Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13595 del 30/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13595 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 25364-2012 proposto da:
FONDAZIONE

DOTT.SSA VIKTORIA SCHULZ

STEINKELLER

FONDAZIONE ONLUS in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato

SIEGFRIED BRUGGER giusta

delega

a

margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 30/05/2018

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

avverso la sentenza n.

18/2012

controricorrente

della COMM. TRIBUTARIA

Il GRADO di BOLZANO, depositata il 19/03/2012;

udienza del

04/04/2018

dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MANZI che si
riporta agli scritti, chiede l’accoglimento e deposita
copia delle cartoline;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO
che si riporta agli atti.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG N 25364/12

Svolgimento del processo
La Fondazione dott.ssa Viktoria Schulz-Steinkeller Fondazione
Onlus, impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso
presentata dall’Agenzia delle Entrate in data 27.3.2006 con la quale
essa aveva chiesto la restituzione della differenza di quanto versato,

in relazione alla dichiarazione di successione della signora Viktoria
Schulz-Steinkeller. Sosteneva che, in seguito del riconoscimento
legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura
proporzionale, erano dovute in misura fissa.
La Commissione tributaria di primo grado rigettata il ricorso.
La Fondazione proponeva appello. La Commissione tributaria di
secondo grado di Bolzano, con al sentenza n.18/1/12 emessa il
14.3.2012 respingeva l’appello.
La contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a sei
motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione
e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990 n.346, art.
1 e del decreto legislativo 31.10.1990, n.347, artt. 1 e 10.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n.347, art.
17 comma 5 e dell’art.14 delle disposizioni di legge in generale.

a titolo di imposte ipotecarie e catastali, per complessivi €22.751,00

RGN 25364/12

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione del dlgs del 31.10.1990, n.346, art. 42 comma 1 lett.)d
e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione del d,Igs 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione del d.lgs 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3
e del divieto di discriminazione.
6.Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n.346, art. 28
comma 6 in relazione agli artt. 27 comma 1 e 29 e 31 connml 1 e 2
del medesimo decreto.
7. I motivi 1, 4 e 5 possono essere trattati congiuntamente in
quanto connessi.
Le censure sono fondate.
Il comma 2 del dlgs 347/1990 prevede che non sono soggette
all’imposta le formalita’ eseguite nell’interesse dello Stato ne’
quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico
sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma
3 dello stesso articolo.
L’art 3 comma 1 del dlgs 346/1990 prevede che non sono
soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come

del principio di capacità contributiva.

RGN 25364/12

scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché
quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in
attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

la fondazione abbia avuto riconoscimento legale.
8.1 motivi 2, 3 e 6 possono essere trattati congiuntamente, in
quanto sono connessi.
Le censure sono fondate. Contrariamente a quanto affermato
dalla Commissione tributaria di Bolzano il termine annuale per la
dichiarazione di successione non è applicabile alla dichiarazione
integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la
dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006).
L’art. 28 comma 6 del d.lgs 346/1990 non richiama l’art.31 con
riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di
successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza
e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della
dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione
della denuncia medesima (Cass. 26080/2016).
Si consideri inoltre che, secondo l’orientamento conforme di
questa Corte, in tema d’imposta di successione, gli errori commessi
dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia
in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha
valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in
virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona
amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono
improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il

Sussiste, pertanto, il diritto al rimborso essendo incontestato che

RG N 25364/12

contribuente. Alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del
termine per la presentazione della denunzia di successione, che non
ha natura decadenziale, né l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre
1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi
oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un

dell’onere della prova in giudizio. (da ultimo Cass. 2229/2015)
L’evento da cui è sorto il diritto della ricorrente al rimborso
dell’imposta ipotecaria e catastale, consistente nel riconoscimento
legale della fondazione costituita su ultima volontà della defunta, è
avvenuto dopo la presentazione della dichiarazione di successione
effettuata in data 27.3.2006.
Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza
cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in punto di
fatto, il processo può essere deciso nel merito con l’accoglimento del
ricorso della contribuente.
In considerazione della modifica, nel tempo della normativa in
materia di imposta di successione e della evoluzione della
giurisprudenza le spese del giudizio di merito devono essere
compensate.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la
soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della
contribuente.

avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime

RGN 25364/12

Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità
che liquida in €2900,00 oltre accessori
Così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2018
Il Presidente
omenico kindemi

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA