
liquidandolo nella somma di £ 188.600.000, già rivalutata all’attualità e da accrescere
degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza dell’occupazione legittima, e sia
a pagare all’attrice la somma di £ 32.312.500, a titolo di indennità per l’occupazione
legittima, indennità commisurata al tasso degli interessi legali sul valore venale
dell’immobile occupato, riferiti a ciascuno dei cinque anni di occupazione, ed
anch’essa da accrescere degli interessi legali dal 4.03.1985.
La sentenza del Tribunale veniva impugnata con appello principale dalla Provincia e
con appello incidentale dalla Virgilio.
La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza non definitiva del 23.09.2003, respingeva
l’eccezione di estinzione del giudizio proposta dalla Virgilio e con successiva sentenza
definitiva n. 1005 dell’11.10-14.11.2005, in parziale riforma della prima pronuncia,
recepito anche l’esito della rinnovata CTU, condannava la Provincia dell’Aquila a
pagare alla Virgilio a titolo di risarcimento del danno da occupazione c.d. acquisitiva,
la minore somma di E 36.757,02, da rivalutare annualmente a decorrere dal 4.03.1985

3

risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’occupazione di un appezzamento di

alla data di pubblicazione della sua sentenza, e da accrescere degli interessi legali sulla
somma via via rivalutata, dalla stessa data del 4 marzo 1985 a quella del saldo;
determinava inoltre l’indennità per l’occupazione legittima nel minore importo di €

5.012,30), oltre agli interessi nella misura legale, dalla scadenza di ciascuna annualità
alla data dell’effettivo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, condannava infine la
medesima Provincia a rimborsare alla Virgilio le spese del doppio grado del giudizio e
poneva a definitivo carico della stessa le spese relative alle espletate consulenze
tecniche.
La Corte territoriale riteneva per quanto ancora possa rilevare che:
la causa andava decisa in base alle conclusioni precisate dalle parti e riportate in
epigrafe ( per la Provincia “Voglia la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, ridurre alla giusta valutazione l’indennità per l’occupazione e l’acquisizione
dell’immobile dell’ attore. ‘), considerando anche che col suo gravame la Provincia
dell’Aquila si era nel merito doluta solamente che il Tribunale avesse indicato come
definitivamente occupate aree che in realtà non lo erano state e che nello stimare i
terreni dell’attrice non avesse tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 5 bis della legge
n. 359 del 1992 (pagg 3 e 7);
l’area occupata ed irreversibilmente trasformata era estesa mq 2.350 ed era di
natura edificabile, in ragione della relativa destinazione urbanistica;
al terreno occupato andava attribuito il valore venale unitario di £ 55.000 al mq alla
data del 4.03.1985, di scadenza dell’occupazione legittima e di acquisizione del bene
alla mano pubblica;

il risarcimento del danno da perdita del diritto dominicale andava parametrato ai
criteri prescritti dal comma 7 bis dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, respingendo

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1.002,46, per ciascuno dei cinque anni di occupazione (e quindi complessivamente in €

sul punto la tesi della Virgilio secondo cui i criteri contemplati dal citato art. 5 bis
avrebbero dovuto essere disapplicati per contrasto con l’art. 1 del primo protocollo
addizionale alla CEDU;

venale dell’immobile al 4.03.1985, pari a £ 129.250.000 (E 55.000 x mq. 2.350), anche
del reddito dominicale rivalutato per un decennio, nonché applicando l’incremento
legale del 10%, e così in £ 71.171.512 (129.250.000 + 152.750 : 2 x 1,1), pari ad E
36.757,02, importo da rivalutare sino alla data di pubblicazione della decisione e da
accrescere degli interessi legali dal 4.03.1985 alla data del pagamento;
la Virgilio aveva inoltre diritto all’indennità per l’occupazione legittima.
del suo terreno, protrattasi per il periodo di cinque anni (4 marzo 1980 – 4 marzo 1985),
indennità da determinare in base al saggio legale degli interessi (non sul valore venale,
come aveva ritenuto il Tribunale, ma) sull’importo base (anche se meramente virtuale)
dell’indennizzo espropriativo, a sua volta calcolato, trattandosi di area edificabile,
secondo i criteri forniti (media tra valore venale e valore catastale; riduzione del 40%)
dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Essa pertanto, poiché l’indennità di
espropriazione dell’area di cui si trattava sarebbe ammontata a £ 38.820.825, doveva
essere calcolata in £ 1.941.041 (38.820.825 x 5 : 100), pari ad € 1.002,46, per ciascuno
dei cinque anni di occupazione, e quindi complessivamente in E 5.012,30, importo da
maggiorare degli interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascuna annualità.
Avverso questa sentenza la Virgilio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi e notificato il 30.12.2006-2.01.2007 alla Provincia dell’Aquila, che 1’8.02.2007
ha resistito con controricorso e depositato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la Virgilio denunzia:

5

detto ristoro doveva pertanto essere liquidato tenendo conto, oltre che del valore

1.

“Nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per violazione e
falsa applicazione dell’art. 5 bis, comma 7 bis, L. 8/8/92 n. 359, introdotto dall’art. 3,
comma 65, L. 23/12/96 n. 662, comunque incostituzionale, dell’art. 39 L. n. 2359 del

Protocollol, firmata a Roma il 4/11/50 resa esecutiva in Italia con L. n. 848/1955.”.
La ricorrente sostiene di nuovo che il risarcimento del danno a lei spettante per la
perdita del suo diritto dominicale, avrebbe dovuto essere liquidato, non in base al
criterio riduttivo previsto dall’art. 5 bis, co. 7 bis della L. n. 359/92, contrastante con la
rubricata normativa comunitaria e costituzionale, bensì secondo il criterio previsto
dall’art. 39 della L. n. 2359/1865, conforme alla medesima normativa comunitaria e
costituzionale, e cioè in misura pari all’intero valore di mercato del terreno
irreversibilmente trasformato e che quindi il ristoro avrebbe dovuto essere determinato
in complessive £ 129.250.000 (£ 55.000 x mq. 2.350) e cioè € 66.752,10 alla data del
4/3/85, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi come per legge e come
riconosciuti nell’impugnata sentenza.
Il motivo merita favorevole apprezzamento per il fatto che è sopravvenuta la sentenza
della Corte costituzionale n. 349 del 2007 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 5 bis, comma 7 bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per cui non è più
possibile applicare il criterio riduttivo ivi contemplato, ma a norma dell’art. 55 del
d.P.R. n. 327 del 2001 nel testo modificato ad opera dell’art. 2, comma 89, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si deve assicurare alle vecchie occupazioni appropriative “ad
esaurimento” il risarcimento commisurato al valore venale del bene.
2.

“Nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.; Violazione e
falsa applicazione degli artt. 324, 329, 342 e 112 c.p.c. nonché omessa, contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

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1865, dell’art. 6 § 1 della C.E.D.U. nonché dell’art. 1 del relativo addizionale

La Virgilio sostiene che la sentenza di secondo grado è anche errata perché ha ridotto
l’entità dell’indennità di occupazione legittima, contemplata da autonomo capo della
sentenza di primo grado, non impugnato e quindi passato in giudicato, così violando i

giudicato e di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, nonché contraddicendo
l’affermazione che l’appello della Provincia fosse stato limitato alla sola estensione
dell’area definitivamente ed irreversibilmente trasformata dall’opera pubblica. Deduce,
inoltre, che poiché l’art. 5 bis L. n. 359 del 1992 non è applicabile per tutte le ragioni
esposte nel primo motivo da aversi qui per integralmente riproposto e poiché il valore
di mercato della stessa area edificabile è, secondo l’impugnata sentenza, di £.
129.250.000, detta indennità avrebbe dovuto essere quantificata in complessive £
32.312.500 (C 129.250.000 x 5% x 5 anni) pari ad C 16.688,01 (e non C 5.012,30 come
sopra determinato dalla Corte di Appello), oltre interessi legali dalla scadenza di
ciascuna annualità al soddisfo, da pagarsi direttamente alla parte attrice.
Il motivo, dunque involge doglianze d’indole sia procedurale che sostanziale. Le prime
ossia le procedurali, appaiono prive di pregio, evidenziandosi dal contenuto
dell’appello della Provincia, che le poste censure concernevano espressamente la
quantificazione non solo del risarcimento ma anche dell’indennità, testualmente
richiamata, e che con sintetica ma sufficiente puntualizzazione in rapporto al loro
oggetto, si appuntavano sull’accertato valore venale del fondo occupato, ossia sul
parametro che accomunava la commisurazione di entrambe le voci. Semmai, quindi si
sarebbe potuta porre in questa sede una non prospettata questione inerente alla corretta
interpretazione delle censure in questione, ma non di violazione del principio di
corrispondenza e quindi del giudicato interno.

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principi di specificità dei motivi di appello, di presunzione di acquiescenza, di

Il motivo è invece fondato nella parte in cui la ricorrente censura la sentenza di appello
per avere applicato l’incontestato criterio generale di computo dell’indennità in
questione, costituito dal calcolo degli interessi legali sull’indennità virtuale di

determinato secondo i criteri riduttivi già previsti per l’ablazione di tale tipologia di
aree dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta venuto meno – a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007 – il criterio riduttivo dell’indennizzo
di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, aggiunto dalla legge di
conversione n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile – sia ai fini della
determinazione dell’indennità di espropriazione che ai fini di quella
di occupazione temporanea – il criterio generale del valore venale del bene fissato
dall’art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, mentre lo “ius superveniens” costituito
dall’art. 2, commi 89 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica solo ai
procedimenti espropriativi e non anche ai giudizi in corso (cfr, tra le altre, cass. n.
14939 del 2010).
Conclusivamente si deve accogliere il ricorso nei precisati sensi, cassare la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, liquidare l’importo capitale dovuto a titolo risarcitorio dalla Provincia dell’Aquila
alla Virgilio, nella maggiore somma capitale di £ 129.250.000 pari ad € 66.752,10,
nonché determinare l’importo dell’indennità di occupazione legittima, da depositare
presso la Cassa Depositi e Prestiti, nella maggiore complessiva somma capitale di £
– interessi legali e della
32.312.500 pari ad € 16.688,01, voci entrambe da maggior(legli
rivalutazione monetaria, secondo criteri e modalità anche temporali di relativa
pertinenza, stabiliti nella sentenza impugnata.

8

esproprio, non al valore venale del terreno edificabile occupato, ma a valore

procedimenti espropnaGr —e—non anche ai giudizi in corso cfr, tra

altre, cass. n.

14939 del 2010).
Conclusivamente si deve accogliere il ricorso nei pre ati sensi, cassare la sentenza
o necessari ulteriori accertamenti di

fatto, liquidare l’importo capitale dovuto titolo risarcitorio dalla Provincia dell’Aquila
alla Virgilio, nella maggiore sopifia capitale di £ 129.250.000 pari ad € 66.752,10,
nonché determinare l’imp o dell’indennità di occupazione legittima, da depositare
presso la Cassa De

siti e Prestiti, nella maggiore complessiva somma capitale di £

32.312.500 p ad € 16.688,01, voci entrambe da maggiore degli interessi legali e della
rivalut

ne monetaria, secondo criteri e modalità anche temporali di relativa

p inenza, stabiliti nella sentenza impugnata.
La Provincia soccombente va condannata al pagamento in favore della Virgilio delle
spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, e ciò in aggiunta alle liquidate
spese delle CTU, poste anch’esse a suo carico.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
condanna la Provincia dell’Aquila a pagare alla Virgilio, a titolo risarcitorio la somma
capitale di € 66.752,10. Determina, inoltre, in complessivi € 16.688,01 l’indennità di
occupazione legittima. Dispone che entrambi gli importi siano maggiorati degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria, da computare secondo i criteri e le
modalità di relativa pertinenza, statuiti nella sentenza impugnata, e che l’indennità di
occupazione legittima sia depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Condanna la Provincia dell’Aquila a pagare alla Virgilio le spese dell’intero giudizio
che liquida quanto al primo grado in C 3.009,83, di cui € 59,83 per esborsi ed C
1.700,00 per onorari, e quanto al secondo grado in € 5.600,63, di cui C 139,63 per

9

impugnata e, decidendo nel merito, non esse

esborsi ed € 3.600,00 per onorari, oltre, in entrambi i casi, alle spese generali ed agli
accessori di legge, e quanto al giudizio di legittimità in € 5.000,00 per compenso ed in
€ 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013

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