Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13596 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M. e L.G., elettivamente domiciliati in

Roma, via Edoardo D’Onofrio 43, presso L’avv. Cassano Umberto, che li

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via C. Fracassini 18, presso

l’avv. Roberto Venettoni rappresentato e difeso dall’avv. Pala

Gesualdo Antonio, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. n. 34, n. 289/34/05 del 16 novembre 2005, depositata il

30 novembre 2005, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 22 aprile 2010

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Uditi gli avv. ti Umberto Cassano per i ricorrenti e l’avv. Gesualdo

Antonio Pala per il controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento per ICI 1995, per i quali i contribuenti dimostravano l’avvenuto pagamento, conseguendo l’accoglimento del ricorso con condanna dell’ente locale alle spese di lite. L’appello del Comune, relativo alla sola liquidazione delle spese, era accolto con la sentenza in epigrafe, sulla base della circostanza che l’ente impositore aveva provveduto d’ufficio all’annullamento degli avvisi in questione prima che il ricorso fosse trattenuto in decisione dal giudice di prime cure, sicchè corretto appariva disporre la compensazione delle spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il Comune con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con l’unico motivo di ricorso, i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione di diritto, che peraltro non risultano indicate se non con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per contestare, sulla base della sentenza n. 274 del 2005 della Corte costituzionale l’illegittimità della compensazione delle spese che consegua all’annullamento d’ufficio dell’atto impositivo.

La censura non è fondata, in quanto nel caso di specie il giudice di merito non ha fatto applicazione di una compensazione delle lite ope legis per il fatto stesso che l’ente locale avesse provveduto prima della decisione di primo grado (circostanza questa incontestata) ad annullare gli avvisi di accertamento impugnati. Infatti, la compensazione delle spese è stata motivata con il fatto che “l’annullamento operato non è stato conseguenza di un errore dell’ufficio, ma del chiarimento dell’operato dei contribuenti irregolare e ingenerante confusione”. Sul punto i contribuenti nessuna adeguata censura deducono, se non opporre all’accertamento di fatto compiuto da giudice di merito la mera e generica negazione di aver compiuto alcun errore. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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