Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 136 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/01/2010), n.136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29338/2008 proposto da:

ICPO INDUSTRIA CONSERVAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI MUCCITELLI B.

& PAPA V. SNC IN LIQUIDAZIONE in persona del

liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO UGO TABY 19, presso

il sig. PIETRO PERNARELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

TAMMETTA Walter, giusta procura speciale in calce al ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 20969/08 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 25.6.08, depositata l’01/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’1/12/2009 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Walter Tamraetta che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20969 ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di ICPO di Muccitelli B e Papa V s.n.c.. Ha ritenuto in motivazione per quello che ancora interessa che:

Propone ricorso per revocazione affidato ad un motivo la contribuente, resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con il motivo, come si evince con chiarezza dal quesito che conclude il motivo, premesso che l’atto trasmesso per telecomunicazione, già sottoscritto dall’avvocato dello stato, va sottoscritto a pena di inammissibilità anche dal funzionario ricevente, si deduce che: la decisione della Cassazione risulta fondata sulla supposizione di tale seconda sottoscrizione, la cui verità è invece incontra stabilmente esclusa.

Il motivo è inammissibile in quanto la decisione non si fonda sulla sussistenza della seconda sottoscrizione, che ignora, ma, avendo interpretato che ricorso per cassazione deducesse la mancanza di sottoscrizione dell’atto da parte dell’Avvocato dello Stato del quale ha invece rilevato la firma nell’originale depositato in atti.

Esclusa la sussistenza dell’errore revocatorio denunciato con il motivo e non essendo stato denunciato il presunto) errore a monte di interpretazione del controricorso, peraltro insussistente, come si evince dal ricorso per revocazione che trascrive la telegrafica eccezione nella quale, non facendosi menzione del funzionario ricevente, la denunciata mancanza di sottoscrizione non poteva che riferirsi all’autore dell’atto, cioè all’Avvocato dello Stato, si deve concludere per l’inammissibilità del ricorso.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, precisato che la motivazione sul punto omessa nella relazione è: La prima di tali eccezioni concerne la circostanza che il ricorso dell’amministrazione trasmesso via fax sarebbe privo della sottoscrizione dell’Avvocato dello Stato ricevente. Si tratta di eccezione priva di fondamento, in quanto il ricorso originale depositato in atti dell’Avvocatura dello Stato risulta regolarmente sottoscritto dell’avv. Giulio Bacosi;

condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso per revocazione non sussistendo errore revocatorio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento per spese vive ed Euro tremilacinquecento per onorario.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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