Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 136 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.05/01/2017),  n. 136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9309-2012 proposto da:

CHIARENZAUTO SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato MAURO LIVI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LENTINI;

– ricorrente –

P.G. O G.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato

MARIO MICELI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GALLO;

– controricorrente e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 364/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’accoglimento 3^ motivo del

ricorso principale, rigetto del resto per il ricorso incidentale;

accoglimento per quanto di ragione del 2^ motivo, rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 9/9/2006 condannò la s.r.l. Chiarenzauto a restituire a P.G. uno scantinato, detenuto dalla convenuta in forza di un contratto preliminare di compravendita, stipulato il (OMISSIS), nonchè al pagamento della somma di 500.000 Euro a titolo d’indennità di occupazione, oltre 300.000 Euro per interessi sino al dicembre 2005, ed il P. al pagamento della somma di 12.910 Euro (restituzione della caparra), oltre interessi e rivalutazione dal 1981 al soddisfo. Il custode giudiziale di beni pignorati al P., che aveva intrapreso l’azione contro la Chiarenzauto, la quale deteneva l’immobile in forza del contratto non trascritto, chiedendo la condanna al rilascio del locale e al pagamento dell’indennità di occupazione dal 23/11/1984, sopravvenuta la liberazione del bene dal vincolo, aveva abbandonato il giudizio. Chiamato dalla convenuta, la quale aveva chiesto sentenza ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il P., costituitosi, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto alla stipula del contratto definitivo. Solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 3/3/1998, uscito di scena il custode, aveva chiesto la condanna alla restituzione dell’immobile ed al pagamento dell’indennità di occupazione.

Con sentenza depositata il 13/3/2012 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata in via principale dalla Chiarenzauto e, in via incidentale, dal P., rideterminò l’indennità in 222.606,94 Euro, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.

La Chiarenzauto srl ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello.

Il P. resiste con controricorso, in seno al quale, svolge ricorso incidentale.

La Chiarenzauto depositava memoria, insistendo sulle proprie posizioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 115 cod. proc. pen.; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso.

La Corte di merito, secondo l’assunto censuratorio, aveva errato nel ritenere non provato l’atto interruttivo del decorso prescrizionale, costituito da diffida scritta. Poichè non era controverso che la diffida era stata notificata, una prima volta in via (OMISSIS) e una seconda volta, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in via (OMISSIS), con destinatario P.G. e ricezione del plico da parte di tale C.S., era da ritenersi ininfluente la sparizione della cartolina di ritorno. Per contro, il P., che non aveva ottemperato all’ordine di produrre il proprio fascicolo, non aveva dimostrato di risiedere altrove, nè la mancanza di rapporto parentale o di coniugio con la C..

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., al tempo vigenti, nonchè, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Male aveva fatto, a parere della ricorrente, la Corte di Palermo a rigettare l’eccezione d’inammissibilità delle avverse domande di condanna alla restituzione al pagamento della indennità, nonostante la tardività delle stesse, in quanto il mero silenzio serbato dalla controparte, privo di valore univoco e chiaro, non poteva equivalere ad un’accettazione del contraddittorio, peraltro espressamente rifiutata con la comparsa conclusionale e le memorie successive. La esposizione, inoltre, per mero scrupolo, di difese subordinate nel merito, non poteva di certo valere a deprivare d’effetto l’eccezione processuale rimasta ferma.

Con il terzo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2033 cod. civ..

Dalla cessazione degli effetti del contratto per l’intervenuta prescrizione, chiarisce la Chiarenzauto deriva il solo obbligo di restituire la cosa e gli eventuali frutti. Di conseguenza doveva ritenersi “del tutto arbitraria ed ingiusta (…) la condanna al pagamento di una indennità di occupazione, avente natura risarcitoria”. Nè, può dubitarsi della sostanziale diversità tra la domanda proposta dal P. (indennità di occupazione) e la mera restituzione dei frutti, con conseguente diversità di causa petendi.

Con il quarto motivo, denunziante carenza motivazionale su un fatto controverso e decisivo, si afferma che la Corte di merito non aveva considerato che non era stato possibile giungere alla stipula del “definitivo” per colpa del promittente alienante, il quale non si era adoperato per la correzione della sua data di nascita, erroneamente indicata nel titolo di provenienza.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il P. deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1170 cod. civ. e artt. 100, 111 e 676, cod. proc. civ..

Violando la legge la Corte territoriale aveva ritenuto che il P. non dovesse considerarsi subentrante nella posizione processuale della custodia, facendo, quindi, decorrere il diritto all’indennità solo dal momento della proposizione della domanda da parte del ricorrente, all’udienza del 3/3/1998, invece che dall’atto introduttivo del giudizio (citazione del 17/11/1993).

Assume il ricorrente che “nella specie l’azione, oltre a tutelare gli interessi dei creditori ad ottenere il massimo soddisfacimento attraverso la domanda di restituzione dell’immobile e del pagamento della indennità di occupazione, allo stesso tempo ha tutelato gli interessi del sig. P. poi tornato in bonis”.

Con il secondo motivo il P. allega violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 1282, 1385 e 2033 cod. civ. e art. 112 cod. proc. pen..

Seguendo la prospettazione difensiva non avrebbe dovuto essere disposta la restituzione della caparra in favore della promittente acquirente, in quanto era da addebitare solo a costei la mancata stipula del contratto definitivo, prima del maturarsi della prescrizione. In ogni caso, gli interessi non avrebbero dovuto esser fatti decorrere dalla sottoscrizione del preliminare, ma solo dal momento dell’intervenuta prescrizione.

Osserva la Corte che al fine di scrutinare le questioni processuali poste dalla ricorrente e dalle pertinenti difese poste dal resistente – ricorrente incidentale occorre disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di entrambi i gradi del giudizio di merito.

PQM

Dispone acquisirsi il fascicolo d’ufficio dei due gradi del giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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