Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13599 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.30/05/2017),  n. 13599

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23379-2013 proposto da:

D.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA

VALENSISE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO POZZI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.L. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 11467/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 12/09/2013 r.g.n. 49031/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato CAROLINA VALENSISE;

udito l’Avvocato FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Milano del 22 luglio 2011 ai sensi della L. Fall., art. 98 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) D.L., già dirigente della società (OMISSIS) srl (in prosieguo, per brevità: (OMISSIS) srl) proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società, nella parte in cui non era stato ammesso il proprio credito a titolo di indennità supplementare per licenziamento ingiustificato (ex art. 19 CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI) e rimborso spese di trasferta.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 12.9.2013 (nr. 11467/2013), accoglieva la opposizione in relazione al solo credito per spese di trasferta.

Il Tribunale osservava, quanto al profilo procedurale, che il licenziamento del ricorrente era stato effettuato in data 1 dicembre 2010, pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento della società mentre la procedura di mobilità per gli altri dipendenti era stata avviata in data 27 maggio 2011 sicchè era largamente superato l’intervallo temporale di 120 giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 124 per la applicazione al licenziamento impugnato della disciplina sulla mobilità.

Nel merito sussisteva il presupposto della “giustificatezza” del licenziamento, nozione più lata rispetto a quella di “giustificato motivo oggettivo”; esso era esistente in re ipsa in caso di intervenuto fallimento e di licenziamento operato dal curatore – anche nelle ipotesi di esercizio provvisorio o di programmato trasferimento di azienda – tenuto conto dei costi del rapporto di lavoro dirigenziale, della sua essenziale componente fiduciaria e del fatto che di norma in caso di trasferimento di azienda le funzioni di direzione erano assunte dal management dell’acquirente.

Tali elementi escludevano ogni arbitrarietà del licenziamento, peraltro difficilmente ipotizzabile in ragione della funzione pubblicistica del curatore fallimentare, operante nell’interesse della massa dei creditori.

Nella fattispecie di causa nella lettera di licenziamento vi era riferimento alla necessità del contenimento dei costi ed alla impossibilità dell’impiego alternativo del dipendente in azienda; tanto configurava un licenziamento giustificato, a prescindere dalla cessazione della attività aziendale. Il curatore aveva operato nell’interesse dei creditori, eliminando un fattore di costo rilevante, che non era essenziale neppure nella prospettiva della cessione della azienda.

Il credito per trasferta, ai sensi dell’art. 10 CCNL, andava ammesso al passivo, poichè dalle deposizioni testimoniali risultava provata la trasferta del ricorrente negli Stati Uniti nell’anno 2010, per 117 giorni lavorativi; la domanda andava accolta anche quanto al privilegio, trattandosi di indennità avente natura retributiva.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.L., articolato in quattro motivi.

Ha resistito con controricorso il curatore del fallimento della società (OMISSIS) srl, che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione:

della L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 2, 3, 4 e 24;:

degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio del 20 luglio 1998 nr 59 CE;

degli artt. 2095, 2112, 2555, 2558 e 2560 c.c.

della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47.

La censura afferisce alla statuizione di inapplicabilità nella fattispecie di causa della disciplina sui licenziamenti collettivi.

Il ricorrente ha assunto che l’arco temporale di 120 giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 24 per la applicazione della disciplina sulla riduzione di personale deve essere computato considerando le condizioni oggettive che determinano la volontà del datore di lavoro di procedere ad almeno cinque licenziamenti. Nella fattispecie di causa, come emergeva dalla lettera di licenziamento, il recesso era motivato dalla cessazione della attività della società fallita, fatto che di per sè dava luogo alla applicazione della procedura di mobilità. In atti figurava, altresì, il verbale del 27 dicembre 2010, con il quale si dava avvio alla procedura di CIGS in conseguenza della cessazione della attività.

Il ricorrente ha aggiunto che la normativa nazionale sui licenziamenti collettivi se interpretata nel senso della inapplicabilità delle garanzie procedimentali ivi previste alla categoria dei dirigenti sarebbe stata in contrasto con la direttiva europea 1998/59, come comprovato dalla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per la non corretta attuazione sul punto della direttiva.

Da ultimo ha rilevato che ove la intenzione del curatore non fosse stata nel senso della cessazione della attività ma del trasferimento, anche parziale, della azienda, come nei fatti avvenuto, avrebbero dovuto essere avviate le procedure di consultazione sindacale, previste della L. n. 428 del 1990, art. 47 e dall’art. 2112 c.c.. Sotto questo profilo ha evidenziato che il suo licenziamento per asserita “cessazione” della attività era avvenuto contestualmente alla collocazione in CIGS dei dipendenti ed alla predisposizione del bando per la cessione della azienda; la richiesta della CIGS era consentita dalla L. n. 223 del 1991, art. 3 nei soli casi di possibilità di continuare la attività aziendale – anche in parte – e non anche nei casi di cessazione della attività, nei quali l’unica strada percorribile era la collocazione in mobilità del personale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 dell’art. 2112 c.c., della L. n. 428 del 1990, art. 47.

Ha dedotto che la sentenza aveva escluso la applicabilità nei propri confronti tanto delle consultazioni previste dalla L. n. 223 del 1991 che di quelle disciplinate dalla L. n. 428 del 1990 in vista della cessione di azienda, attuate invece per gli altri lavoratori, in ragione della sua qualifica di dirigente, in modo discriminatorio ed in violazione non solo della direttiva 98/59 CE ma anche delle norme in materia di cessione di azienda, attuative della direttiva del Consiglio del 14 febbraio 1977 nr 187 (77/187 CEE).

Le censure, in quanto parzialmente sovrapponibili, devono essere esaminate congiuntamente.

I due motivi sono inammissibili nella parte lamentano la violazione della direttiva europea 98/59 CE per inconferenza delle ragioni di impugnazione rispetto alla ratio decidendi.

Il Tribunale nel decreto impugnato non ha affatto affermato che le garanzie procedimentali della normativa sui licenziamenti collettivi non fossero applicabili al D. per la sua qualità di dirigente; ha fondato la decisione sul distinto rilievo che, data per presupposta la applicabilità della procedura di licenziamento collettivo ai dirigenti, difettava la condizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 24 per la computabilità del licenziamento del D. unitamente a quello degli altri lavoratori ovvero la sua intimazione nel medesimo arco temporale di 120 giorni.

Restano pertanto ininfluenti rispetto al decisum tanto la sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea in data 13 febbraio 2014 (in causa C-596/2012) che la successiva L. 30 ottobre 2014, n. 161, modificativa della L. n. 223 del 1991, art. 24 per effetto delle quali è stata sancita la applicazione ai dirigenti della quasi integralità della disciplina sui licenziamenti collettivi.

La censura di violazione della L. n. 223 del 1991, art. 24 è invece infondata.

I motivi investono:

– da un lato, il criterio di computo dell’arco temporale di 120 giorni di cui al suddetto art. 24, comma 1;

– dall’altro, la mancata applicazione della procedura di mobilità in una situazione in cui era stata dichiarata la “cessazione della attività”, ipotesi distintamente prevista dallo stesso art. 24, comma 2.

Sotto il primo profilo questa Corte ha già affermato (Cass. sez. lav. 30 ottobre 2000 nr.14322), con orientamento cui in questa sede si intende dare continuità, che ove – come nella specie il ricorrente assume – gli adempimenti procedurali dettagliatamente prescritti della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 non siano stati attuati l’individuazione dell’intento del datore di lavoro che vale a qualificare i licenziamenti come collettivi deve a avvenire ex post utilizzando i “misuratori” temporali indicati dall’art. 24 citato. L’arco temporale di 120 giorni non può che iniziare a decorrere, dunque, dal giorno in cui si è verificato il primo fatto a cui la legge attribuisce rilievo e cioè dal giorno in cui si è perfezionato il primo licenziamento; in particolare, trattandosi di atti recettizi, dovrà tenersi conto della comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori destinatari, a cominciare dal primo e fino al centoventesimo giorno da esso.

La soluzione non muta a voler considerare la intenzione dell’imprenditore di cessazione della attività; occorre comunque avere riguardo all’arco temporale di 120 giorni, come sopra individuato, in quanto la L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2 nel prevedere la cessazione della attività come distinta ipotesi di avvio della procedura di mobilità fa integrale rinvio alla disposizione di cui al comma 1, comprensiva del suddetto limite temporale.

La interpretazione adottata non comprime, poi, irragionevolmente il diritto dei lavoratori, restando ferma la loro possibilità di dimostrare la preordinazione in frode alla legge del frazionamento dei licenziamenti, con conseguente applicazione, in tal caso, della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3. La decisione impugnata si sottrae alle censure mosse, per avere calcolato il termine di 120 giorni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 24 con decorrenza dalla data del licenziamento del ricorrente, primo licenziamento della sequenza ipotizzata ai fini della eventuale applicazione della procedura di mobilità.

Sono egualmente infondate le censure di violazione e mancata applicazione dell’art. 2112 c.c. e della L. n. 428 del 1990, art. 47.

La sentenza impugnata ha ritenuto giustificato il licenziamento del dirigente sotto il profilo della esigenza di riduzione dei costi della azienda fallita, nell’interesse della massa dei creditori e della non essenzialità della figura dirigenziale, neppure nella prospettiva della cessione della azienda (pagina 4 della sentenza).

Ogni questione si risolve, dunque, nello stabilire se il licenziamento del D. fosse o meno giustificato, questione questa oggetto del terzo motivo di ricorso, al cui esame cui si rinvia.

La vicenda del trasferimento di azienda invece – seppur di per sè implica la continuazione con l’acquirente anche del rapporto di lavoro dirigenziale – non può attribuire al dirigente una garanzia di stabilità del rapporto di lavoro con il cedente maggiore e diversa rispetto a quella sua propria.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ed, in conseguenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali.

La censura ha ad oggetto la statuizione di “giustificatezza” del licenziamento.

Il ricorrente ha dedotto l’omesso esame del fatto, controverso e decisivo, della inesistenza della cessazione della attività, indicata come ragione del licenziamento; la cessazione della attività era avvenuta, infatti, soltanto dopo il licenziamento, per effetto delle cessioni di azienda del 15 aprile 2011, come ammesso dalla stessa curatela (doc. 21 della produzione del primo grado). Le ulteriori ragioni del licenziamento comunicate – la situazione di grave perdita e la conseguente necessità di riduzione dei costi – non erano per sè idonee a giustificarlo, trattandosi di motivi comuni ad ogni situazione di crisi della impresa e riferibili alla posizione di tutti i dipendenti anche di qualifica non dirigenziale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 19 CCNL per i Dirigenti delle Aziende Industriali.

Il ricorrente ha dedotto che la verifica sulla “giustificatezza” del licenziamento doveva tenere conto delle ragioni indicate nella sua comunicazione; il licenziamento doveva considerarsi nella fattispecie di causa ingiustificato, alla luce del principio di buona fede nella esecuzione del contratto, giacchè era stato indicato quale motivo del recesso un fatto – la cessazione della attività – pretestuoso.

I due motivi, in quanto connessi, devono essere congiuntamente trattati.

Gli stessi sono infondati.

La Corte territoriale non ha omesso l’esame del fatto della cessazione della attività aziendale – come dedotto con il terzo motivo – ma lo ha valutato ed espressamente ritenuto non decisivo.

La sentenza ha affermato essere indifferente ai fini della “giustificatezza” del licenziamento la eventuale continuazione della attività aziendale (in luogo della affermata cessazione) in quanto l’intervenuto fallimento, la esigenza di ridurre i costi non necessari e la impossibilità di un impiego alternativo della figura dirigenziale erano circostanze egualmente poste a base del recesso ed autonomamente sufficienti a giustificarlo (così in sentenza: “a prescindere da cosa si voglia intendere per cessazione di attività (…) il riferimento nella lettera di licenziamento alla “necessità di contenimento al massimo dei costi non più strettamente necessari” e “all’impossibilità dell’impiego alternativo in mansioni equivalenti (e non) all’interno dell’azienda fallita” è ampiamente sufficiente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, a fondare la giustificatezza del recesso del curatore…).

Trattandosi di fatto esaminato in sentenza non ricorrono i presupposti per la configurabilità del vizio di motivazione, secondo la vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis.

La censura di violazione del’art. 19 CCNL dei Dirigenti Aziende Industriali è parimenti infondata.

Correttamente il giudice del merito ha statuito che la esigenza di riduzione dei costi e la soppressione a tal fine della figura dirigenziale, in quanto non necessaria in azienda, integrano la nozione di licenziamento giustificato del dirigente giacchè il licenziamento del dirigente è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale, dettata da scelte imprenditoriali insindacabili nel merito purchè non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 03/06/2013, n. 13918; Cass., sez.lav., 26 novembre 2012, n. 20856; Cassazione civile sez. lav. 19 settembre 2011 n. 19074).

Il ricorso principale deve essere conclusivamente respinto.

Deve quindi procedersi all’ esame del ricorso incidentale.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale il fallimento della società (OMISSIS) srl ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2.

La censura afferisce alla statuizione di ammissione al passivo del credito per rimborso di spese di trasferta non documentabili, ai sensi dell’art. 10, comma 1 CNNL Dirigenti Aziende Industriali.

Il curatore del fallimento ha lamentato la omessa motivazione dell’accertamento della trasferta del ricorrente negli Stati Uniti nel corso dell’anno 2010, per un numero di 117 giorni, per non essere indicati in sentenza nè il contenuto delle deposizioni testimoniali poste a base della decisione nè il nome dei testi.

I testi escussi (signore P. e B.) non avevano indicato la durata della trasferta in 117 giorni lavorativi nè precisato se per tali trasferte il D. avesse sostenuto le spese indicate nella domanda di ammissione al passivo (Euro 9.360).

2. Con il secondo motivo il fallimento della società ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..

Con la censura si lamenta l’omesso esame delle osservazioni, esposte nelle note conclusive (alle pagg. 13 e 14), sul mancato raggiungimento della prova dell’esatto numero delle giornate di trasferta e, quindi, della entità delle spese sostenute.

I due motivi, in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi sono inammissibili.

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., applicabile ratione temporis nella fattispecie di causa, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Il vizio dedotto con il secondo motivo non concerne l’omesso esame di un fatto storico ma la mancanza di una specifica confutazione in sentenza delle deduzioni difensive. Il termine “fatto” utilizzato nel testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo.

Quanto al primo motivo, il vizio della motivazione deducibile come motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 4 si esaurisce (sul punto, Cass. S.U. nr 8053/2014 8054/2014,19881/2014) nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nella fattispecie di causa la dedotta mancata indicazione del nome dei testi e del contenuto delle loro deposizioni non configura un vizio di esistenza della motivazione ma al più una insufficienza del percorso logico, non deducibile come vizio costituzionalmente rilevante.

3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il fallimento della società (OMISSIS) srl ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 1.

La censura afferisce al riconoscimento del carattere privilegiato del credito per spese di trasferta ammesso al passivo, in ragione della sua natura retributiva.

Il fallimento ha assunto trattarsi di un mero rimborso di spese, non assistito dal privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 1; tale natura risultava dallo stesso art. 10 CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, comma 3, a tenore del quale gli importi erogati per spese non documentabili non facevano parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale.

Il motivo è infondato.

L’art. 2751 bis c.c. estende il privilegio generale sui beni mobili alle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato “sotto qualsiasi forma”.

La norma assume, dunque, un’ ampia nozione di retribuzione, fondata sul concetto di mera corrispettività con la prestazione di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione formale della erogazione.

La sentenza ha ritenuto la natura retributiva del rimborso delle spese di cui all’art. 10 del CCNL.

Tale statuizione è immune da censure, giacchè trattasi di attribuzione patrimoniale aggiuntiva rispetto al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio. La attribuzione è dunque compensativa del disagio della prestazione in trasferta o all’estero, come confermato dal fatto che l’importo aggiuntivo è dovuto in cifra fissa in ragione della mera protrazione della trasferta oltre una certa durata (oraria o settimanale) e non già in connessione con una spesa effettiva.

Non è decisivo in senso contrario il testo della norma collettiva, nella parte in cui statuisce che “gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto” giacchè la previsione è, sotto il profilo letterale, limitata al computo della retribuzione indiretta e degli altri istituti contrattuali.

Il ricorso incidentale deve essere conclusivamente respinto.

Le spese si compensano per la reciproca soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA