Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13598 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 06/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

URBANA INSIEME SPA (OMISSIS), in persona del l.r.p.t. P.

N., elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato ZENO ZENCOVICH VINCENZO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GIAR GESTIONE ITALIANA AZIENDE RIUNITE SPA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico, dott. M.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 38 C/0 ST. LEGALE CAPORALE

&

ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato CAPORALE ANTONIO MICHELE,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

N.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI, 77, presso lo studio dell’avvocato SQUILLANTE

IACOPO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IMMOBILIARE NOVABETON SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 574/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 13/01/2009, depositata il

05/02/2009; R.G.N. 7265/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ZENO ZENCOVICH VINCENZO;

udito l’Avvocato SQUILLANTE IACOPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel luglio del 1999 Urbana Insieme s.p.a. agì giudizialmente nei confronti di Giar s.p.a. e di Immobiliare Novabeton s.r.l.

domandandone la condanna al pagamento delle provvigioni mediatorie che affermò dovute a seguito della vendita, da Giar a Novabeton, che essa aveva posto in contatto, dell’albergo romano ” (OMISSIS)”. Convenne contestualmente in giudizio anche L. N., del quale chiese subordinatamente la condanna al risarcimento dei danni ex art. 1398 cod. civ. per aver egli agito, al momento del conferimento dell’incarico mediatorio a Giar s.p.a., quale falsus procurator della predetta società.

Tutti i convenuti resistettero.

Con sentenza n. 9175 del 2004 l’adito tribunale di Roma rigettò la domanda nei confronti del N.L. e condannò Giar e Novabeton al pagamento, rispettivamente, di Euro 113.620,50 e di Euro 12.394,96, compensando le spese tra tutte le parti. Osservò, quanto alla posizione di Giar, che essa non si era sottratta all’incontro con il rappresentante di Novabeton, al quale aveva partecipato il N.L. che, benchè privo del potere di conferire l’incarico mediatorio, aveva determinato negli interlocutori la convinzione di essere rappresentante della società, che a tanto lo aveva presumibilmente delegato.

2.- La decisione è stata riformata dalla corte d’appello di Roma con sentenza n. 574 del 13.1.2009 che – per quanto ancora interessa – ha rigettato la domanda nei confronti di Giar sul sostanziale rilievo che l’attività del N.L. non era univocamente sintomatica della volontà di Giar di ratificarne l’operato, giacchè la sua partecipazione alle trattative era compatibile anche con il solo incarico conferitogli da Novabeton. La corte ha inoltre condannato Urbana Insieme a rifondere le spese del secondo grado anche al N.L..

3.- Se ne duole con ricorso per cassazione Urbana Insieme, affidandosi a due motivi, cui resistono con distinti controricorsi Giar e N.L.. La ricorrente ed il controricorrente N. L. hanno depositato anche memoria illustrativa.

L’intimata Novabeton (contro la quale la sentenza non è stata impugnata) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1754, 1387 e 1399 cod. civ. e vizio della motivazione – la sentenza è sostanzialmente censurata per non aver attribuito rilievo agli elementi di fatto pacificamente accertati nella causa, osservandoli attraverso l’esclusivo prisma delle disposizioni normative dettate in tema di rappresentanza, anzichè di mediazione.

Dalle quali – afferma – è stato tratto il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento dell’incarico, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (sono citate, tra le altre, Cass., nn. 7759 e 7252/2005).

1.1.- Il motivo è fondato.

E’ principio assolutamente consolidato – che va qui ribadito – quello secondo il quale il diritto alla provvigione mediatoria non sorge solo quando l’attività di mediazione sia stata espletata a seguito del conferimento di uno specifico incarico (esclusivamente in ordine alla conclusione del quale può porsi un problema di effettiva esistenza dei poteri rappresentativi in capo al procurator), ma anche quando dell’opera del mediatore la parte si sia consapevolmente avvalsa ed essa sia stata causalmente incidente sulla conclusione dell’affare.

L’avere allora la corte d’appello conferito rilievo al comportamento della Giar per apprezzare se essa avesse, in sede di trattative, ratificato l’operato negoziale del N.L. (che della Giar deteneva il 50% delle azioni), anzichè alla consapevolezza da parte della Giar (il 50% della cui componente sociale era certamente informata) dell’attività mediatoria svolta da Urbana ed alla incidenza dell’attività di interposizione sulla conclusione dell’affare, ha comportato un erroneo riferimento alle non pertinenti disposizioni normative sulla rappresentanza e, ad un tempo, la pretermissione di quelle sulla mediazione, che avrebbero dovuto trovare applicazione nel senso sopra chiarito.

2.- Col secondo motivo la ricorrente si duole della propria condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti del N. L., censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. ed omessa motivazione.

Sostiene di non avere, in appello (in primo grado era stata vincitrice nei confronti di Giar), riproposto la domanda subordinatamente formulata in origine nei suoi confronti ex art. 1398 c.c., sicchè nel giudizio di secondo grado quegli era stato mero spettatore.

Richiama il principio enunciato da Cass. n. 13430/07.

2.1.- Anche questo motivo è fondato.

La ricorrente Urbana aveva appellato la sentenza solo contro la Novabeton, nei confronti della quale era risultata parzialmente soccombente.

E, nel costituirsi in giudizio a seguito dell’appello di Giar (nei suoi confronti soccombente), non aveva riproposto la domanda subordinatamente formulata in primo grado nei confronti del N. L., come avrebbe “espressamente” dovuto fare ex art. 34 6 c.p.c. se avesse voluto mantenere ferma la domanda, avanzata ex art. 1398 c.c., per l’ipotesi che quegli fosse ritenuto rappresentante senza poteri.

Non v’è dubbio, quindi, che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei confronti del N.L., sicchè difettavano i presupposti per una condanna al rimborso delle spese processuali a favore del medesimo, che aveva superfluamente ritenuto di costituirsi nel giudizio di secondo grado.

3.- La sentenza va conseguentemente cassata senza rinvio quanto al rapporto processuale Urbana – N., con conseguente caducazione della statuizione di condanna di Urbana al rimborso delle spese processuali del giudizio di appello in favore del N.L..

Va invece rinviata, a seguito dell’accoglimento del primo motivo, alla stessa corte d’appello in diversa composizione perchè, nel rapporto Urbana – Giar, decida la causa nel rispetto del principio enunciato sub 1.1.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi nel rapporto Urbana – N.L., sussistendone giusti motivi in relazione al possibile fraintendimento della posizione assunta in appello da Urbana, mentre ne va rimessa la regolazione al giudice del rinvio quanto al rapporto processuale tra Urbana e Giar.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione quanto al rapporto processuale tra la Urbana Insieme s.p.a. e Giar s.p.a.;

cassa senza rinvio quanto al rapporto processuale tra Urbana Insieme s.p.a. e N.L. e compensa tra gli stessi le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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