Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13597 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 06/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA D. CUCCHIARI 57, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO

CAMILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIONDO ERNESTO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA ORA UNICREDIT BANCA ROMA SPA (OMISSIS), in

persona del dott. M.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato CIROTTI

VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIAPPETTA MARIO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 4/11/2008, depositata il

09/11/2008; R.G.N. 400/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato BIONDO ERNESTO;

udito l’Avvocato CIROTTI VITTORIO per delega Avvocato CHIAPPETTA

MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel luglio del 2001 S.M., premesso che il 31.1.2001 Credito Italiano s.p.a. (in seguito Unicredit Banca s.p.a.) gli aveva richiesto il pagamento di L. 26.595.276 quale saldo passivo dell’ultradecennale rapporto di conto corrente con apertura di credito di cui egli si era avvalso, convenne in giudizio la banca chiedendo che, accertata l’obbligazione della stessa a restituire quanto contabilizzato per effetto della illegittima (sulla scorta dei principi enunciati dalla corte di cassazione) capitalizzazione trimestrale degli interessi, la convenuta fosse condannata, previa compensazione tra i debiti, al pagamento di L. 60.351.216.

La banca resistette, eccepì la prescrizione quanto agli interessi capitalizzati prima del 1990 e richiese in via riconvenzionale il pagamento di L. 27.943.297, risultante dall’estratto conto.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 59 del 2004 il tribunale di Cosenza ritenne applicabili interessi anatocistici annuali anzichè trimestrali, determinando in Euro 10.023,19 + Euro 1.499,06 il credito restitutorio del S.. Compensò per la metà le spese processuali.

2.- L’appello del S., dolutosi dell’erroneità della sentenza laddove, dichiarata la nullità della clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale, aveva nondimeno ritenuto che gli interessi dovessero capitalizzarsi annualmente, è stato respinto dalla corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 832 del 2008, avverso la quale lo stesso ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Unicredit Credit Magement Bank s.p.a., mandataria di Unicredit Banca di Roma s.p.a., già Unicredit Banca s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I primi quattro motivi, che investono la decisione in ordine all’applicazione della capitalizzazione annuale sugli interessi calcolati a debito del cliente, possono essere congiuntamente esaminati per la connessione che li connota.

Sono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., dell’art. 1284 c.c., comma 1, dell’art. 1374 cod. civ., art. 11 disp. Gen., D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto, una volta correttamente ravvisata la nullità della clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenuto che essi dovessero essere capitalizzati annualmente sulla scorta dell’erroneo assunto che la capitalizzazione annuale corrisponda ad un uso normativo, come tale suscettibile di derogare al principio di cui all’art. 1283, che vieta l’anatocismo.

1.1.- I motivi sono fondati sulla scorta della recente decisione delle Sezioni unite che, con sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418 hanno statuito che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Con tale sentenza s’è in particolare rilevato che non può essere condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, com’è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c.: ma non perchè abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della “normatività” di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario tranne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori.

A tale enunciazione il collegio ritiene di doversi integralmente allineare, sicchè la sentenza va cassata perchè il giudice di rinvio decida nel rispetto dell’enunciato principio, calcolando il credito del ricorrente senza alcuna capitalizzazione periodica di interessi.

2.- Fondato è anche il quinto motivo, col quale il ricorrente censura la sentenza per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione col quale egli s’era doluto della parziale compensazione delle spese da parte del tribunale. La corte territoriale non si è infatti pronunciata sul punto.

2.1.- Rimane assorbito il sesto motivo, relativo all’omessa motivazione da parte del tribunale sulle ragioni della disposta compensazione parziale.

3. Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie i primi cinque motivi di ricorso e dichiara assorbito il sesto, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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