Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13595 del 30/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 13595 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 19090-2010 proposto da:
RUSSO RAFFAELE RSSRFL67D12F839G, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati QUATTROMINI GIULIANA, QUATTROMINI PAOLA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1459

DE TERESA S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 668/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 30/05/2013

di NAPOLI, depositata il 13/02/2010 R.G.N. 7660/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso al Pretore di Barra risalente al 1996,
Russo Raffaele, premesso di avere lavorato dal 2.3.87 al
ottenere il pagamento delle differenze retributive, ma il
giudizio veniva interrotto per fallimento della società
resistente. L’istanza di ammissione al passivo, presentata
dal Russo, veniva respinta dal giudice del fallimento. La
procedura fallimentare si concludeva nell’aprile 2004.
Con successivo ricorso al Giudice del lavoro di Napoli
presentato in data 8.2.2005 il Russo agiva per ottenere il
pagamento dei suddetti crediti, ma la resistente De Teresa
s.r.l. eccepiva la prescrizione quinquennale di ogni diritto,
considerato che il primo giudizio, mai riassunto dal Russo,
era da ritenersi estinto, con la conseguenza che, a norma
dell’art. 2945 cod. civ., terzo comma, si era prodotto
l’effetto interruttivo solo istantaneo della domanda
introduttiva dell’originario giudizio; da tale momento aveva
iniziato nuovamente a decorrere il termine prescrizionale,
che si era compiuto prima della proposizione del secondo
giudizio.
L’eccezione di prescrizione veniva accolta dal giudice
adito. Proponeva appello Russo Raffaele prospettando che
l’effetto sospensivo della prescrizione si era protratto per
tutto il corso del primo giudizio sino alla sua interruzione
e che era rituale la riassunzione dinanzi al giudice del
fallimento mediante istanza di ammissione al passivo.
Nel disattendere tali motivi di gravame, la Corte di
appello di Napoli osservava che la riassunzione
dell’originario giudizio sarebbe dovuta avvenire innanzi allo
R.G. n. 19090/2010
Udienza 22 aprile 2013
Russo c/ De Teresa s.r.l.

-1-

18.10.94 alle dipendenze della s.r.l. De Teresa, agiva per

stesso giudice del processo interrotto, in quanto la
circostanza della sopravvenuta improseguibilità del giudizio
per effetto del fallimento non solo non costituiva un
impedimento alla riassunzione, ma tale atto d’impulso
l’estinzione del giudizio e con essa l’operatività del
disposto di cui all’art. 2945, terzo comma, cod. civ., che
ascrive effetto solo istantaneo all’interruzione della
prescrizione effettuata con la domanda introduttiva del
giudizio estinto per mancata riassunzione. Osservava inoltre
che l’estinzione ben poteva essere rilevata anche d’ufficio
nel giudizio successivamente instaurato, per cui era
irrilevante che la relativa eccezione non fosse stata
proposta dalla convenuta come prima difesa.
Per la cassazione di tale sentenza Russo Raffaele propone
ricorso affidato a quattro motivi.
La soc. De Teresa è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 100, 305 e 307 cod. proc.
civ., 2945 cod. civ., 111 Cost., nonché artt. 93 e 94 l.
fall., deducendosi l’illogicità di una interpretazione che
imponga di riassumere il giudizio dinanzi allo stesso giudice
che ne ha dichiarato l’interruzione e che dovrebbe poi
dichiararne l’improseguibilità per essere concentrato presso
il Tribunale fallimentare l’accertamento dei debiti del
fallito. Né potrebbe validamente ritenersi che l’estinzione
consegua ad inattività del ricorrente (art. 307 cod. proc.
civ.), posto che nessuna inerzia era ascrivibile al Russo, il
quale, a seguito del fallimento della datrice di lavoro,
aveva presentato istanza di ammissione al passivo ed aveva
R.G. n. 19090/2010
Udienza 22 aprile 2013
Russo c/ De Teresa s.r.l.

-2-

processuale sarebbe stato necessario proprio per evitare

altresì proposto opposizione ex art. 98 l. fall. contro il
rigetto della domanda; infine aveva riproposto il ricorso al
giudice del lavoro, agendo nei confronti del debitore tornato
in bonis dopo la chiusura del fallimento. Un’interpretazione
dichiarazione di improseguibilità sarebbe incompatibile con
il principio di ragionevole durata del processo, trasfuso
nell’art. 111, secondo comma, Cost. ed altresì contrastante
con quello dell’interesse ad agire (art. 100 cod. proc.
civ.), non essendovi alcun risultato utile conseguibile per
colui che agisce in riassunzione. Validi argomenti di segno
contrario non possono trarsi dal precedente giurisprudenziale
richiamato dal giudice di appello a sostegno della soluzione
accolta (Cass. 23 novembre 1990, n. 11319); tale sentenza ha
infatti precisato che il processo relativo a rapporti
riservati alla cognizione del tribunale fallimentare può
proseguire, davanti al giudice preventivamente adito e in
contraddittorio con il fallito, “qualora il creditore si
mantenga estraneo alla procedura concorsuale e chieda
l’accertamento del proprio credito per conseguire un titolo
da utilizzare soltanto dopo la chiusura del fallimento”,
situazione non sovrapponibile a quella in esame, posto che
nel caso di specie il Russo aveva agito dinanzi al giudice
del fallimento.
Con il secondo e il terzo motivo si denuncia violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 121 e 307 cod. proc. civ.,
in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n.3, nonché vizio
di motivazione, per censurare la sentenza nella parte in cui
aveva escluso che l’atto introduttivo del giudizio, proposto
ex 414 cod. proc. civ., potesse valere come atto di
riassunzione. Tale soluzione ometteva di considerare il

R.G. n. 19090/2010
Udienza 22 aprile 2013
Russo c/ De Teresa s.r.l.

-3-

che esigesse la riassunzione di un processo destinato alla

principio di libertà delle forme degli atti del processo
sancito dall’art. 121 c.p.c., nonché il contenuto sostanziale
del ricorso, dalla cui complessiva interpretazione era
agevole ricavare l’intento della parte di coltivare
Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 307, cod. proc. civ., ult. comma (art.
360 cod. proc. civ., n. 3) per l’ipotesi che non sia ritenuto
ritualmente riassunto il giudizio. Si rileva che l’eccezione
di estinzione avrebbe dovuto essere proposta dalla parte
resistente prima di ogni altra difesa, stante il suo
carattere pregiudiziale, mentre essa era stata formulata
dalla soc. De Teresa, nel contesto di un atto difensivo dal
contenuto più articolato, solo dopo l’eccezione di
inammissibilità per pretesa violazione dell’art. 414 c.p.c..
Il ricorso è destituito di fondamento.
Innanzitutto, l’art. 305 cod.proc.civ., secondo cui il
processo deve essere proseguito o riassunto, pena
l’estinzione, entro

il

termine perentorio di sei mesi

dall’interruzione (ora tre mesi, a seguito della legge 18
giugno 2009 n. 69 per i giudizi instaurati dopo l’entrata in
vigore della legge), ha carattere generale e, quindi,

è

applicabile anche se l’interruzione consegua alla perdita
della capacita della parte per fallimento.
Qualora il giudizio di primo grado venga interrotto per
sopravvenuta dichiarazione di fallimento del convenuto, è
proprio con la tempestiva riassunzione nei confronti del
curatore e dinanzi allo stesso giudice che ha dichiarato
l’interruzione che la parte evita l’estinzione del giudizio
medesimo. La circostanza che il giudizio sia inerente a
pretesa creditoria da farsi valere in sede concorsuale può

R.G. n. 19090/2010
Udienza 22 aprile 2013
Russo c/ De Teresa s.r.l.

-4-

l’originaria pretesa.

comportare l’improseguibilità del giudizio riassunto, ma
questo non potrà essere dichiarato estinto,
epilogo

essendo tale

evitato dall’atto riassuntivo, che deve essere

necessariamente proposto davanti al giudice investito della
L’interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) è dato
proprio dall’esigenza di evitare che sia degradato in
istantaneo l’effetto permanente dell’interruzione della
prescrizione di cui all’art. 2945 cod. civ. Questo dispone
infatti, al secondo comma, che se l’interruzione è avvenuta
mediante uno degli atti di cui ai primi due commi dell’art.
2943 cod. civ. (tra i quali la notifica dell’atto
introduttivo del giudizio) la prescrizione non corre fino al
momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce
il giudizio; al terzo comma dispone che “se il processo V_
estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo
periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto
interruttivo”.
E’ evidente che, proprio per evitare che sia degradato da
permanente ad istantaneo l’effetto interruttivo della
prescrizione costituito dalla notifica dell’atto giudiziale,
la parte ha un interesse giuridicamente rilevante (art. 100
cod. proc. civ.) a riassumere il giudizio interrotto.
Né può opporsi che questa iniziativa costituirebbe un
inutile dispendio di attività processuale, destinata a
concludersi con una pronuncia di improseguibilità del
giudizio, essendo attratto presso il tribunale fallimentare
ogni accertamento dei crediti nei confronti del fallito; ben
potrebbe infatti la parte avere interesse a precostituirsi un
titolo da far valere in un momento successivo al ritorno
bonis del debitore fallito.

R.G. n. 19090/2010
Udienza 22 aprile 2013
Russo c/ De Teresa s.r.l.

-5-

in

causa interrotta.

Vale richiamare la sentenza di questa Corte n. 11319 del
1990 i cui principi – correttamente applicati dalla Corte
territoriale – sono qui condivisi e ribaditi. “L’incapacità
conseguente alla dichiarazione di fallimento ha, per altro,
seconda della natura e dello stato del giudizio, essendo
limitata ai rapporti di diritto patrimoniali compresi nel
fallimento. Nelle controversie relative a tali rapporti sta
in giudizio il curatore (art. 43 l. fall.) e per esse è
competente il tribunale che ha dichiarato il fallimento (art.
24 l. fall.), eccettuate, tuttavia, le azioni reali
immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di
competenza, e quelle relative all’accertamento di crediti,
quando sia intervenuta sentenza non passata in giudicato e
non si voglia del pari disporre l’ammissione al passivo (art.
95, terzo comma, l. fall.). Ricorrendo una delle ipotesi di
esclusione della competenza del tribunale suddetto, se sia
pendente il giudizio instaurato dal o contro il fallito e ne
sia stata dichiarata l’interruzione, il curatore o la
controparte, se intende evitare l’estinzione ex art. 305,
deve riassumerlo, innanzi allo stesso giudice, nel termine
semestrale e perentorio previsto da tale norma.
Anche il processo relativo a rapporti riservati alla
cognizione del tribunale fallimentare può proseguire, davanti
al giudice preventivamente adito e in contraddittorio con il
fallito, qualora il creditore

si mantenga estraneo alla

procedura concorsuale e chieda

l’accertamento del proprio

credito per conseguire un titolo da utilizzare soltanto dopo
Sulla proseguibilità del
la chiusura del fallimento.
giudizio, per la ricorrenza di

una delle ipotesi che la

consentono, deve pronunziare necessariamente il giudice

R.G. n. 19090/2010
Udienza 22 aprile 2013
Russo c/ De Teresa s.r.l.

-6-

carattere relativo e del tutto diversi ne sono gli effetti a

investito della causa. Ha chiarito, inoltre, questa Corte
(conf. sent. 2040-84, 1816-71) che (anche) la declaratoria di
estinzione del processo interrotto, per mancata riassunzione
nei termini (artt. 305, 307 cod. proc. civ.), spetta allo
detta riassunzione, senza che la sua competenza possa trovare
deroga per eventuali ragioni di incompetenza sulla domanda
(nella fattispecie considerata dalla più recente sentenza,
per la detta devoluzione al tribunale fallimentare della
domanda proposta nel processo interrotto).Se il giudizio,
dichiarato interrotto per il fallimento del convenutodebitore, sia riassunto, nel prescritto termine e nei
confronti del curatore, dalla controparte creditrice,
l’accertamento e la declaratoria della improseguibilità del
giudizio, dovendo essere proposta invece la domanda nella
sede e secondo le norme della verifica dei crediti, sono
riservati al giudice già investito della causa e divenuto
funzionalmente incompetente, sussistendo per esso, in assenza
di speciali norme derogatrici, il potere-dovere di verificare
la propria competenza ed emettere la relativa pronunzia,
aderente alla specifica situazione processuale, in relazione
alle distinte ipotesi di cui innanzi.
D’altra parte non può disconoscersi il diritto del creditore
(il quale potrebbe anche non avere interesse alla
insinuazione del credito al passivo fallimentare) ad una
decisione di ordine processuale, comunque, idonea ad evitare
gli effetti (ritenuti) pregiudizievoli della declaratoria di
estinzione per mancata riassunzione nei termini” (sent. cit.,
in motivazione).
Un ulteriore argomento confermativo della impossibilità di
ascrivere all’istanza di insinuazione al passivo una qualche

R.G. n. 19090/2010
Udienza 22 aprile 2013
Russo c/ De Teresa s.r.l.

-7-

stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare

:

incidenza sul processo interrotto e sulla disciplina della
riassunzione può trarsi da altro precedente di questa Corte
(Cass. n. 1995 del 27 luglio 1967) in cui è stato affermato
che il termine per la riassunzione è di decadenza e non può
circostanza che, nel frattempo, il creditore abbia insinuato
il proprio credito nella procedura fallimentare in corso.
Scarsamente intelligibile è il secondo motivo con cui,
contraddittoriamente rispetto al primo, si pretende che sia
qualificato atto riassuntivo quello introduttivo del presente
giudizio, con ciò escludendosi implicitamente che possa
esserlo l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento,
che comunque in nessun caso – giova ribadirlo – può valere
come atto di riassunzione del processo interrotto.
Questione ulteriore e diversa, affrontata in altri giudizi
di questa Corte ma che non ha formato oggetto di quello in
esame, è se la domanda di ammissione al passivo produca gli
stessi effetti della domanda giudiziale ai fini della
interruzione del termine di prescrizione. La questione risolta in senso positivo (Cass. n. 14962 del 2004) – non
riguarda il presente giudizio, in cui non si controverte
dell’interruzione del decorso della prescrizione quale
effetto dell’istanza di ammissione al passivo del fallimento,
ma solo della possibilità di ascrivere a tale atto valenza di
atto riassuntivo del giudizio interrotto per effetto della
dichiarazione di fallimento della società convenuta.
Né può ritenersi che l’eccezione di estinzione sia
inammissibile perché irritualmente proposta, in violazione
dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo
anteriore alle modifiche apportate dalla citata legge n.
69/2009). Nell’ipotesi di estinzione di un processo che, per

R.G. n. 19090/2010
Udienza 22 aprile 2013
Russo c/ De Teresa s.r.l.

-8-

costituire causa di sospensione del termine stesso la

inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la
riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio,
fondandosi sull’ammesso riconoscimento della già verificatasi
estinzione del primo, comporta l’implicita richiesta di
necessaria – in mancanza di apposita prescrizione normativa la specifica formulazione dell’eccezione di estinzione (Cass.
n. 21772 del 2012, Cass. n.825 del 2006, conf. n.6903 del
1993).
Pertanto, l’estinzione può essere dichiarata

incidenter

tantum anche dal giudice successivamente adito. La relativa
istanza deve ritenersi implicitamente proposta nella stessa
contestazione risorta al riguardo tra le parti.
Il giudice di appello ha,

dunque,

fatto corretta

applicazione dei principi di diritto già in precedenza
enunciati da questa Corte e qui ribaditi.
Per tali assorbenti motivi, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio
di legittimità, essendo la s.r.l. De Teresa rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

accertamento incidentale dell’estinzione, senza che sia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA