Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13596 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 19/05/2021), n.13596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36449/2018 proposto da:

G.C., M.D., S.M.,

V.M.T.Z.R., SA.FR., SA.RI., CONDOMINIO

(OMISSIS), P.A., G.L., O.A.M.,

elettivamente domiciliati in Pordenone, viale Marconi n. 30, presso

lo studio dall’avvocato DIMITRI GUARINO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

ATER PROVINCIA DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

FONTANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRUNO PEINKHOFER;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore ad negotia sig.

F.E., rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA VECCHIONI, ed

elettivamente domiciliata in Roma, via Santa Costanza n. 27, presso

lo studio dall’avvocato LUCA MARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 571/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/10/2018 la Corte d’Appello di Trieste, rigettato il ricorso in via principale spiegato dal Condominio (OMISSIS), in accoglimento di quello in via incidentale interposto dall’Ater di (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia – su giudizi riuniti – Trib. Trieste 28/11/2015, ha rigettato la domanda nei confronti di quest’ultima e del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. dal Condominio e dai sigg. M.D. ed altri originariamente proposta di risarcimento di danni lamentati asseritamente in conseguenza della demolizione di preesistente struttura a confine con il Condominio, destinata a caserma, ai fini della costruzione di due edifici con interrate autorimesse.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Condominio (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi l’Ater di (OMISSIS) e la chiamata in manleva Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 292,343,331,332 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si dolgono che la corte di merito abbia accolto “un appello incidentale non compiutamente notificato alle parti contumaci”.

Lamentano che l’Ater di (OMISSIS) non ha notificato il proposto appello incidentale “a tutti gli attori del primo grado” nei confronti dei quali esso era rivolto, e in particolare agli “ulteriori (attori del primo grado)”, diversi dal Condominio e dalla M.D., i quali solamente avevano interposto gravame in via principale.

Il motivo è fondato.

Risulta ex actis che l’odierna controricorrente Ater di (OMISSIS) non ha notificato lo spiegato appello incidentale anche ai sigg. G.C. e L., O.A., P.A. e S.M., originari attori rimasti successivamente contumaci in grado di appello, e in tale sede dichiarati tali solamente in quanto destinatari dell’atto di appello loro notificato dagli appellanti in via principale a titolo di litis denuntiatio.

Risulta a tale stregua violato il principio in base al quale in caso di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile, da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, in applicazione dell’art. 331 c.p.c., il giudice del gravame deve disporre l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 14/7/2004, n. 13083) laddove come nella specie non via sia stata spontanea costituzione nel giudizio di gravame (cfr. Cass., 28/8/1986, n. 5276).

Nè può trovare nella specie applicazione il diverso principio pure da questa Corte enunziato secondo cui il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio, sicchè la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace (cfr. Cass., 6/8/2010, n. 18375), atteso che nella specie i suindicati originari attori hanno proposto domande autonome, limitatamente alle parti del bene di loro esclusiva proprietà, e partecipato al giudizio di primo grado.

Ne consegue che, non essendo stato nel caso il contraddittorio integrato dalla corte di merito ex art. 102 c.p.c., la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza, rendendosi necessaria la rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è verificato ai fini della relativa eliminazione (cfr. Cass., 27/10/1995, n. 11195).

Alla fondatezza del 1 motivo di ricorso nei suindicati termini consegue, assorbito il 2 motivo (con il quale i ricorrenti denunziano “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dolendosi che la corte di merito abbia sussunto la fattispecie nell’ambito della responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c., laddove il giudice di prime cure aveva ravvisato viceversa la sussistenza di una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e controparte per la prima volta in sede di appello incidentale ha allegato “di non essere custode del cantiere di (OMISSIS) specificando che il cantiere in discorso era stato consegnato all’appaltatore il quale era da ritenersi, pertanto il custode esclusivo dei luoghi di causa”, nulla avendo al riguardo affermato “nella causa di prime cure”; nonchè lamentando che “nella comparsa di data 26.10.2016 l’ATER (doc. 3) confermava di esser stata lei a provvedere alla nomina del direttore dei lavori, e ciò nell’esercizio del potere-dovere di ingerenza e controllo dell’opera pubblica (pag. 18, terzo periodo, comparsa di costituzione in appello ATER) Detta affermazione, peraltro pacifica e documentale, pone nel nulla il ragionamento della Corte territoriale la quale escludeva una responsabilità ex art. 2050 c.c., da parte di ATER in quanto quest’ultima era “da considerarsi solo committente dei lavori, ove difetti, come nel caso, la prova dell’ingerenza o della violazione degli obblighi in eligendo o in vigilando” (pag. 10 terzo periodo sentenza n. 571/18)”), la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, che in diversa composizione, facendo applicazione del suindicato disatteso principio, procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2 motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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