Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13598 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13598 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 26052-2009 proposto da:
ILVAFORM S.P.A. 12772960154, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 149, presso lo STUDIO
BERENGHI & STROBINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CHEF UMBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1463

contro

SESSA CARMINE SSSCMN48M28F138C;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1145/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 30/05/2013

di

SALERNO,

depositata

il

19/11/2008,

R.G.N.

1011/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;

Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

r.g.n. 26052/2009 Ilvaform s.p.a. c/Sessa Carmine
ud 22 aprile 2013

i.

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo
grado, respingeva il gravame svolto dalla ILVAFORM s.p.a. avverso la
sentenza impugnata che aveva accolto la domanda proposta da Sessa
Carmine nei confronti della società, di cui era dipendente con mansioni
di operaio, avente ad oggetto la condanna di detta società al pagamento
in suo favore della somma di Euro 58,05 a titolo di differenze
retributive per lavoro straordinario prestato il sabato oltre le due ore;
rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale spiegata dalla società per
la restituzione delle somme indebitamente percepite dal lavoratore.

2

Ritenevano i Giudici di secondo grado che l’art. 8 del CCNL del
settore, stipulato in data 5/7/94, applicabile nella specie, andava
interpretato nel senso che, nel caso di prestazione di lavoro
straordinario, la maggiorazione del 50 per cento prevista per il lavoro
prestato il sabato oltre le due ore, riguardava anche gli addetti alla
manutenzione, quali il Sessa, mentre negli altri casi, ferma restando
siffatta maggiorazione, il prolungamento andava concordato con le
R.S.A..

3. Avverso tale sentenza la Ilvaform s.p.a. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre censure. La parte intimata non ha svolto
attività difensiva.

Motivi della decisione
4. Con la prima censura la società deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 1362 c.c. – travisamento dei fatti di causa – violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1322 c.c., omessa e/o insufficiente e/o
Allega, al riguardo, che la Corte
contraddittoria motivazione.

Rossana Mancino est.
r.g.n. 26052/2009 Ilvaform s.p.a. c/Sessa Carmine

Svolgimento del processo

5.

Con il secondo motivo, la Ilvaform denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 8, disciplina speciale, del CCNL 5/7/94 per gli
addetti all’industria metalmeccanica privata; violazione e/o falsa
applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss. c.c.;
motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria. Sostiene
che la Corte d’Appello, nell’interpretare la denunciata clausola
contrattuale, ha fatto un uso distorto del criterio letterale e non si è
fatta carico di utilizzare il criterio legale di cui all’art. 1363 c.c. Assume,
in particolare, che il Giudice del gravame ha immotivatamente, ed in
maniera contraddittoria, isolato un frammento del testo arrestandosi
alla considerazione atomistica solo della prima espressione rispetto alla
successiva; che l’erroneo utilizzo degli strumenti ermeneutici ha indotto
la Corte a stravolgere senso e portata della diposizione contrattuale la
cui ratio si rinviene nel fatto che la manutenzione è solita intervenire
anche al sabato, quando gli impianti sono fermi e, trattandosi di evento
necessario e routinalio, non occorrono verifiche sindacali e maggiori
incentivi economici, laddove, per converso, per esigenze diverse dalla
manutenzione, quali la produzione, si tratta di eccezioni alla norma e,
come tali, occorre il consenso sindacale ed un maggior incentivo
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Rossana Mancino est.

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territoriale, limitandosi a valutare il CCNL per il settore
metalmeccanico del 1994, ha omesso di compiere qualsiasi indagine
sistematica delle varie fonti collettive temporalmente succedutesi in
Ilvaform e via via applicate in materia di lavoro straordinario. Lamenta
che in nessun punto della sentenza viene fatto accenno all’esistenza
della disciplina economica, relativa allo straordinario contenuta nel
precedente accordo sindacale del 31/3/94, continuativamente applicata
anche sotto la contemporanea vigenza del CCNL privato. Assume,
inoltre, che la Corte di Appello ha omesso di effettuare l’esegesi unitaria
e comparativa di tali negozi collettivi, applicando correttamente il
criterio ermeneutico di cui all’art. 1362, secondo comma, c.c., dal quale
avrebbe, invece, correttamente desunto l’effettiva e reale volontà delle
parti, anche per facta concludentia, di mantenere, in relazione al lavoro
straordinario in Ilvaform, l’efficacia dell’Accordo collettivo aziendale
31/3/94, che richiamava l’accordo del 20/5/89 pur nella
contemporanea vigenza del contratto collettivo di settore.

6. Con la terza censura la società denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 414, 421 e 115 c.p.c., nonché omesso e/o
insufficiente erroneo apprezzamento delle prove e omessa e/o
insufficiente contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia. Deduce che non è dato comprendere il percorso logico
giuridico posto a fondamento della condanna al pagamento della
somma di euro 58,05 atteso che, per contro, “la resistente (fin
dall’inizio del giudizio) ha impugnato i conteggi prodotti da controparte
per l’estrema genericità degli stessi, posto che dalla lettura degli stessi
non è dato risalire, né al numero di ore di lavoro straordinario
asseritamene prestato nella giornata di sabato, né tanto meno
evidenziato il lavoro effettuato al sabato oltre le due ore”.
7. La terza censura, la disamina della quale è del tutto pregiudiziale, ed il
primo motivo non sono esaminabili, in questa sede, per come illustrati
ed articolati.
8. Invero, la società ricorrente, pur deducendo di aver sollevato “fin
dall’inizio del giudizio” la questione di cui al terzo mezzo
d’impugnazione e di aver sottoposto la questione di cui al primo
motivo all’esame della Corte territoriale, non precisa, in entrambe le
critiche, in violazione del principio di autosufficienza, in quale atto ed
in quali termini tali questioni sono state devolute al Giudice di appello e
tale precisazione era tanto più necessaria se si considera, come
riconosciuto dalla stessa società, che nella sentenza impugnata dette
questioni non sono trattate. Peraltro, e sempre in violazione del
richiamato principio di autosufficienza, la società non trascrive nel
ricorso il testo di tutte le richiamate pattuizioni collettive di cui lamenta
l’omesso unitario giudizio di comparazione tra le fonti negoziali di
diverso livello succedutesi nel tempo.

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economico per il disagio. In definitiva, per le esigenze di manutenzione
e riparazione non spetta in ogni caso, anche a voler applicare il CCNL
privato, la maggiorazione del 50 °/0 di cui al citato art. 8, co.1.

10. Secondo il disposto dell’art. 1362, primo comma, c.c., nell’interpretare il
contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle
parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; il comma successivo
stabilisce poi che, per determinare la comune intenzione delle parti, si
deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla
conclusione del contratto.
m La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare al
riguardo che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti,
il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle
parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente
preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune
volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle
espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di
una volontà diversa (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 28479/2005;
4176/2007).
12. Nel caso che ne occupa, la disposizione della norma contrattuale di
riferimento non risulta ambigua nella sua portata precettiva.
13. Invero la declaratoria contrattuale, di cui la società contesta
l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, riguarda i commi 16 e
17 dell’art. 8 della Disciplina speciale prima parte del CCNL 5 luglio
1994 per gli addetti all’industria metalmeccanica privata, puntualmente
trascritti nel ricorso per cassazione, che rispettivamente dispongono:
“Nell’ipotesi di distribnione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del
sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere,
qualora ciò sia richiesto da esigene di riparnione e manutenione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prest,nioni straordinarie
nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la Rappresentanza sindacale
unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiornione nella misura del 50 per cento
quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore”.
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9. La seconda censura è, invece, meritevole di accoglimento in adesione ai
precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. 21222/2009).

15. Un’interpretazione del genere confligge, però, apertamente con il
criterio letterale di cui all’art. 1362, primo comma, c.c. e, quindi, con la
stessa ratio del precetto contrattuale.
16. Infatti, l’esegesi proposta dal Giudice del merito non tiene conto che la
disciplina in esame è contenuta in due distinti commi dell’art. 8 in
esame le cui declaratorie non possono, se non stravolgendo il senso
letterale della pattuizione stessa, essere tra loro interscambiate mediante
la scomposizione dei rispettivi periodi attribuendo la regolamentazione
specifica, contenuta nel comma che segue, a quella di cui al comma che
precede senza una specifica ragione giustificativa, sì da tradire la
comune intenzione delle parti chiaramente ed univocamente espressa
nella normativa attraverso anche la specificazione della
regolamentazione in due diversi commi.
/7. Pertanto, alla stregua della predetta regolamentazione negoziale
collettiva, per la manutenzione nella giornata del sabato, vale a dire
quando gli impianti sono inattivi, non occorrono verifiche sindacali e
maggiori incentivi economici, laddove, per converso, esigenze diverse
dalla manutenzione e riparazione costituiscono eccezioni alla norma e,
come tali, occorre il consenso sindacale ed un maggior incentivo
economico per il disagio.
18.

Sulla base delle esposte considerazioni il secondo motivo va, pertanto,
accolto e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel
merito con il rigetto della domanda introduttiva.

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14. La Corte territoriale afferma che siffatte declaratorie vanno interpretate
nel senso che compete sempre la maggiorazione del 50% per il lavoro
straordinario prestato di sabato oltre la 2^ ora, indipendentemente dalla
tipologia delle attività espletate dai lavoratori, occorrendo l’accordo con
la Rappresentanza sindacale unitaria solo per esigenze diverse da quelle
di riparazione e manutenzione.

Le spese di lite dell’intero giudizio si compensano in considerazione
della novità delle questioni dibattute e del recente precedente di questa
Corte di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo ed il
terzo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva. Compensa le
spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 aprile 2013.

19.

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