Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13599 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 19/05/2021), n.13599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25655/2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

ORIANI 85, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TAMBERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO TAMBERI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) DI GROSSETO, Z.L.;

– controricorrenti –

e contro

C.B.;

– intimati –

avverso l’ordinanza 2349/18 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto C.B. e l’Azienda USL (OMISSIS) di Grosseto chiedendo il risarcimento del danno in relazione all’occlusione trombotica dell’arteria radiale e la lesione del nervo radiale causati da un intervento coronaro-angiografico e lamentando sia l’errata esecuzione dell’intervento che la mancanza di preventiva informazione.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello il B..

Con sentenza di data 10 aprile 2014 la Corte d’Appello di Firenze rigettò l’appello. Osservò la Corte territoriale che l’appellante non aveva dimostrato l’esistenza di un interesse concreto al giudizio della teste Dott. S., di cui aveva eccepito l’incapacità, non potendo questa essere desunta dal mero rapporto di servizio presso lo stesso ospedale in cui lavorava il Dott. C., e che il vaglio di attendibilità era stato superato dalla teste la quale, in qualità di dirigente del reparto di cardiologia, aveva confermato di aver fornito al B. le indicazioni di sua spettanza in ordine alla procedura che sarebbe stata seguita per l’esecuzione dell’esame coronarico-angiografico e di avergli consegnato il modulo per il consenso informato da sottoscrivere, dopo averlo a sua volta sottoscritto. Aggiunse che il CTU aveva fornito puntuale risposta, fatta propria dal giudice di primo grado, alle critiche avanzate dal consulente di parte alle risultanze della consulenza calligrafica (pp. 12-18 della CTU), rilevandone le incongruenze logiche e metodologiche.

Proponeva ricorso per cassazione B.F. sulla base di sette motivi e resisteva con controricorso Azienda USL (OMISSIS) di Grosseto.

Questa Corte con ordinanza n. 2349 del 31 gennaio 2018 rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Azienda USL n. (OMISSIS) Grosseto, liquidate in Euro 3200 per compensi, oltre spese forfettarie accessori di legge ed Euro 200 per esborsi.

Per la revocazione di tale decisione propone ricorso B.F. affidandosi ad un motivo che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Azienda USL (OMISSIS) Grosseto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si deduce che, per errore di fatto, la decisione relativa alle spese è stata adottata sulla base del presupposto errato della tempestività del controricorso ovvero della partecipazione del difensore della controricorrente alla discussione. Al contrario, il controricorso sarebbe tardivo e, quindi, inammissibile perchè, a fronte di un ricorso per cassazione notificato via PEC il 25 novembre 2014, il termine per la notifica del controricorso scadeva il 5 gennaio 2015, mentre la controparte avrebbe notificato l’atto, dapprima il 15 maggio 2015, depositandolo il 25 maggio seguente e, successivamente, il 17 giugno 2015, depositandolo nuovamente il 25 giugno successivo.

Quanto alla discussione, la stessa non si sarebbe svolta, trattandosi di procedimento deciso in Camera di consiglio non partecipata. Chiede, pertanto, la revoca della pronunzia sulle spese e la condanna di quelle relative al presente procedimento in favore dell’avvocato Mario Tamberi, che si dichiara antistatario.

Il ricorso è fondato. Dall’esame degli atti emerge, come evidenziato dalla ricorrente, che nel giudizio oggetto di revocazione il controricorso è stato notificato oltre il termine del 5 gennaio 2015, in quanto gli adempimenti relativi ai due tentativi di notifica dell’atto si collocano, entrambi, ben oltre tale termine (rispettivamente, il 15 maggio 2015 e il 17 giugno 2015). Conseguentemente la censura deve trovare accoglimento, in quanto la decisione oggetto di revocazione è stata adottata sul falso presupposto della tempestività del controricorso, con la conseguente statuizione relativa alla regolamentazione delle spese di lite. Tale profilo, quello delle spese processuali, costituisce l’interesse specifico della parte ricorrente, la quale non ha prospettato un ulteriore e diverso interesse ad una statuizione di accoglimento del precedente ricorso per cassazione. Conseguentemente la presente valutazione di ammissibilità del ricorso per revocazione non si pone in contrasto con la ordinanza di questa Corte n. 18443 del 12/07/2018 (Rv. 649862 – 01), secondo cui l’omessa rilevazione di un vizio che avrebbe comportato l’inammissibilità del controricorso può costituire errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, soltanto quando il ricorrente dimostri che la sentenza avrebbe potuto avere un diverso contenuto, in ordine all’accoglimento dell’impugnazione, invece respinta. Tale profilo non ricorrerebbe, secondo tale decisione, nei casi di mera incidenza sulle spese di lite.

Nel caso di specie, come già evidenziato, la questione non riguarda l’incidenza dell’errore revocatorio sull’esito della lite, ma l’autonoma rilevanza rispetto alla statuizione sulle spese, che costituisce l’unico profilo rilevante per l’odierno ricorrente.

Va aggiunto, peraltro, che la controricorrente non contesta il profilo della tardività del controricorso e neppure che tale aspetto possa farsi valere ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

Conseguentemente il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente declaratoria di inammissibilità del controricorso depositato il 25 maggio 2015 (depositato nuovamente, il 25 giugno 2015) perchè tardivo. Da ciò deriva che non sono dovute le spese del giudizio di cassazione relativo al ricorso proposto da B.F. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 10

aprile 2014, che aveva rigettato l’appello.

Quanto alle spese relative al presente procedimento, opera il principio della soccombenza, per cui vanno poste a carico della controricorrente, dovendosi peraltro rilevare che anche in questa sede il controricorso è tardivo (circostanza, questa, che non assume rilievo atteso all’accoglimento del ricorso per revocazione).

Come evidenziato dal ricorrente in memoria, la AUSL n. (OMISSIS) Grosseto ha notificato il controricorso della AUSL in data 17.10.18 a fronte di un termine di 40 gg. decorrente dalla data di notifica del ricorso principale, avvenuta il 2 agosto 2018.

Pertanto, in accoglimento del ricorso per revocazione l’impugnata pronunzia va cassata e il ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito considerato procedibile.

In sede di giudizio rescissorio, l’effetto va limitato alla statuizione sulle spese di lite relative al giudizio di legittimità. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, il ricorso per cassazione deve contenere – come nel caso in esame – anche la domanda di decisione sull’originario ricorso. Nel caso in esame la pretesa riguarda la esclusione delle spese relative alla costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria per il tramite di un atto difensivo (controricorso) tardivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca la ordinanza n. 2349 del 31 gennaio 2018 di questa Corte, dichiarando

inammissibile il controricorso e non dovute le spese del giudizio di cassazione.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore dell’avvocato Mario Tamberi, che si dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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