Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13595 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 06/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NOTAIO DOTT. M.F., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato VERDE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

ORISTANO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI FABIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati TOSSA ENRICO, PASTORE CARBONE

NICOLA giusta delega a margine del controricorso;

INTESA SANPAOLO S.p.A. società incorporante il SAN PAOLO IMI SPA

(OMISSIS), in persona dell’Avv. M.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio

dell’avvocato FERRI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GRILLO BRANCATI BRUNO giusta mandato a margine del controricorso;

– cntroricorrenti –

e contro

P.M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3677/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 19/11/2007, depositata il 23/11/2007;

R.G.N. 2.717/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato VERDE GIOVANNI;

udito l’Avvocato GRILLO BRANCATI BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma.Gi. conveniva, davanti al tribunale di Napoli, l’istituto di credito S.Paolo Imi spa, ed i notai F. M. e P.M.R., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione al pagamento di quattro effetti cambiari.

Il tribunale, con sentenza del 20.2.2004, accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo la responsabilità dei convenuti che condannava al pagamento delle somme come quantificate.

Proponevano appello, principale l’istituto di credito S.Paolo Imi spa ed incidentale il M. e la P., chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello, con sentenza del 23.11.2007, accoglieva l’appello principale e “per quanto di ragione” quello incidentale proposto dalla P., rigettando l’incidentale proposto dal M..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. F..

Resistono l’istituto Intesa Sanpaolo spa quale incorporante il S. Paolo Imi spa e Ma.Gi..

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Il M. e l’istituto Intesa Sanpaolo spa hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre. 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo). La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v, anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 1823 c.c. e segg. e all’art. 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Il motivo non è fondato per diverse ragioni.

Il quesito posto al termine dell’illustrazione del motivo da per pacifico che l’attore avrebbe proposto esclusivamente un’azione di responsabilità contrattuale nei confronti dell’Istituto di credito per operazioni di accredito – riaddebito, rispetto alla quale i notai sarebbero stati privi di legittimazione passiva. Pertanto, una volta ritenuto che nessuna responsabilità era addebitabile, a tale titolo, alla banca, la necessaria conseguenza sarebbe stata l’affermazione del difetto di legittimazione passiva dei notai, viceversa, condannati in base al riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale, per le rispettive condotte.

Ciò – secondo la tesi del ricorrente – costituirebbe una inammissibile ultrapetizione da parte della Corte di merito.

In primo luogo, deve sottolinearsi che il ricorrente propone una sua interpretazione della domanda senza neppure riprodurla, nè nel quesito, nè nell’illustrazione del motivo; con palese violazione del principio di autosufficienza; non consentendo alla Corte di legittimità di verificare la supposta violazione.

Peraltro, sotto diverso profilo, deve rilevarsi l’insussistenza del vizio denunciato.

Infatti, il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda.

Non esclude, però, che il giudice adotti la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.

Il principio, quindi, può ritenersi violato solo quando il giudice 1), interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda; oppure 2), pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato; od anche 3) nell’ipotesi in cui ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 26 ottobre 2009, n. 22595; Cass. 22 marzo 2007 n. 6945).

Il giudice, quindi, pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori quando attribuisce alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Diversamente, è principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui appartiene al giudice del merito il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione; con il solo limite, appunto, del rispetto del petitum e della causa petendi;

senza, cioè, l’introduzione, nel tema controverso, di nuovi elementi di fatto.

Pertanto, va tenuta distinta l’ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti introducendo così nuovi temi di indagine – dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica.

Nel primo caso si ha un mutamento della domanda, mentre nel secondo si realizza un semplice mutamento della qualificazione giuridica.

La Corte di cassazione, del resto, si è già pronunciata (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. 8 febbraio 2007, n. 274 6) sul tema specifico del riconoscimento di una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, a fronte della deduzione della parte di un diverso titolo contrattuale; sempre con il limite del divieto di mutamento dei fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento danni.

In questo caso, infatti, il giudice si limita soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda. Pertanto, anche seguendo – per ipotesi – l’impostazione del ricorrente, nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., sarebbe imputabile alla Corte di merito che, mantenendo fermi i fatti di causa, ha riconosciuto la responsabilità, a titolo aquiliano, dei due notai.

Da ultimo, si rileva dalla semplice lettura della parte espositiva della sentenza impugnata (pagg. 5 e 6): ” Tanto premesso Gi.

M., terzo portatore dei titoli cambiari in parola, conveniva in giudizio l’Istituto S.Paolo…., il Notaio… M. ed il Notaio… P. per sentirli condannare in solido ovvero, subordinatamente, in via autonoma, in ragione delle rispettive responsabilità, al pagamento il primo della somma di L. 100.000.000 ….ed i due notai alla somma riportata dai titoli trattati oltre danni ed interessi”.

Nessuna indicazione sul titolo di responsabilità è, quindi, “adombrata” dall’attore.

Pertanto, anche sotto quest’ultimo aspetto, la censura non può essere condivisa.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. e segg. e dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 83 e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non è fondato.

Il quesito posto in relazione a questo motivo è il seguente: “Se è ascrivibile a titolo di colpa extracontrattuale il comportamento del notaio il quale, in ordine ad effetti cambiari a lui trasmessi dalla Banca per il protesto, abbia accettato in pagamento un assegno circolare (poi risultato trafugato e contraffatto), non levando il protesto e restituendo i titoli”.

Il quesito così formulato non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità a titolo aquiliano del notaio, non per avere accettato in pagamento l’assegno circolare, poi risultato contraffatto, ma perchè “alla luce della espletata istruzione è emerso in modo affatto tranquillizzante che il comportamento dello stesso fu caratterizzato da indubbia negligenza: negligenza concretizzatasi nella mancata identificazione del soggetto recatosi a ritirare le cambiali in suo possesso”.

Ed, a tal fine, ha menzionato le risultanze della prova testimoniale (testi D’. e Ca.) espletata, puntualmente e correttamente valutate.

La mancata diligenza nella identificazione del soggetto presentatosi per il ritiro degli effetti cambiari è, dunque, il comportamento colposo imputato al notaio, non l’accettazione tout-court dell’assegno circolare quale pagamento dell’importo dei titoli cambiari.

Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. (in particolare dell’art. 2056 in relazione all’art. 1227 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è inammissibile.

Il quesito posto in relazione a tale motivo è il seguente: “Se in un’azione per responsabilità aquiliana nella quale il portatore di effetti cambiari si duole perchè il notaio non ha erroneamente levato protesto restituendo i titoli (di cui, peraltro, il portatore è comunque venuto in possesso), si possa condannare il notaio a pagare, a titolo di danni, l’importo dei titoli non protestati ed erroneamente restituiti, senza che l’attore abbia offerto alcuna prova del pregiudizio subito ed, in particolare, senza che nulla abbia fatto per ottenere dal debitore cambiario e dai giranti il pagamento della somma portata nei titoli (pretese, comunque, azionabili in via ordinaria)”.

Ora, il quesito involge questioni nuove, non trattate nei gradi di merito.

L’attuale ricorrente – come si legge nella sentenza impugnata – in sede di impugnazione, non contestava l’assenza di prova del pregiudizio subito dall’attore, ma, da un lato, che ” il danno…non potrebbe comunque essere determinato con riferimento al valore nominale di titoli preordinati alla macchinazione della truffa da parte, all’evidenza, di soggetti, oltre che privi di scrupoli, di possibilità economiche” (pag. 15); e, dall’altro, che “il danno…

avrebbe dovuto essere provato con riferimento al valore effettivo di tale tipo di titoli” (pag. 16).

In sostanza, quindi, non la prova del danno, ma la sua quantificazione in relazione al valore concreto dei titoli.

Censure entrambe ritenute prive di fondamento dalla Corte di merito.

Il quesito, invece, è posto in relazione a circostanze che non hanno formato oggetto di esame da parte della Corte di merito, per non essere state in quella sede proposte (le eventuali azioni nei confronti del debitore cambiario e dei giranti).

Di qui l’inammissibilità del motivo.

Nè il ricorrente – al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità – indica, in ricorso, in quali atti ed in quali sedi del giudizio di merito tali censure sarebbero state avanzate; con ciò violando anche il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Sez. Un. 2 dicembre 2008, n. 28547; Sez. Un. ord. 25 marzo 2010, n. 7161).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto controverso e decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile.

Con tale motivo è denunciato un vizio di motivazione.

Ora, nell’ipotesi in cui venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta un’ illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556).

Nel caso in esame, pur a volere ritenere che il momento di sintesi sia rappresentato dal quesito di diritto posto al termine dell’illustrazione del motivo, il ricorrente, però, si limita a prospettare un fatto ipotetico senza precisare le ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Sembra, piuttosto, che il ricorrente persegua il fine di un riesame delle risultanze probatorie in senso a sè favorevole; esame, questo, inibito alla Corte di legittimità a fronte di una corretta motivazione.

Nè, da ultimo, può sottacersi che la Corte di merito ha già esaminato le censure proposte, nuovamente, in questa sede, ritenendo gli elementi sottoposti alla sua attenzione generici e, come tali, ininfluenti, in riferimento alle supposte zone d’ombra, adombrate dal M., sulla “sussistenza di un illecito perpetrato ai danni del Ma.”.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alla richiesta di estensione della responsabilità anche all’Istituto bancario, contenuta a pag. 8 del controricorso del Ma., per non avere, le supposte censure, formato oggetto di eventuale ricorso incidentale.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA