Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13596 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 30/05/2017, (ud. 21/12/2016, dep.30/05/2017),  n. 13596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI P. Adriano – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6626-2014 proposto da:

A.S.T. – AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A. c.f. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FRONTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO IACONO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO DUCA, giusta delega

in atti;

AST SISTEMI S.R.L. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATA SAITTA, giusta delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– contro ricorrenti –

avverso la sentenza n. 587/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/03/2013 R.G.N. 521/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato FRANCESCO IACONO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO (INPS);

udito l’Avvocato SALVATORE FAMIANI per delega verbale Avvocato RENATA

SAITTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, accolse nei confronti di AST s.p.a. la domanda avanzata da N.F. anche nei confronti di AST Sistemi s.r.l. e diretta all’accertamento, in contraddittorio con L’INPS, dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e alla declaratoria d’illegittimità del licenziamento intimato dalla società, con le statuizioni consequenziali, oltre al pagamento delle differenze retributive.

2. La ricorrente aveva dedotto di aver sottoscritto con la AST Sistemi s.r.l. quattro contratti di collaborazione a progetto, con diverse causali, in data 6/3/2006, 26/6/2006, 1/9/2006 e 22/1/2007 e di avere di fatto espletato mansioni di segretaria del vicepresidente della AST S.p.A., lavorando presso la sede della società e utilizzando strumenti di lavoro di quest’ultima. Aveva soggiunto che nell’aprile 2007 le era stata comunicata la rescissione anticipata del contratto. Aveva rilevato che il rapporto intercorso doveva qualificarsi come di lavoro subordinato. Aveva impugnato, quindi, la cessazione del contratto come un vero e proprio licenziamento, deducendo anche di aver percepito somme inferiori al dovuto.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale aveva rilevato che dall’istruttoria era emersa la presenza costante della N.F. presso la sede della AST s.p.a.; che, in mancanza di prova dell’espletamento delle attività contemplate dai singoli progetti (in successione: gestione delle buste paga dei dipendenti AST S.p.A., ricalcolo delle competenze spettanti al personale in forza o in quiescenza, implementazione informatizzazione gestione controllo e verifica dei flussi passeggeri e merci), non poteva giustificarsi se non con lo svolgimento prevalente delle mansioni di segretaria; ne deduceva che, ai sensi D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, doveva considerarsi costituito fin dal primo contratto un rapporto di lavoro subordinato.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’AST S.p.A., illustrato con memorie. Resistono con controricorso la N.F., e l’INPS, mentre l’AST sistemi s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

Motivi della decisione

1. Sono da esaminare preliminarmente le questioni di inammissibilità poste dalla N.F. nel controricorso. Con la prima la stessa rileva l’intervenuta decadenza della ricorrente dall’impugnazione, poichè la sentenza è stata notificata in data 16/4/2013 presso la sede legale della Ast servizi s.r.l., dove pure è domiciliato il suo procuratore costituito; la notifica, pertanto, anche se munita di formula esecutiva, doveva ritenersi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Con la seconda la controricorrente denuncia 6626/2014 l’inammissibilità del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1, rilevando che le censure consistono in una revisione del ragionamento decisorio.

1.2. Le questioni sono entrambe infondate. In ordine alla prima si evidenzia che la sentenza non risulta notificata alla parte presso il procuratore costituito, ma presso la sede della società alla parte personalmente, con la conseguenza che non può trovare applicazione nella specie il principio in forza del quale “la notificazione della sentenza, anche se munita di formula esecutiva, effettuata alla parte presso il procuratore costituito è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., per proporre appello” (Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 18493 del 01/09/2014, Rv. 632078). Quanto alla seconda, l’infondatezza del rilievo d’inammissibilità si coglie dal tenore delle censure e dall’esito decisorio di seguito riportati.

2. La ricorrente deduce: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2094 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. In ordine al primo motivo evidenzia che, come enunciato dalla stessa Corte d’appello, i contratti a progetto stipulati dalla N.F. presentavano tutti i requisiti di cui D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, nè poteva evincersi la natura subordinata del rapporto di lavoro dalla semplice presenza continuativa della lavoratrice al settimo piano del palazzo dell’AST s.p.a.. Rileva che tale affermazione dimostrava anche l’avvenuta violazione della norma di cui all’art. 2094 c.c., denunciata con il secondo motivo di censura, dovendosi desumere il vincolo della subordinazione dal potere direttivo, organizzativo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro ed essendo al riguardo insufficiente la prova della permanenza del soggetto nei locali aziendali. Rileva che nessuna prova era stata raggiunta in ordine alla sussistenza del vincolo della subordinazione e che la Corte territoriale si era sottratta al concreto riferimento alle modalità di espletamento dell’attività lavorativa, dando rilevanza ad elementi che sul piano probatorio dovevano ritenersi irrilevanti alla luce del disposto dell’art. 2094 c.c..

3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente perchè entrambi attinenti alla natura del rapporto instaurato tra le parti, al di là della formale qualificazione indicata in contratto, sono infondati. La Corte territoriale, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale “In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016, Rv. 640230 – 01). Nel caso in disamina i giudici del merito, con accertamento rimasto sostanzialmente incensurato, hanno stabilito che l’attività di cui al progetto non era stata in concreto espletata. Conseguentemente, in conformità alla seconda ipotesi prevista dal citato art. 69, secondo una presunzione legale avente finalità sanzionatoria, il rapporto doveva essere ricondotto alla subordinazione, ricorrendone, peraltro, le caratteristiche, come precisato dagli stessi giudici mediante l’indicazione di una serie di elementi sintomatici, sulla base dì una valutazione in fatto che si sottrae a censure in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9808 del 04/05/2011, Rv. 617071 – 01: “Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale”).

4. La ricorrente deduce con il terzo motivo omessa e/o insufficiente motivazione e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva che la Corte territoriale non aveva individuato gli elementi in forza dei quali il lavoratore doveva ritenersi inserito in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale.

5. Il motivo è inammissibile. Va premesso che nella formulazione vigente ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato ex L. n. 134 del 2012, non consente la denuncia, come si legge nel ricorso, di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma, piuttosto, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Conseguentemente la censura, già per come enunciata, non risponde ai parametri previsti dalla nuova formulazione della norma in tema di vizio di motivazione. Quanto, poi, al profilo attinente alla denunciata carenza motivazionale, la stessa, già per come prospettata, non è idonea a configurare il vizio denunciato, avuto riguardo al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nessun provvedimento in ordine alle spese va adottato nei confronti della Ast sistemi s.r.l., che non ha svolto attività difensiva, nè nei confronti dell’Inps, avendo la notifica del ricorso all’I.N.P.S. valore di mera litis denuntiatio in cause scindibili ex art. 332 c.p.c., il che non importa pronuncia sulle spese (cfr. 7 Cass. n. 5508/2016).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della N.F., liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Nulla spese nei confronti delle altre parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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